Sentenza n. 5235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, adottata nei confronti di un appuntato scelto dei Carabinieri, unitamente agli atti del procedimento disciplinare e al verbale della Commissione di disciplina
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la sanzione espulsiva della perdita del grado per rimozione, irrogata in relazione alla presa in consegna, alla custodia e alla successiva riconsegna a un pregiudicato di uno zaino contenente droga e una pistola. In sede penale era stato assolto perché non era stata raggiunta la prova della conoscenza, da parte sua, del contenuto illecito dello zaino; secondo la difesa, l'assoluzione avrebbe impedito all'amministrazione di fondare la responsabilità disciplinare sui medesimi fatti. In appello sono stati dedotti, in particolare, l'erronea valutazione degli effetti della sentenza penale assolutoria, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la sproporzione della sanzione, sostenendo che, al più, sarebbe stata configurabile una condotta negligente e non una condotta dolosa o gravemente colposa. La censura relativa al ne bis in idem, già dedotta in primo grado, non è stata riproposta in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'assoluzione penale, fondata sull'inutilizzabilità delle intercettazioni e sulla conseguente carenza di prova del quadro accusatorio, non contenesse un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto storico o della mancata commissione della condotta da parte dell'imputato. Pertanto, non operava il vincolo previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'amministrazione poteva procedere a un'autonoma valutazione disciplinare dei fatti, secondo regole probatorie e finalità diverse da quelle del processo penale. Dalla sentenza penale emergevano comunque elementi significativi circa la presa in consegna dello zaino, la sua custodia, anche presso l'abitazione dell'appellante, e la successiva riconsegna al pregiudicato: tali condotte, pur non dimostrando la conoscenza del contenuto illecito, erano state autonomamente valutate come attività in favore di un pregiudicato e in contrasto con i doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status militare. Il Collegio ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l'amministrazione aveva esaminato analiticamente le risultanze penali e le aveva valutate autonomamente sul piano disciplinare. Ha inoltre ritenuto non sindacabile nel merito la valutazione della gravità della condotta e della sanzione, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o evidente sproporzionalità, nel caso concreto non ravvisabili. La perdita del grado è stata ritenuta sanzione unica e indivisibile, non graduabile tra un minimo e un massimo, sicché non era necessaria un'ulteriore motivazione comparativa sulla scelta della misura. L'appellante è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 861, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010
Richiamato quale fondamento normativo della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010
Richiamato unitamente all'art. 861 per l'adozione della perdita del grado per motivi disciplinari.
art. 653 c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
Il vincolo opera solo quando la sentenza penale contiene un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto, della sua non illiceità penale o della mancata commissione da parte dell'imputato; non opera quando l'assoluzione dipende da ragioni processuali, come l'inutilizzabilità delle prove, senza accertamento del fatto storico.
art. 530, comma 2, c.p.p.
L'assoluzione pronunciata per carenza, insufficienza o contraddittorietà della prova non impedisce, secondo la decisione, una nuova e autonoma valutazione dei fatti materiali in sede disciplinare quando manchi un effettivo accertamento storico della condotta.
art. 5, comma 4, TUE
Richiamato quale fondamento europeo del principio di proporzionalità, il cui sindacato giudiziale sulla sanzione disciplinare resta esterno e non consente la sostituzione alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, salvo abnormità o eccesso di potere.
Massime di principio
- L'efficacia vincolante della sentenza penale assolutoria nel procedimento disciplinare, prevista dall'art. 653 c.p.p., richiede che l'assoluzione sia motivata da un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto, della sua non rilevanza penale o della mancata commissione da parte dell'imputato; non impedisce l'autonoma valutazione disciplinare quando l'assoluzione dipenda dall'inutilizzabilità delle prove o da altra ragione processuale che non accerti il fatto storico.
- L'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale consente all'amministrazione di valutare la medesima condotta secondo le regole probatorie e le finalità proprie della responsabilità disciplinare; un comportamento può quindi risultare non provato o non punibile penalmente e, al contempo, assumere rilievo disciplinare.
- L'inutilizzabilità di una prova nel processo penale non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità nel procedimento disciplinare, poiché i limiti probatori propri del giudizio penale, giustificati dalla tutela della libertà personale, non si estendono necessariamente a procedimenti con diversa funzione e diversa natura.
- La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento o evidente sproporzionalità, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'autorità disciplinare.
- Quando la perdita del grado sia prevista come sanzione unica e indivisibile, l'amministrazione non è tenuta a motivare la scelta tra diversi livelli quantitativi della medesima sanzione; deve tuttavia illustrare i fatti e il loro collegamento con i doveri e il prestigio dell'istituzione militare.
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