Sentenza del 03/05/2016 n. 2576 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - ICI - Aliquota agevolata prima casa - Requisiti - Residenza nell'immobile - Comunicazione per l'ottenimento dell'agevolazione - Omissione - Non spetta..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la richiesta della maggiore imposta, poiché il contribuente non ha assolto l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione e non ha adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto per il riconoscimento del beneficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la richiesta di maggiore ICI e chiedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Tuttavia, non ha fornito prove sufficienti delle proprie ragioni: non ha dimostrato adeguatamente la residenza nell'immobile mediante argomentazioni valide o documentazione idonea e non ha inviato al Comune la comunicazione necessaria per ottenere l'agevolazione ICI per la prima casa.
Norme richiamate
Art. 8 del D.lgs. n. 504/1992
Disciplina le detrazioni e le agevolazioni ICI relative all'abitazione principale, subordinate alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
Art. 1 del D.lgs. n. 504/1992
Individua l'imposta comunale sugli immobili e il relativo presupposto impositivo.
Art. 43 del codice civile
Rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come luogo della dimora abituale della persona.
Art. 2697 del codice civile
Stabilisce l'onere della prova: chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E/2005
Richiamata quale prassi interpretativa in materia di requisiti e applicazione delle agevolazioni fiscali.
Circolare del Ministero dell'Interno n. 21/2001
Richiamata in relazione agli aspetti amministrativi e anagrafici rilevanti per la verifica della residenza.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale non spettano automaticamente: il contribuente deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti.
- La residenza anagrafica o la dimora abituale nell'immobile devono essere provate con documentazione idonea; la semplice affermazione del contribuente non è sufficiente.
- Quando la normativa o i regolamenti comunali prevedono una comunicazione o una dichiarazione per ottenere il beneficio, la relativa omissione può comportare il diniego dell'agevolazione.
- In caso di contestazione dell'accertamento, l'onere della prova dei presupposti dell'agevolazione grava normalmente sul contribuente che intende usufruirne.
- Per evitare il recupero della maggiore imposta, è opportuno conservare la documentazione sulla residenza e presentare tempestivamente al Comune le comunicazioni richieste dalla disciplina applicabile.
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