L.R. Veneto 14/2011
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del delta del Po".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 14/2011 integra l’art. 30 della l.r. n. 36/1997 sul Parco regionale del Delta del Po. Introduce una disciplina specifica per alcuni impianti elettrici già esistenti a olio combustibile, di potenza superiore a 300 MW termici, oggetto di conversione a carbone o altro combustibile solido: la conversione deve garantire un abbattimento delle emissioni almeno del 50% rispetto ai limiti dei grandi impianti di combustione. Si applica anche ai procedimenti in corso al 5 agosto 2011 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle regole sugli impianti elettrici nel Parco regionale del Delta del Po
Modifica della disciplina sugli impianti elettrici nel Parco regionale del Delta del Po
La legge regionale del Veneto n. 14 del 2011 interviene sulla normativa del Parco regionale del Delta del Po, modificando l’articolo 30 della legge regionale n. 36 del 1997. L’obiettivo è aggiornare le regole per gli impianti di produzione di energia elettrica presenti nell’area del Parco, con particolare attenzione alle conversioni di impianti esistenti.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda l’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po. Le disposizioni incidono sugli impianti di produzione di energia elettrica e, più in generale, sul regime autorizzatorio e di localizzazione delle attività connesse nel territorio del Parco.
Regola generale per i nuovi impianti
Resta ferma la previsione secondo cui gli impianti di produzione di energia elettrica devono essere alimentati a gas metano oppure con altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale. La legge conferma quindi l’impostazione restrittiva già prevista per gli impianti nuovi o comunque soggetti a tale disciplina generale.
Disciplina speciale per alcuni impianti esistenti da convertire
La novità introdotta dalla legge riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica:
- alimentati a olio combustibile;
- di potenza superiore a 300 MW termici;
- già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po;
- per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o ad altro combustibile solido ai sensi della normativa statale.
Per questi impianti, la conversione è consentita solo se assicura l’abbattimento delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione, richiamando le sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del d.lgs. n. 152/2006.
Effetti sulla disciplina precedente
Per i casi appena indicati, non si applica la regola generale della lettera a) dell’articolo 30, che imponeva l’alimentazione a gas metano o a fonti alternative di pari o minore impatto ambientale. La legge introduce quindi una deroga mirata per specifiche conversioni di impianti già esistenti, mantenendo però un vincolo stringente sulle emissioni.
Applicazione ai procedimenti in corso
La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta quindi di una norma con effetto esteso ai procedimenti pendenti, oltre che a quelli avviati successivamente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 10 agosto 2011.
Valutazione di attualità
L’atto non appare deprecato: disciplina in modo stabile una modifica normativa dell’articolo 30 della legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po e conserva utilità applicativa per i casi ancora rilevanti nell’ambito della disciplina del Parco.
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