Cassazione Penale, Sentenza n. 25555/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo o, in subordine, di riduzione dell'importo sequestrato. Il ricorrente contestava la motivazione come insufficiente, contraddittoria e illogica, sostenendo l'insussistenza del reato presupposto di peculato in quanto le somme contestate sarebbero divenute lecite per il versamento del P.R.E.U.; deduceva inoltre errore nella determinazione del controvalore da sequestrare con riferimento ai profitti dell'autoriciclaggio
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti: le censure del ricorrente miravano a sindacare la motivazione del provvedimento (insufficienza, contraddittorietà, illogicità) in termini non consentiti dalla normativa sull'impugnazione dei provvedimenti cautelari; il Tribunale aveva invece fornito adeguata argomentazione ritenendo che eventuali pagamenti tardivi o incompleti non escludono la rilevanza penale del peculato e che le valutazioni sulla sussistenza del reato presupposto rispetto a terzi non incidono sul fumus del ricorrente. La Corte ha inoltre rilevato che la documentazione e la sentenza di primo grado (con confisca) precludono un diverso apprezzamento sul fumus e sulla quantificazione del profitto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Limita il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali alle sole denunzie di violazione di legge; comprensiva della censura relativa alla mancanza o al carattere meramente apparente della motivazione
art. 648-bis c.p.
Definisce il reato di riciclaggio; citato in relazione alle imputazioni e alla individuazione del reato presupposto per le misure patrimoniali
art. 648-ter.1 c.p.
Richiamato con riguardo alla nozione di profitto e alle questioni relative all'autoriciclaggio e alla determinazione del controvalore da sequestrare
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamato nella doglianza relativa alla motivazione e all'impugnazione; utilizzato dalla difesa per contestare la decisione del riesame
art. 321 c.p.p.
Norma processuale richiamata nei motivi attinenti alla motivazione e alla impugnazione dei provvedimenti cautelari
art. 649 c.p.p.
Citate norme procedurali connesse al sequestro e alla sua impugnazione (quantificazione e motivazione del provvedimento cautelare)
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso principalmente per motivi di violazione di legge; la mera critica sulla sufficienza o sul merito della motivazione, se non inquadrata come violazione di legge, è inammissibile
- La deduzione che pagamenti successivi escludano automaticamente la realtà del reato presupposto (es. peculato) non è necessariamente idonea a far venir meno il fumus per le misure cautelari; i pagamenti tardivi o incompleti possono non eliminare la rilevanza penale dell'azione originaria
- Contestazioni generiche sulla quantificazione del profitto o sulla riduzione del sequestro sono deboli se non corredate da argomentazione specifica e documentazione puntuale; inoltre provvedimenti successivi (es. confisca pronunciata in sentenza di primo grado) possono rendere non rilevante o preclusa la censura cautelare
- La documentazione che dimostra l'esito favorevole all'accusa in sede di merito (es. condanna e confisca) limita significativamente la possibilità di ottenere un diverso apprezzamento cautelare in sede di impugnazione
- Proporre motivi non consentiti può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per i profili di colpa
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