Circolare numero 19 del 21-1-2002
In base a quanto previsto dal D. Lgs. N° 46/99 e dal D. Lgs 112/99, i concessionari hanno l’obbligo di recuperare il credito mediante insinuazione nelle procedure concorsuali. Viene indicato l'ordine dei privilegi, come modificato dalla Legge n° 426/75 e dalla Legge 29 maggio 1982, n° 297, in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali iscritti a ruolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nelle procedure concorsuali, il concessionario deve insinuare il credito al passivo e recuperarlo anche se il fallimento è già intervenuto o lo stato passivo è esecutivo, salvo future ipotesi di rinuncia non ancora disciplinate da decreto ministeriale. Vengono inoltre riepilogati i criteri di privilegio dei crediti contributivi e delle somme accessorie, distinguendo tra ammissione in via privilegiata, privilegiata al 50% e chirografaria. In allegato sono forniti i codici tributo, suddivisi per gestione, da utilizzare per la corretta collocazione nei diversi gradi di privilegio.
Obblighi dei concessionari nella riscossione a ruolo e criteri di privilegio dei crediti previdenziali
Obblighi dei concessionari nella riscossione a ruolo e privilegi dei crediti previdenziali
La circolare disciplina gli obblighi del concessionario della riscossione nelle procedure concorsuali e riepiloga il regime di privilegio applicabile ai crediti contributivi e alle relative somme accessorie. Il documento è rivolto alle sedi, alle quali viene richiesto di supportare la corretta insinuazione al passivo mediante la messa a disposizione di prospetti e codici tributo distinti per gestione e grado di privilegio.
Obblighi del concessionario nelle procedure concorsuali
L’art. 33 del D.Lgs. n. 112/1999 stabilisce che, per i debitori assoggettati a procedure concorsuali, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito e il concessionario deve provvedere all’insinuazione del credito nella procedura. La circolare evidenzia che tale obbligo si estende a tutte le procedure concorsuali, compresa l’Amministrazione straordinaria.
Ne deriva che:
- il concessionario deve recuperare il credito mediante insinuazione al passivo in tutte le procedure concorsuali;
- in caso di mancata insinuazione, la domanda di discarico per inesigibilità deve essere respinta;
- permane la responsabilità del concessionario anche se il contribuente è stato dichiarato fallito prima dell’iscrizione a ruolo;
- l’intervento può essere anche tardivo, poiché non vi sono norme che esonerino il concessionario dal recupero del credito quando lo stato passivo sia già divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 97 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Rinuncia alla domanda di ammissione al passivo
La circolare richiama l’art. 34 del D.Lgs. n. 112/1999, che demanda a un decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, la definizione dei casi e delle modalità di rinuncia alla domanda di ammissione al passivo. Viene però precisato che tale decreto non risulta ancora emanato.
Disciplina delle procedure concorsuali nel D.Lgs. n. 46/1999
L’art. 16 del D.Lgs. n. 46/1999, capo IV, disciplina le procedure concorsuali distinguendo:
- la sezione I, relativa a fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- la sezione II, relativa a concordato preventivo e amministrazione controllata.
Per la sezione I, la circolare sottolinea che il concessionario, sulla base del ruolo, richiede l’insinuazione al passivo e affronta anche profili procedurali come l’ammissione con riserva e l’esenzione dall’azione revocatoria. In particolare, viene chiarito che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti ad azione revocatoria.
Per la sezione II, il concessionario deve compiere ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito nell’elenco dei crediti della procedura, sempre sulla base del ruolo.
Ordine dei privilegi dei crediti previdenziali
La circolare riepiloga le modifiche apportate dalle leggi 29 luglio 1975, n. 426, e 29 maggio 1982, n. 297, al codice civile e alla legge n. 153/1969 in tema di privilegi.
In sintesi:
- l’art. 2753 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili del datore di lavoro ai crediti per mancato versamento dei contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- l’art. 2754 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse, nonché agli accessori solo nei limiti del 50%.
Da ciò discende che i concessionari devono chiedere:
- l’ammissione al passivo in via privilegiata per tutti i contributi;
- l’ammissione al passivo per le sanzioni civili o somme accessorie limitatamente al 50% in via privilegiata;
- l’ammissione del residuo 50% in via chirografaria.
La circolare richiama anche la riformulazione dell’art. 2776 c.c., secondo cui i crediti di cui all’art. 2753 e i crediti contributivi previdenziali possono essere collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo i crediti indicati dal primo comma dell’articolo. Inoltre, per effetto dell’art. 12 della legge n. 426/1975, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale:
- i crediti ex art. 2753 c.c. sono collocati al primo posto;
- i crediti ex art. 2754 c.c. e i relativi accessori, limitatamente al 50%, sono collocati all’ottavo posto.
Adempimenti delle sedi e utilizzo dei prospetti allegati
Le sedi ricevono un prospetto allegato con i codici tributo distinti per gestione, la descrizione dei crediti iscritti a ruolo e il rispettivo grado di privilegio. Il prospetto è suddiviso tra:
- crediti da richiedere integralmente in via privilegiata;
- crediti da richiedere per il 50% in via privilegiata e per il restante 50% in via chirografaria.
