Cassazione Civile, Ordinanza n. 36657/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondata l'istanza e ha disposto la correzione della sentenza n. 22107/2013, integrando il dispositivo con la previsione della distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario indicato. Ha quindi ordinato alla cancelleria di annotare la presente ordinanza sull'originale della sentenza corretta.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vincitrice)
La controversia
La parte vittoriosa nel giudizio definito dalla sentenza n. 22107/2013 ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., deducendo che nell'epigrafe/dispositivo della sentenza era stata omessa la statuizione di distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, nonostante tale richiesta fosse stata espressamente formulata nel ricorso per cassazione. Il Ministero della giustizia, intimato nel procedimento di correzione, non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 287 e ss. c.p.c.
La correzione di un errore materiale è ammissibile quando la sentenza ometta nel dispositivo la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
Massime di principio
- L'omissione, nel dispositivo della sentenza, della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale emendabile tramite il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e ss. c.p.c.
- La correzione può essere disposta quando la volontà della Corte risulti comunque desumibile dal contenuto della decisione e dalla richiesta tempestivamente formulata, senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia sulle spese.
- La statuizione di distrazione delle spese ha natura accessoria rispetto alla condanna alle spese e, se omessa per mero lapsus, non richiede un nuovo giudizio di merito o di legittimità ma solo l'integrazione formale del dispositivo.
Come è indicizzato
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