Sentenza del 09/11/2020 n. 837 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per anno 2006 che recuperava a tassazione euro 318.366,00 derivanti dalle fatture nn. 46, 50, 58, 59, 68, 69, 75 e 92/2006 emesse da V SRL e ritenute dall'Ufficio relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di un presunto meccanismo fraudolento denominato "Off-Road"; l'Amministrazione invocava inoltre la responsabilità dei soci e del liquidatore ai sensi dell'art. 36 DPR 602/73 e art. 2495 c.c.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando l'accoglimento in primo grado del ricorso di G M. Motivazioni principali: incoerenza e genericità del quadro accusatorio (l'Ufficio aveva individuato un articolato meccanismo fraudolento ma, nell'accertamento, ha considerato solo l'aspetto delle fatture passive), regolare tenuta formale della contabilità della T srl e pagamenti documentati (bonifici/versamenti) per la maggior parte delle fatture contestate, insufficienza di indizi "gravi, precisi e concordanti" richiesti per ritenere l'inesistenza delle operazioni; rilevante l'esito favorevole nei procedimenti penali collegati (decreto di archiviazione del 02.07.2014 per T L e sentenze penali/tribunali che hanno escluso l'elemento oggettivo per fatture analoghe), che ha indebolito il quadro probatorio dell'Ufficio. Per questi motivi l'appello non è fondato e le spese sono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 36 DPR 602/1973
La responsabilità dei soci è invocabile sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; non può essere genericamente estesa senza prova delle somme effettivamente percepite.
art. 2495 cod. civ.
Conferma il limite della responsabilità dei soci sulle somme riscosse in sede di liquidazione e richiama la disciplina successoria delle obbligazioni sociali dopo la cancellazione; utilizzato per circoscrivere la responsabilità reclamata dall'Ufficio.
art. 8 comma 2 del D.L. 16/2012 conv. nella L. 44/2012
Norma richiamata in relazione all'atto di contestazione: collocata nel quadro procedurale degli atti impugnati (citazione formale nell'esposto di primo grado).
art. 2 D.L.vo 74/2000
Riferimento all'ipotesi penale di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; il procedimento penale collegato è stato archiviato per infondatezza, fatto che ha inciso sulla valutazione tributaria.
art. 331 c.p.p.
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale circa l'obbligo di denuncia penale che, se sussistente, può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento; tuttavia l'archiviazione per infondatezza può rendere dubbia la legittimità dell'uso di tale raddoppio.
art. 654 c.p.p. e art. 20 D.Lgs. 74/2000
Concomitante richiamo per affermare che la sentenza penale non è vincolante per il giudice tributario, sebbene l'esito penale possa costituire elemento valutabile nel processo tributario.
Giurisprudenza e Corte Costituzionale (es. sent. n. 247/2011 Corte Cost., Cass. ord. n. 22337/2018 e 11171/2016)
Richiamate per il principio che il giudice tributario può svolgere una "prognosi postuma" sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e per il limite del raddoppio dei termini quando la denuncia sia stata pretestuosamente utilizzata per estendere l'accertamento.
Massime di principio
- La responsabilità tributaria dei soci è limitata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione: l'Amministrazione deve provare l'irrilevanza o l'inattendibilità del bilancio finale per superare tale limite.
- Pagamenti documentati (bonifici bancari, versamenti su conto) costituiscono elemento di prova rilevante sull'effettività delle operazioni; in loro assenza gli indizi devono essere comunque gravi, precisi e concordanti.
- L'esito di procedimenti penali collegati (archiviazione, assoluzione) non è vincolante nel processo tributario ma pesa comunque come elemento che può indebolire il quadro indiziario dell'accertamento; il giudice tributario deve valutare criticamente se l'obbligo di denuncia è stato esercitato legittimamente o strumentalmente.
- Per raddoppiare i termini di accertamento l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di fatti che impongono obbligo di denuncia; l'uso di tale strumento non è automatico e può essere scrutinato dal giudice tributario alla luce delle risultanze penali.
- Le presunzioni usate in sede tributaria sono ammesse, ma per far valere l'inesistenza di operazioni oggettive occorrono presunzioni "gravi, precise e concordanti"; elementi mediatici o dichiarazioni alla stampa non sostituiscono probatorietà formale.
- Nei casi complessi e contraddittori tra indagini fiscali e penali, la compensazione integrale delle spese processuali è possibile e spesso disposta dal giudice per la complessità e l'equilibrio delle valutazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 70 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 144 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 148 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 234 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 9 nov 2020Sentenza del 09/11/2020 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →