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Sentenza

Sentenza n. 10378/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito 7 aprile 2025 recante nuove regole dal titolo “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui è previsto che nelle determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente dicitura: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al … 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”;

Giustizia amministrativa202506958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicato AIFA del 7 aprile 2025 sull’applicazione della maggiorazione dello 0,65% della quota di spettanza dei grossisti, nella parte applicata ai medicinali generici rimborsati dal SSN

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa farmaceutica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il Comunicato AIFA nella parte in cui imponeva di inserire nelle future determinazioni di classificazione dei medicinali generici a carico del SSN una clausola con cui il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio avrebbe ceduto al grossista lo 0,65% del prezzo di vendita al pubblico, portando la quota del grossista dal 3% al 3,65%. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 324 e 325, della legge n. 207/2024, dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.l. n. 39/2009 e dell’art. 11, comma 6, del d.l. n. 78/2010, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, irragionevolezza e illogicità. In particolare, ha sostenuto che la nuova disciplina delle quote del 66% per l’industria e del 3,65% per i grossisti riguardasse i medicinali originator e non potesse derogare alla disciplina speciale dei medicinali generici, per i quali la quota dell’industria era fissata al 58,65%. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori profili di eccesso di potere e disparità di trattamento. Con il terzo motivo ha denunciato incompetenza e carenza di potere, nullità del Comunicato per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 48 del d.l. n. 269/2003. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo la natura non immediatamente lesiva del Comunicato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo sussistente l’interesse concreto e attuale. Il Comunicato, infatti, non si limitava a fornire indicazioni interne, ma vincolava il contenuto delle successive determinazioni AIFA di classificazione dei medicinali generici e aveva già prodotto effetti esterni, determinando l’inserimento della clausola contestata nelle determinazioni relative ai farmaci della ricorrente. La lesività risultava inoltre dalle rivendicazioni dei grossisti e dal rischio di controversie e danni economici. Nel merito, il Collegio, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione e decidendo ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbente. L’art. 13, comma 1, lettera b), del d.l. n. 39/2009 costituisce una disciplina speciale, derogatoria ed eccezionale, che fissa per i medicinali generici la quota dell’industria al 58,65%. L’art. 1, comma 324, della legge n. 207/2024, nel fissare al 66% la quota delle aziende farmaceutiche e al 3,65% quella dei grossisti, si riferisce ai medicinali originator e non contiene un’abrogazione espressa o implicita della disciplina speciale dei generici. Il dato numerico del 66% è incompatibile con la quota del 58,65% propria dei generici e non può essere esteso a questi ultimi mediante un’interpretazione sistematica o teleologica contraria al tenore letterale della norma. Anche i commi 325-327 della legge n. 207/2024 devono essere letti come riferiti ai soli medicinali originator, compresa la previsione del parziale ristoro per l’industria. AIFA ha quindi illegittimamente esteso ai medicinali generici la maggiorazione dello 0,65% spettante ai grossisti, incidendo sulla quota dell’industria fissata dalla disciplina speciale. Il ricorso è stato accolto e il Comunicato è stato annullato nei limiti indicati in motivazione. AIFA è stata condannata al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 324-327, legge n. 207/2024

    Il comma 324 fissa al 66% la quota delle aziende farmaceutiche e al 3,65% quella dei grossisti; il comma 325 qualifica la maggiorazione dello 0,65% come quota non contendibile e non cedibile; il comma 326 prevede una quota di 0,05 euro per confezione per gli anni 2026 e 2027; il comma 327 demanda a decreto ministeriale termini e modalità del riconoscimento.

    La disciplina costituisce un corpo normativo unitario applicabile ai soli medicinali originator. Il riferimento ai medicinali di fascia A deve essere delimitato dalla specifica quota del 66%, incompatibile con la quota speciale del 58,65% prevista per i generici.

