Sentenza del 08/06/2016 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Diritti e garanzie del contribuente - Contradittorioendoprocedimentale - Invio questionario - Fissazione incontro - Legittimitàdell'avviso ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONI CONTROLLI - Accertamento sintetico -Preventiva instaurazione del contradittorio con il contribuente - Obbligo -Introduzione con D.L. n. 78 del 2010 - Non operatività per l'accertamentorelativo a periodi d'imposta precedenti ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONI CONTROLLI -Accertamento sintetico - Onere della prova Non sussistealcuna violazione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale (exart. 12, comma settimo, cit.) laddove l'Amministrazione Finanziaria, dopo avernotificato al contribuente un questionario, abbia svolto un preventivo incontrocon quest'ultimo ben prima che sia stato emesso l'avviso di accertamento.Essendosi, pertanto, svolta la fase, necessariamente prevista per gliaccertamenti sintetici, del contradittorio preventivo tra le parti, non si èavuta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente che ha potutopienamente svolgersi, sia in fase preventiva all'emissione dell'attoimpositivo, sia nella fase successiva dell'accertamento con adesione non andataa buon fine, sia durante il contenzioso. L'obbligo di instaurare il preventivocontraddittorio con il contribuente è stato introdotto con la modifica apportataall'art. 38, D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 22, D.L. n. 78 del 2010.Quest'ultima norma espressamente prevede che le modifiche che esso reca altesto del DPR n. 600/1973, art. 38 "abbiano effetto per gli accertamentirelativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancorascaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto", e dunque per gliaccertamenti del reddito relativi ai periodi di imposta successivi al 2009. Insede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma quarto,d.p.r. n. 600/1973, non sussiste alcuna presunzione legale a favoredell'Amministrazione finanziaria in quanto le presunzioni formulatedall'Ufficio sulla base dell'analisi dei beni indice di capacità contributivaposseduti dal contribuente sono presunzioni semplici che possono esseresicuramente controbattute, in sede di difesa da parte del contribuente,adducendo elementi di fatto che, seppur anche di carattere indiziario, sianocomunque dimostrati attraverso idonea documentazione, con data certa everificabile nella sua attendibilità, che sia nel suo insieme idonea adimostrare la sussistenza di una capacità reddituale sufficiente a sostenere ilreddito desumibile dal possesso dei beni indice individuati dall'Ufficio, comeessi vengono determinati applicando i coefficienti previsti dalla vigentenormativa di legge e di relativi decreti ministeriali applicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso deducendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, nonché l'illegittimità dell'accertamento sintetico fondato sul possesso di beni-indice e sui relativi coefficienti. In particolare, è stata esaminata l'eventuale necessità di un preventivo confronto con il contribuente e l'efficacia degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio.
La decisione
La contestazione è stata respinta sotto il profilo del contraddittorio: non vi è stata violazione, poiché l'Amministrazione aveva notificato un questionario e convocato il contribuente a un incontro prima dell'emissione dell'avviso. Il contribuente ha inoltre potuto difendersi nella fase preventiva, nel successivo procedimento di accertamento con adesione e nel contenzioso. È stato precisato che l'obbligo specifico di contraddittorio preventivo introdotto dalla modifica dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, operata dal D.L. n. 78/2010, vale per i periodi d'imposta successivi al 2009 e non per quelli anteriori. Quanto al merito, gli elementi fondati sui beni-indice costituiscono presunzioni semplici, non presunzioni legali: possono essere superati dal contribuente mediante documentazione certa, attendibile e idonea a dimostrare una capacità reddituale sufficiente a sostenere le spese e il possesso dei beni. Nel caso descritto, l'esito complessivo è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
contraddittorio endoprocedimentale
La garanzia del contraddittorio non risulta violata quando l'Ufficio abbia previamente coinvolto il contribuente, ad esempio mediante questionario e incontro, consentendogli di esporre le proprie difese prima dell'emissione dell'avviso.
Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
Il reddito può essere ricostruito sinteticamente sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, tra cui i beni-indice e le spese sostenute. Le presunzioni utilizzate dall'Ufficio sono semplici e possono essere contestate con prova contraria.
Art. 22, D.L. n. 78/2010
abbiano effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto
La modifica dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, inclusa la previsione del contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico, opera per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al 2009, secondo la decorrenza indicata dalla norma.
Massime di principio
- Nel caso di accertamento sintetico, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di interloquire prima dell'emissione dell'atto quando tale obbligo è applicabile ratione temporis. La notifica di un questionario e lo svolgimento di un incontro preventivo possono soddisfare questa garanzia.
- Per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della modifica introdotta dal D.L. n. 78/2010, il mancato contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso sulla base della disciplina successiva.
- I beni-indice e i coefficienti utilizzati nell'accertamento sintetico generano presunzioni semplici, non una prova definitiva del maggior reddito. Il contribuente può superarle dimostrando l'origine delle somme, la disponibilità di redditi esenti o già tassati, finanziamenti, risparmi o altre circostanze compatibili con le spese sostenute.
- La prova contraria deve essere concreta, coerente e preferibilmente documentata con atti aventi data certa e verificabile; mere allegazioni generiche o non documentate sono normalmente insufficienti.
- La possibilità di difendersi anche durante l'accertamento con adesione e nel giudizio non sostituisce necessariamente il contraddittorio preventivo, ma può contribuire a escludere una concreta lesione del diritto di difesa quando il contribuente abbia avuto effettive occasioni di partecipazione.
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