Sentenza n. 148/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, in data 1 settembre 2025, Div. P.A.S. Cat. A. -OMISSIS-/Imm./mr
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore in ragione di una condanna per tentata violenza sessuale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta ai sensi degli artt. 4, comma 3, 5, commi 3 e 5, e 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, dopo una condanna a due anni di reclusione per tentata violenza sessuale, oltre alle pene accessorie. Ha dedotto, anzitutto, eccesso di potere per motivazione insufficiente e difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione avesse attribuito rilievo a un'unica condotta delittuosa risalente a oltre sei anni prima senza considerare adeguatamente la condotta complessiva, la lunga permanenza regolare in Italia, i legami familiari, il reinserimento sociale, il risarcimento della persona offesa e la sospensione condizionale della pena. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la revoca non fosse necessaria né idonea in assenza di una concreta lesione dell'interesse pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Ha affermato che l'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 impedisce il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, ai sensi del comma 7, il titolo è revocabile quando vengano meno le condizioni per il rilascio. La Questura ha esercitato una valutazione discrezionale concreta e non automatica della pericolosità sociale, considerando la condanna, la tipologia del reato, la dinamica dell'episodio, la durata del soggiorno e la situazione familiare e sociale del ricorrente. Il giudice ha escluso difetti di istruttoria, motivazione apparente, illogicità o irragionevolezza. La particolare gravità e il disvalore sociale della tentata violenza sessuale sono stati ritenuti incompatibili con lo status di soggiornante di lungo periodo; il risarcimento della vittima e la sospensione condizionale della pena non sono stati considerati idonei a elidere la gravità dei fatti. Anche i legami familiari e la durata del soggiorno sono stati ritenuti valutati dall'amministrazione, ma recessivi rispetto alla gravità della condanna. La revoca è stata ritenuta proporzionata, anche perché la Questura si è riservata di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata. Le spese sono state compensate in ragione della delicatezza delle posizioni soggettive coinvolte.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; il permesso è revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio.
La revoca può essere disposta quando, sulla base di una valutazione concreta e complessiva della pericolosità sociale, vengano meno le condizioni richieste per il rilascio del permesso di lungo periodo.
art. 4, commi 3 e 5, d.lgs. 286/1998
Le disposizioni sono richiamate quale base normativa della valutazione della pericolosità e della revoca del titolo di soggiorno.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato quale ulteriore fondamento della revoca.
art. 1 d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione della pericolosità sociale.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata dall'amministrazione e restituita dall'ufficio postale per compiuta giacenza.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio.
art. 2 Cost.
È richiamato quale referente costituzionale della tutela della libertà, dignità e integrità fisica della persona e del contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prevista quando vengano meno le condizioni per il rilascio, richiede una valutazione concreta e complessiva della pericolosità dello straniero e non discende automaticamente da una condanna penale.
- Nella valutazione della pericolosità sociale possono assumere rilievo determinante la natura del reato, la sua gravità e le concrete modalità della condotta, anche quando il reato sia stato commesso in forma tentata.
- La durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero devono essere considerati dall'amministrazione, ma possono risultare recessivi rispetto alla particolare gravità della condotta penalmente rilevante.
- Il risarcimento della persona offesa e la sospensione condizionale della pena non eliminano necessariamente la rilevanza amministrativa della condanna né impediscono, di per sé, la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
- La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo è proporzionata quando l'amministrazione abbia ponderato la gravità dei fatti con la situazione personale dello straniero e abbia motivato, senza difetti istruttori o manifesta illogicità, l'incompatibilità della condotta con lo status di soggiornante di lungo periodo.
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