Cassazione Civile, Ordinanza n. 23760/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da una procedura prefallimentare avviata su istanza di un ente sanitario pubblico sulla base di un credito accertato da una precedente sentenza d’appello, poi sospesa quanto all’efficacia esecutiva. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice; la corte d’appello, investita del reclamo ex art. 18 legge fall., ha invece revocato il fallimento ritenendo che, nel giudizio sommario sulla legittimazione del creditore istante, le contestazioni del debitore contro quel credito non fossero pretestuose e apparissero non manifestamente infondate. L’ente sanitario ha proposto ricorso principale sostenendo che il giudice fallimentare dovesse limitarsi a una verifica formale dell’esistenza e validità del titolo, senza rivalutare nel merito la fondatezza del credito, e che la sentenza d’appello avesse erroneamente trascurato le risultanze tecniche poste a base del titolo. La curatela ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l’altro, che anche un credito contestato o non definitivo legittima l’istanza di fallimento, che il giudice non può entrare nel merito del credito ai fini della legittimazione dell’istante, e che vi erano altri debiti tributari sufficienti a sorreggere la dichiarazione di fallimento. La società debitrice ha proposto a sua volta ricorso incidentale lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per l’illegittima istanza di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’ente sanitario e il ricorso incidentale della curatela fallimentare, confermando sul punto il principio per cui il giudice del reclamo deve svolgere una delibazione incidentale autonoma sulla sussistenza del credito posto a base dell’istanza di fallimento, considerando anche le deduzioni del debitore. Ha però accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società debitrice, rilevando un’omessa pronuncia della corte territoriale sulla domanda di risarcimento del danno proposta contro l’ente istante per aver richiesto illegittimamente la dichiarazione di fallimento. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, limitatamente a tale domanda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 l. fall.
Il fallimento può essere dichiarato solo su istanza di uno o più creditori; il giudice non può prescindere dalla verifica della legittimazione dell’istante e non può dichiarare il fallimento d’ufficio.
art. 15 l. fall.
Nel procedimento prefallimentare rileva la delibazione delle condizioni per la dichiarazione di fallimento e l’istruttoria sulla situazione debitoria complessiva; tuttavia tale verifica presuppone pur sempre un creditore istante legittimato.
art. 18 l. fall.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento impone al giudice d’appello di riesaminare i presupposti della declaratoria nei limiti devoluti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; il mancato esame della domanda risarcitoria integra omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo della società debitrice, relativo alla motivazione, è rimasto assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale della curatela in tema di riparto dell’onere della prova, ma la Corte non ha accolto la censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sul mancato esame delle risultanze peritali è stata ritenuta inammissibile, anche perché in realtà sollecitava una diversa valutazione di merito.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento non è necessario un accertamento definitivo del credito, ma è sempre necessaria una delibazione incidentale autonoma del giudice sulla sua sussistenza, da compiersi in modo sommario e tenendo conto anche delle difese del debitore.
- Il giudice del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve verificare se il credito posto a base dell’istanza sia effettivamente sorretto da elementi non manifestamente infondati; non è sufficiente il solo richiamo formale a un titolo esecutivo se le contestazioni del debitore pongono in discussione la stessa esistenza dell’obbligazione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La valutazione di altri debiti emersi nel procedimento prefallimentare può rilevare per il superamento della soglia di fallibilità solo se esiste un creditore istante legittimato; il fallimento non può essere dichiarato d’ufficio.
- L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra vizio di nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio per il riesame della domanda non esaminata.
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