Circolare numero 21 del 21-1-2002
Sono state emanate dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e Programmazione Economica, esclusa la regione Sicilia, le disposizioni inerenti la remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n° 112. Sono state fissate le percentuali d’aggio a carico degli Enti impositori e dei contribuenti. L’assessorato del Bilancio e delle Finanze della Regione Sicilia ha emanato il Decreto 22 dicembre 2000 inerente la fissazione dei criteri e delle misure per la determinazione della remunerazione nei nove ambiti territoriali della Regione. Con il D.Lgs. n° 193/2001 sono state emanate disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n° 112/99, in particolare per quanto riguarda l’art. 17 del D.Lgs. n° 112/99.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo sistema di remunerazione dei concessionari della riscossione introdotto dal D.Lgs. n. 112/1999 e attuato dal decreto interministeriale 4 agosto 2000, con distinzione tra riscossione spontanea e coattiva. Vengono spiegate le componenti dell’aggio, le percentuali applicabili, l’anticipazione dell’1%, la disciplina dei crediti ceduti/ cartolarizzati INPS, il regime IVA, le regole per la Regione Siciliana e gli effetti delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 193/2001 in tema di sgravio e spese di notifica.
Remunerazione del servizio nazionale della riscossione tramite ruolo e criteri di calcolo degli aggi
Remunerazione del servizio nazionale della riscossione tramite ruolo
La circolare esamina la nuova disciplina della remunerazione dei concessionari della riscossione introdotta dal D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 326/1999, e attuata dal decreto interministeriale 4 agosto 2000. Il documento chiarisce la struttura degli aggi, distinguendo tra riscossione spontanea e riscossione coattiva, e individua i criteri di riparto tra debitore, ente impositore, INPS e S.C.C.I. per i crediti ceduti.
Quadro normativo di riferimento
Il sistema di riscossione a mezzo ruolo è ricondotto al D.Lgs. n. 46/1999, al D.Lgs. n. 112/1999 e alle modifiche del D.Lgs. n. 326/1999. L’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999 prevede che l’attività dei concessionari sia remunerata mediante un aggio sulle somme riscosse iscritte a ruolo, da determinarsi con decreto ministeriale biennale. In attuazione di tale previsione è stato pubblicato il decreto interministeriale 4 agosto 2000, recante la remunerazione del servizio nazionale della riscossione tramite ruolo.
Struttura dell’aggio
Il decreto individua più componenti della remunerazione:
- aggio base, commisurato al costo medio del sistema di riscossione;
- aggio per rischio ambientale, differenziato per provincia;
- aggio per vetustà del ruolo, pari allo 0,83%, applicabile quando sia decorso almeno un biennio tra anno di competenza e anno di riscossione;
- aggio supplementare, correlato alle maggiori riscossioni rispetto alla media del biennio precedente, con misura dal 3% al 5%;
- aggio a carico del debitore, nei limiti del 4,65% della somma iscritta a ruolo in caso di mancato pagamento entro la scadenza.
La circolare evidenzia che l’aggio base e quello per rischio ambientale confluiscono nelle tabelle provinciali allegate al decreto, distinte per riscossione spontanea e coattiva.
Riscossione spontanea a mezzo ruolo
La riscossione spontanea, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999 come modificato, comprende:
- i ruoli non derivanti da inadempimenti;
- i ruoli in cui la somma è rateizzata su richiesta del debitore.
Per tale tipologia l’aggio è pari al 2,5%. La circolare precisa che la nozione comprende anche i crediti in fase amministrativa o richiesti con avviso bonario, quando oggetto di dilazione e iscritti in ruolo rateizzato.
Crediti INPS ceduti e cartolarizzati
Il decreto estende la logica della riscossione spontanea anche ai crediti contributivi INPS ceduti ai sensi dell’art. 13 della L. n. 448/1998, se riscossi entro 60 giorni dalla notifica della cartella ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. In questo caso compete il minor aggio, riservato solo ai versamenti tempestivi.
Per i crediti ceduti, la circolare richiama il contratto di cessione, secondo cui l’INPS assume gli oneri degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero oltre il 2% dei crediti riscossi e recuperati, nonché l’onere dell’anticipazione della remunerazione prevista dall’art. 17, comma 5.
Decorso il termine di 60 giorni, si applica invece l’aggio della riscossione coattiva, comprensivo della quota del 4,65% a carico del debitore.
Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva il decreto riporta 94 articoli, uno per ciascun ambito territoriale nazionale, esclusa la Sicilia, con percentuali differenti per provincia. In sintesi, per i ruoli dell’INPS e per i crediti ceduti non pagati nei termini, il sistema prevede:
- aggio base di riscossione coattiva, comprensivo del rischio ambientale e della quota a carico del contribuente;
- aggio di vetustà dello 0,83%, se ne ricorrono i presupposti;
- aggio supplementare in relazione all’incremento delle riscossioni;
- quota a carico del contribuente pari al 4,65%;
- per i crediti ceduti, quota del 2% a carico della S.C.C.I. e residuo a carico dell’INPS.
