L.R. Veneto 20/2011
Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 20/2011 sostituisce nella l.r. n. 3/2009 la disciplina sulla formazione professionale: trasforma la “vigilanza” in valutazione e controllo strategico, ridefinisce compiti e poteri della Struttura presso il Consiglio regionale, abroga l’art. 52 e rende privi di effetto gli atti adottati in base alle norme modificate. È una legge di riforma ancora di impatto solo storico/organizzativo.
Modifiche al controllo strategico sulla formazione professionale nel Veneto
Modifiche al controllo strategico sulla formazione professionale nel Veneto
La legge regionale del Veneto n. 20 del 30 settembre 2011 interviene sulla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, riorganizzando la disciplina relativa al controllo sulla formazione professionale. La finalità è riallineare la normativa al modello del controllo strategico, come supporto all’indirizzo politico-amministrativo del Consiglio regionale.
Finalità e ambito della disciplina
La riforma riguarda esclusivamente il settore della formazione professionale nella Regione del Veneto. La Struttura istituita presso il Consiglio regionale non svolge una vigilanza in senso tradizionale, ma un’attività di valutazione e controllo strategico finalizzata a verificare efficacia ed efficienza delle politiche regionali di settore.
Struttura regionale competente
È istituita presso il Consiglio regionale la Struttura regionale per l’attività di valutazione e controllo strategico sul sistema della formazione professionale, che opera in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, la Struttura:
- si avvale di personale proprio e può utilizzare la collaborazione delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro, nonché di enti universitari o di alta qualificazione;
- accede direttamente ai dati del sistema informativo della formazione professionale;
- può richiedere atti, documenti, dati e informazioni sia alle strutture ed enti regionali competenti sia direttamente agli organismi di formazione accreditati.
Contenuto del controllo strategico
L’attività di valutazione e controllo strategico si esercita sul settore della formazione professionale e consiste nell’analisi, preventiva e successiva:
- della congruenza tra missioni affidate dalle norme, obiettivi operativi, scelte gestionali e risorse assegnate;
- degli eventuali scostamenti tra tali elementi;
- dei fattori ostativi che incidono sull’attuazione;
- delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione;
- dei possibili rimedi.
Rapporti con Commissione consiliare e Consiglio regionale
La Struttura riferisce alla Commissione consiliare competente sull’attività svolta. La Commissione trasmette la relazione al Consiglio regionale, eventualmente accompagnandola con proposte di reindirizzo delle politiche regionali in materia di formazione professionale. Il Consiglio regionale prende atto delle risultanze e può inviare gli atti alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.
Abrogazione della precedente disciplina sulla trasmissione di atti
Viene abrogato l’articolo 52 della legge regionale n. 3/2009. La trasmissione di atti, documenti, dati e informazioni risulta quindi ricondotta ai poteri di acquisizione riconosciuti alla Struttura dalla nuova formulazione della disciplina.
Efficacia degli atti adottati in base alla disciplina previgente
La legge dispone che gli atti adottati in attuazione delle norme oggetto di modifica sono privi di effetto. La previsione è coerente con il cambio di impostazione della materia e neutralizza gli atti formati sulla base della precedente disciplina, inclusi quelli richiamati nei lavori preparatori.
Ridenominazione della Struttura
La precedente “Struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale” viene ridenominata “Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione professionale”.
Rilevanza temporale e attualità
La legge non contiene termini di durata o applicazioni limitate nel tempo; tuttavia interviene su una specifica organizzazione interna e su atti adottati nel quadro della disciplina previgente. Per questo ha principalmente rilievo ordinamentale e storico, più che operativo generale.
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