  • art. 13, comma 1, lettera b), d.l. n. 39/2009, convertito dalla legge n. 77/2009

    Per i medicinali generici, le quote sono rideterminate al 58,65% per le aziende farmaceutiche, al 6,65% per i grossisti e al 26,7% per i farmacisti, con una rimanente quota dell’8% ridistribuita secondo le regole di mercato, ferma la quota minima della farmacia.

    La disposizione è speciale, eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina generale e resta vigente; non è stata implicitamente abrogata dalla legge n. 207/2024.

  • art. 11, comma 6, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010

    Le quote dei grossisti e dei farmacisti per i medicinali di classe A sono rideterminate, rispettivamente, al 3% e al 30,35%, quest’ultima quale quota minima spettante ai farmacisti.

    La disposizione costituisce il quadro normativo richiamato dalla legge n. 207/2024, ma il suo rinvio non comporta l’estensione ai generici della nuova quota del 3,65%.

  • art. 1, comma 40, legge n. 662/1996

    Le quote di spettanza per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti sono fissate, rispettivamente, al 66,65%, al 6,65% e al 26,7% del prezzo al pubblico al netto dell’IVA.

    Prevede la disciplina generale delle quote, derogata per i medicinali generici dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.l. n. 39/2009.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 347/2001, convertito dalla legge n. 405/2001

    Definisce i medicinali generici in rapporto al medicinale di riferimento non più coperto da brevetto.

    Individua la categoria dei medicinali generici esclusa dall’ambito applicativo dei commi 324-327 della legge n. 207/2024.

  • art. 8, comma 10, legge n. 537/1993

    Individua, alla lettera a), la classe dei farmaci essenziali e per malattie croniche, corrispondente alla fascia A.

    Il generico riferimento alla fascia A non è sufficiente a ricomprendere i medicinali generici nella nuova disciplina, dovendo essere letto insieme alla specifica quota del 66% prevista dal comma 324.

  • art. 48, comma 33, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003

    Costituisce la base normativa per la negoziazione tra AIFA e azienda produttrice del prezzo ex-factory dei medicinali rimborsati dal SSN.

  • art. 12 preleggi al codice civile

    Nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore.

    L’interpretazione letterale, soprattutto quando la norma contiene un dato numerico preciso, non può essere superata da un’interpretazione sistematica o teleologica incompatibile con il testo.

  • art. 21-septies legge n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità del Comunicato per difetto assoluto di attribuzione; il giudice ha accolto il ricorso per violazione della disciplina legislativa, senza fondare espressamente la decisione sulla nullità.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata mediante rinvio motivazionale a un precedente della stessa Sezione ritenuto pienamente esaustivo.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 324-327, della legge n. 207/2024 sulle quote di spettanza della filiera farmaceutica si applica ai medicinali originator e non ai medicinali generici, quando la quota speciale di questi ultimi è disciplinata da una norma derogatoria ancora vigente e la nuova legge indica espressamente la quota del 66%, incompatibile con quella del 58,65% prevista per i generici.
  • Una norma speciale, eccezionale e derogatoria che stabilisce la quota di spettanza dell’industria per i medicinali generici non può ritenersi implicitamente abrogata da una disciplina successiva fondata su un generico riferimento ai medicinali di fascia A, in assenza di un’indicazione testuale chiara e incompatibile con la precedente disciplina.
  • Quando una disposizione legislativa contiene un dato numerico puntuale, tale dato costituisce un elemento decisivo per delimitare l’ambito applicativo della norma e non può essere reinterpretato in modo da comprendere percentuali diverse non esplicitamente menzionate.
  • Un atto amministrativo a contenuto generale è immediatamente lesivo e impugnabile quando, pur presentandosi come comunicato o circolare, contiene prescrizioni vincolanti per l’amministrazione e determina il contenuto di successivi provvedimenti applicativi, soprattutto se questi hanno già inciso sulla posizione del ricorrente.
  • L’amministrazione non può, mediante un atto applicativo o interpretativo, estendere l’ambito di una disciplina legislativa a fattispecie non previste dalla legge, incidendo in senso peggiorativo su una quota economica stabilita da una norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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