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Legge

L.R. Veneto 19/2011

Modifica della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 "Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie".

Normativa regionaleL.R. Veneto 19/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 19/2011 amplia alle farmacie ubicate in comuni in area montana la possibilità di chiedere, previa autorizzazione dell’ULSS e sentito il sindaco, di rinunciare alla chiusura obbligatoria per ferie o di limitarla a 7 giorni consecutivi annui. La modifica incide sulla disciplina delle ferie delle farmacie già prevista dalla l.r. 64/1994.

Modifica della disciplina sulle ferie delle farmacie in comuni montani

Modifica della disciplina delle ferie delle farmacie

La legge regionale del Veneto n. 19 del 2011 interviene in modo puntuale sulla disciplina delle ferie annuali delle farmacie, modificando la legge regionale 10 novembre 1994, n. 64. L’obiettivo è estendere anche alle farmacie situate in comuni montani un regime di maggiore flessibilità nella chiusura per ferie, in continuità con quello già previsto per le farmacie localizzate in isole o in zone con gravi difficoltà di comunicazione.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente le farmacie localizzate:

  • in isole;
  • in comuni ubicati in area montana;
  • oppure, secondo la disciplina già richiamata nella legge madre, in zone che presentino gravi difficoltà di comunicazione.

La norma ha efficacia nel solo territorio della Regione Veneto e incide sulla disciplina regionale dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie.

Regime delle ferie annuali

Resta fermo il principio generale secondo cui le farmacie devono osservare un periodo annuale complessivo di ferie:

  • non inferiore a 15 giorni;
  • non superiore a 30 giorni.

In ogni caso, ciascun periodo di ferie non può essere inferiore a 7 giorni consecutivi.

Deroga per le farmacie in aree disagiate o montane

La modifica introdotta nel 2011 amplia la categoria dei soggetti che possono chiedere la deroga al periodo di chiusura obbligatoria per ferie. Le farmacie interessate possono, previa autorizzazione dell’Unità locale socio-sanitaria competente e sentito il sindaco del comune in cui è ubicata la farmacia:

  • rinunciare al periodo di chiusura obbligatoria per ferie; oppure
  • limitarlo a 7 giorni consecutivi in un anno.

La novità principale consiste nell’inclusione espressa dei comuni ubicati in area montana tra i casi che consentono tale flessibilità.

Effetti pratici della modifica

La disciplina risultante mira a garantire la continuità del servizio farmaceutico in contesti territoriali difficili, riconoscendo la funzione di presidio sanitario svolta dalle farmacie nelle aree montane e nelle zone con problemi di collegamento. La legge non introduce contributi, sanzioni o ulteriori procedimenti, ma si limita ad ampliare l’ambito soggettivo della deroga già prevista dalla normativa regionale previgente.

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