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Legge

L.R. Veneto 16/2011

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 16/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Veneto n. 10/1990, estendendo le attività formative e gli attestati anche ad altri titoli abilitanti previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali. Riconosce inoltre, per alcuni percorsi regolamentati, commissioni d’esame con esperti qualificati. Ha efficacia dal 12 agosto 2011 e opera nell’ordinamento veneto.

Modifiche alla disciplina regionale sulla formazione professionale e sui titoli abilitanti

Modifiche alla disciplina della formazione professionale e dei titoli abilitanti

La legge regionale del Veneto n. 16 del 12 agosto 2011 interviene sulla legge regionale n. 10/1990 in materia di formazione professionale e politiche regionali del lavoro. L’obiettivo è adeguare la disciplina ai percorsi formativi che non portano solo a qualifiche o specializzazioni, ma anche ad altri titoli abilitanti all’esercizio di attività professionali.

Ambito delle attività formative e dei titoli conseguibili

La normativa regionale chiarisce che le attività formative possono essere finalizzate non soltanto al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, ma anche di altri titoli abilitanti all’esercizio di un’attività. Questa estensione vale per i percorsi formativi che, in base alla disciplina di settore, richiedono una specifica abilitazione professionale.

Riconoscimento dei percorsi formativi e disciplina applicabile

Per i percorsi formativi diversi da quelli diretti al conseguimento di qualifiche o specializzazioni, il riconoscimento regionale è subordinato:

  • al rispetto delle condizioni già previste per i corsi riconoscibili;
  • all’osservanza della specifica disciplina di settore;
  • per quanto concerne i titoli finali, alla validità secondo la legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

La legge richiama espressamente anche la normativa comunitaria, oltre a quella nazionale e regionale, sia per il riconoscimento sia per la validità degli attestati rilasciati.

Commissioni per le prove finali

Per i percorsi formativi regolamentati da norme comunitarie, nazionali o regionali di settore, la Giunta regionale determina la composizione della commissione d’esame. La commissione è formata da:

  • responsabile del corso;
  • insegnanti del corso, in numero minimo di due e massimo di quattro;
  • esperti qualificati in relazione al profilo professionale di riferimento.

Si applicano inoltre le disposizioni previste per le commissioni d’esame in materia di presidenza e conformità degli attestati, con il richiamo alle regole regionali sui moduli ufficiali.

Esiti delle prove finali e attestati

Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale, di specializzazione o altri attestati relativi al titolo abilitante previsto. Tali attestati sono validi ai sensi della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Corsi e iniziative formative libere riconosciute dalla Regione

Per i corsi e le iniziative formative libere riconosciute dalla Giunta regionale:

  • il riconoscimento riguarda il singolo corso o la singola iniziativa, non l’ente promotore in generale;
  • gli allievi possono sostenere le prove finali dopo il riconoscimento;
  • per le prove finali si applicano le regole ordinarie, con la sostituzione del responsabile del centro con il responsabile del corso o dell’iniziativa.

Anche in questo caso, per i percorsi regolamentati da specifiche discipline di settore, si applica la nuova disciplina sulle commissioni con esperti qualificati.

Effetti economici

Il riconoscimento regionale dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

Decorrenza e attualità della norma

La legge è del 12 agosto 2011 e riguarda esclusivamente l’ordinamento della Regione Veneto. Si tratta di una modifica puntuale alla disciplina della formazione professionale, ancora utile solo in quanto confluita nel testo consolidato della legge regionale n. 10/1990 per i profili non successivamente superati.

Testo integrale

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