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Legge

L.R. Veneto 15/2011

Nuove disposizioni per l'adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento regionale veneto all’art. 6 del d.l. 78/2010, consentendo di conseguire i risparmi richiesti anche con una diversa modulazione delle percentuali di taglio, nel rispetto dell’ammontare complessivo. Attribuisce all’Ufficio di Presidenza del Consiglio la determinazione della riduzione delle proprie spese e esclude dal computo alcune spese per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi del Consiglio regionale del Veneto

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi nel Veneto

La legge regionale disciplina l’adeguamento della Regione del Veneto e, in particolare, del Consiglio regionale ai vincoli di contenimento della spesa previsti dall’art. 6 del d.l. 78/2010. L’impostazione seguita valorizza l’autonomia del Consiglio regionale, purché sia comunque garantito il livello complessivo dei risparmi richiesti dalla normativa statale.

Ambito di applicazione e principio generale

La Regione stabilisce che la riduzione dei costi degli apparati amministrativi imposta dalla disciplina statale può essere realizzata anche con una diversa distribuzione delle percentuali di risparmio rispetto a quelle predeterminate dal d.l. 78/2010, purché sia rispettato l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire. Il provvedimento riguarda il territorio regionale veneto e, in particolare, l’organizzazione e le spese del Consiglio regionale.

Autonomia del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale del Veneto è qualificato come dotato di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato. Tale autonomia deve essere esercitata in armonia con Costituzione e Statuto e anche in funzione dell’adeguamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica derivanti dall’art. 6 del d.l. 78/2010.

Adeguamento del Consiglio regionale alla riduzione della spesa

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in attuazione della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 e in coerenza con i principi richiamati dalla nuova legge, è tenuto a determinare con proprio atto l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento soggette al vincolo statale. La riduzione può essere ottenuta anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio diversa da quella prevista dalla normativa statale, ferma restando la necessità di conseguire il risultato complessivo di contenimento della spesa.

Spese escluse dal computo per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia

Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini dell’art. 6 del d.l. 78/2010 le spese sostenute dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, comprese quelle conseguenti a iniziative attuative dei programmi di eventi nazionali richiamati dal provvedimento. L’esclusione opera entro due specifici limiti di stanziamento:

  • euro 150.000,00 previsti dalla legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3;
  • euro 240.000,00 per la partecipazione della Regione alle celebrazioni nazionali indette dal Comitato dei Garanti.

Decorrenza ed entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Il testo non prevede un termine finale di efficacia, ma contiene disposizioni collegate a esigenze finanziarie e celebrative riferite all’anno 2011 e alla disciplina transitoria del contenimento della spesa in quel periodo.

Valutazione di obsolescenza

Il provvedimento ha natura essenzialmente di adeguamento al quadro statale del 2010-2011 e contiene riferimenti puntuali a spese e celebrazioni ormai concluse, in particolare quelle per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Per tale parte, e più in generale per l’impostazione contingente legata a quell’esercizio finanziario, la disciplina risulta oggi sostanzialmente esaurita e non presenta un’utilità pratica attuale.

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