Cassazione Penale, Ordinanza n. 00772/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il primo motivo riguardava la dosimetria della pena, con specifico riferimento al riconoscimento della recidiva, ritenuto dal ricorrente erroneo o comunque da riconsiderare. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e aspecifico, perché non si confrontava con le argomentazioni puntuali della sentenza impugnata sulla pena e sulla recidiva, e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione della congruità della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la censura sulla pena era generica e non specificamente correlata alle ragioni della decisione di appello; inoltre ha ribadito che la determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per arbitrio, illogicità manifesta o difetto di motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
indicato come uno dei parametri cui deve attenersi il giudice nella determinazione della pena base e nella sua graduazione.
art. 133 c.p.
richiamato quale criterio legale per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione sulla dosimetria della pena che si limiti a contestazioni generiche o aspecifiche, senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la valutazione della recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
- Il giudice non è tenuto a un'analitica esposizione di tutti gli elementi considerati ai fini della pena, potendo indicare solo quelli ritenuti decisivi, purché la motivazione sia logicamente coerente e non viziata.
Come è indicizzato
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