Sentenza del 26/11/2021 n. 36767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva ritenuto esente da imposta di bollo e da tassa ipotecaria la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegata a una compravendita di immobile proveniente da successione, applicando il regime del D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3, e imponendo soltanto l'imposta ipotecaria fissa di Euro 50. L'Agenzia sosteneva che l'accettazione tacita non rientra tra gli "atti assoggettati all'imposta" cui si riferisce l'art. 10, comma 3, perciò la trascrizione doveva essere tassata secondo le regole ordinarie (imposta ipotecaria maggiorata, tassa ipotecaria e imposta di bollo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che il regime speciale di assorbimento e la misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale (Euro 50) previsti dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 siano applicabili solo agli atti espressamente indicati (trasferimenti a titolo oneroso e atti elencati ai commi 1 e 2) e alle formalità direttamente consequenziali a tali atti; l'accettazione tacita di eredità non è necessariamente atto consequenziale e non rientra automaticamente nell'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 3. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
"Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro cinquanta."
La norma ha ambito limitato: opera solo con riguardo agli atti espressamente soggetti all'imposta di registro ai commi 1 e 2 (trasferimenti immobiliari a titolo oneroso ecc.) e alle formalità "direttamente conseguenti"; non si applica automaticamente a formalità occasionali o autonome come l'accettazione tacita di eredità quando non si qualifica come atto traslativo soggetto a registro.
D.L. n. 104 del 2013, art. 26, comma 1
Ha modificato il regime introducendo la misura fissa di Euro 50 per le imposte ipotecaria e catastale in luogo dell'esenzione integrale precedentemente prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011; rafforza la lettura restrittiva del regime speciale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 (Tariffa, Parte Prima)
Individua le fattispecie di trasferimento imponibili (aliquote e misura minima) cui si riferisce il regime speciale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011; la qualificazione del negozio ai fini dell'imposta di registro è centrale per stabilire l'applicabilità dell'assorbimento tributario.
Codice civile, art. 476 (accettazione tacita dell'eredità) e art. 2648 c.c.
Le norme civili definiscono i presupposti e le forme della trascrizione dell'accettazione dell'eredità; la giurisprudenza interpreta che l'accettazione tacita può derivare da atti o comportamenti e non costituisce di per sé un 'titolo' traslativo sempre equiparabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso.
D.Lgs. n. 347 del 1990 (imposte ipotecarie e catastali)
Contiene le regole ordinarie di imposizione per imposta ipotecaria e catastale; quando l'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 non trova applicazione, si applicano le misure ordinarie (compresa la misura elevata a Euro 200 per imposta ipotecaria ove pertinente).
Massime di principio
- L'agevolazione prevista dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 si applica solo agli atti espressamente elencati dai commi 1 e 2 e alle formalità che siano realmente "direttamente conseguenti" a quei trasferimenti: va verificata la natura giuridica dell'atto principale e la diretta connessione della formalità.
- L'accettazione tacita di eredità non costituisce automaticamente atto consequenziale rispetto a un successivo atto dispositivo; può derivare da comportamenti o fatti e quindi, anche se trascritta in occasione di una vendita, non gode in pieno del regime di assorbimento se non è qualificabile come formalità direttamente conseguente all'atto traslativo assoggettato all'imposta di registro.
- In caso di dubbio sulla qualificazione tributaria, l'amministrazione e il professionista devono valutare in primis se l'atto principale è tra quelli soggetti alla tariffa della registrazione (art. 1 Tariffa DPR 131/1986) e poi se la formalità è funzionale e direttamente necessaria per l'efficacia del trasferimento: solo in questo caso si può considerare l'applicazione dell'art. 10, comma 3.
- Per i notai e i contribuenti: se si intende beneficiare del regime di assorbimento, documentare e motivare nella nota di trascrizione la diretta consequenzialità della formalità rispetto all'atto traslativo; in assenza di tale rapporto, attendersi l'applicazione delle imposte e tasse ordinarie (imposta ipotecaria, tassa ipotecaria, imposta di bollo).
- Le norme agevolative/esonerative in materia tributaria sono di stretta interpretazione: non è ammessa estensione analogica dell'agevolazione oltre i casi testualmente previsti.
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