Le sedi possono fornire tale prospetto ai concessionari per agevolare una corretta insinuazione del credito. Solo qualora il curatore fallimentare o il giudice delegato richiedano una specificazione più puntuale dell’ordine dei privilegi, le sedi devono indicare gli importi iscritti a ruolo suddivisi come segue:
- per il privilegio generale sui mobili:
- importo per IVS ex art. 2753 c.c., da collocare al primo posto;
- importo per altri crediti diversi dall’IVS ex art. 2754 c.c. e il 50% delle somme aggiuntive e amministrative, da collocare all’ottavo posto;
- importo residuo, pari al 50% delle somme aggiuntive e delle sanzioni amministrative, da collocare in via chirografaria;
- per il privilegio sugli immobili:
- tutti i contributi IVS ex art. 2753 c.c., da collocare sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto.
Codici tributo e ripartizione per allegati
La circolare contiene tre allegati con l’elenco dei codici tributo e la loro classificazione ai fini del privilegio.
Nell’allegato 1 sono indicati i crediti ammessi in privilegio ai sensi dell’art. 2753 c.c., collocati al primo grado e sussidiariamente sul prezzo degli immobili in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili. Vi rientrano, tra gli altri, i contributi IVS per area aziende, autonomi, artigiani e area agricola.
Nell’allegato 2 sono indicati i crediti ammessi in privilegio ai sensi dell’art. 2754 c.c., collocati all’ottavo grado, riguardanti i contributi SSN e alcune posizioni dell’area agricola e degli autonomi.
Nell’allegato 3 sono elencati i crediti per somme accessorie ammessi in via privilegiata solo per il 50% e in via chirografaria per il restante 50%, comprendendo somme aggiuntive, interessi, sanzioni una tantum, sanzioni amministrative e interessi di mora, con distinta indicazione per le varie gestioni.
La circolare conclude con il richiamo ai codici comuni a più gestioni, che comprendono somme aggiuntive, interessi di differimento, interessi legali ex art. 1284 c.c., sanzione una tantum, sanzioni amministrative e interessi di mora.
Punti principali
Obblighi del concessionario nelle procedure concorsuali
L’art. 33 del D.Lgs. n. 112/1999 impone, per i debitori soggetti a procedure concorsuali, che l’ente creditore iscriva a ruolo il credito e che il concessionario provveda all’insinuazione. Il concessionario deve quindi recuperare il credito in tutte le procedure concorsuali, compresa l’amministrazione straordinaria, e la mancata insinuazione comporta il rigetto della domanda di discarico per inesigibilità. La responsabilità del recupero resta anche se il fallimento è anteriore all’iscrizione a ruolo e l’intervento può essere tardivo, poiché nessuna norma lo esonera anche quando lo stato passivo è già stato dichiarato esecutivo.
Possibilità di rinuncia alla domanda di ammissione al passivo
L’art. 34 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con altri ministeri, per stabilire casi e modalità di rinuncia alla domanda di ammissione al passivo. La circolare precisa però che tale decreto non è ancora stato emanato.
Disciplina del D.Lgs. n. 46/1999 sulle procedure concorsuali
L’art. 16 del D.Lgs. n. 46/1999 disciplina fallimento e liquidazione coatta amministrativa nella sezione I del capo IV e concordato preventivo e amministrazione controllata nella sezione II. La sezione I ribadisce la richiesta di insinuazione al passivo sulla base del ruolo, affrontando anche l’ammissione con riserva e l’esenzione dall’azione revocatoria per i pagamenti di imposte scadute. La sezione II stabilisce che il concessionario compie ogni attività necessaria per l’inserimento del credito nell’elenco dei crediti della procedura.
Ordine dei privilegi per i crediti previdenziali
Le modifiche introdotte dalle leggi n. 426/1975 e n. 297/1982 hanno sostituito gli artt. 2753, 2754 e 2776 c.c. Per i contributi IVS ex art. 2753 c.c. è previsto privilegio generale sui mobili del datore di lavoro e collocazione sussidiaria sugli immobili. Per i contributi ex art. 2754 c.c. e per gli accessori il privilegio generale sui mobili opera limitatamente al 50% degli accessori, con il restante 50% da trattare in chirografo. I crediti ex art. 2753 sono collocati al primo grado; quelli ex art. 2754 e gli accessori al 50% all’ottavo grado.
Adempimenti delle sedi e prospetti allegati
Le sedi ricevono in allegato il prospetto dei codici tributo, suddivisi per gestione, con la relativa descrizione e il grado di privilegio. Il prospetto distingue i crediti da ammettere integralmente in privilegio da quelli da ammettere al 50% in privilegio e per il restante 50% in chirografo. Le sedi possono fornire tale prospetto ai concessionari per una corretta insinuazione del credito. Solo se richiesto espressamente dal curatore fallimentare o dal giudice delegato, le sedi devono dettagliare gli importi iscritti a ruolo secondo l’ordine dei privilegi, indicando separatamente IVS, altri crediti, somme aggiuntive, sanzioni e, per il privilegio sugli immobili, i contributi IVS da collocare sussidiariamente.
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