La circolare osserva inoltre che, in caso di decadenza dalla rateizzazione relativa ai ruoli ex art. 32, il residuo non pagato confluisce in un ruolo coattivo soggetto all’aggio pieno.
Anticipazione dell’aggio e rendicontazione
L’art. 17, comma 4, rinvia per i tributi erariali a un apposito decreto interministeriale; per gli altri ruoli prevede che l’aggio sia trattenuto dal concessionario al momento del riversamento all’ente impositore. Il comma 5 riconosce inoltre un’anticipazione della remunerazione pari all’1% del carico dei ruoli consegnati.
Poiché i decreti sono stati pubblicati quando era già iniziata l’attività di riscossione, la circolare precisa che non è stata effettuata alcuna anticipazione sui ruoli emessi. Le concessioni hanno comunque trattenuto l’aggio, con conseguente necessità di:
- verificare la correttezza delle percentuali trattenute;
- recuperare l’aggio erroneamente trattenuto;
- recuperare l’IVA sull’aggio, ove conteggiata sui crediti ceduti;
- rimborsare gli importi riversati erroneamente dai concessionari.
Dopo la prima rendicontazione con i concessionari, per i crediti ceduti dovrà essere effettuata la ripartizione tra INPS e società di cartolarizzazione secondo le percentuali di contratto, con corresponsione da parte dell’Istituto delle somme eccedenti il 2%.
Regime IVA sugli aggi
La circolare afferma che l’esenzione IVA prevista dall’art. 13, comma 16, della L. n. 488/1998 si estende anche alla remunerazione dovuta dalla società cessionaria ai concessionari e, quindi, agli aggi ex art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999. Ne consegue che l’IVA sugli aggi è applicabile solo ai ruoli contenenti crediti non oggetto di cessione.
Regione Siciliana
Per la Regione Siciliana viene richiamato il decreto dell’Assessorato del Bilancio e delle Finanze pubblicato sulla G.U. regionale del 19 gennaio 2001, n. 30. L’Assessorato, pur nell’autonomia del provvedimento, ha adottato gli stessi criteri del decreto interministeriale 4 agosto 2000, ritenendo applicabili le norme statali in quanto espressione di principi di riforma economico-sociale.
Le remunerazioni per i nove ambiti territoriali siciliani seguono quindi criteri analoghi a quelli nazionali; restano confermate le medesime percentuali per anticipazione dell’aggio, aggio di vetustà e aggio a carico del contribuente. Anche in Sicilia i concessionari sono suddivisi in quattro fasce ai fini dell’incremento dell’aggio in funzione della produttività.
Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 193/2001
Il D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 25 maggio 2001, ha introdotto nell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 i commi 7-bis e 7-ter.
Il comma 7-bis stabilisce che, quando l’ente creditore emette un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l’attività di esecuzione del provvedimento, da determinarsi con successivo decreto. Sulle somme riscosse e poi riconosciute indebite non spetta l’aggio di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 7-ter pone le spese di notifica della cartella a carico del debitore nella misura di lire 6.000, con possibilità di aggiornamento da parte del Ministero delle Finanze.
La circolare conclude che, ai fini della rendicontazione dell’aggio a carico dell’ente, occorre considerare anche le somme sgravate, ancorché riscosse, mentre per l’attività di esecuzione dello sgravio dovrà essere corrisposto un compenso da definire con apposito decreto.
Punti principali
Nuovo sistema di remunerazione dei concessionari
Il sistema di riscossione a mezzo ruolo, disciplinato dal D.Lgs. n. 46/1999, dal D.Lgs. n. 112/1999 e dalle modifiche del D.Lgs. n. 326/1999, supera il precedente meccanismo dei compensi e introduce una remunerazione fondata su più elementi: costo della riscossione, rischio ambientale, vetustà del ruolo, produttività del concessionario e quota a carico del debitore. Il decreto interministeriale 4 agosto 2000, pubblicato in G.U. n. 201 del 29 agosto 2000, concretizza tali criteri.
Componenti dell’aggio e criteri di determinazione
Il decreto individua un aggio base, un aggio per rischio ambientale, un aggio per vetustà del ruolo, un aggio supplementare legato alle maggiori riscossioni e un aggio a carico del debitore. L’aggio base è parametrato al costo medio della riscossione e sommato al rischio ambientale; il risultato è differenziato per provincia e per tipologia di riscossione. L’aggio per vetustà è pari allo 0,83% e si applica quando tra anno di competenza del credito e anno di riscossione decorre almeno un biennio. L’aggio supplementare premia l’efficienza e varia dal 3% al 5% in base agli incrementi di riscossione.
Riscossione spontanea e ruoli rateizzati
La riscossione spontanea a mezzo ruolo riguarda i ruoli non derivanti da inadempimenti e quelli in cui la somma è rateizzata su richiesta del debitore. In tali casi l’aggio è ridotto al 2,5%. La disciplina ricomprende anche i crediti contributivi INPS oggetto di cessione/cartolarizzazione, se pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella; in tal caso il minor aggio si applica solo ai versamenti tempestivi. Oltre il termine dei 60 giorni si applica la disciplina della riscossione coattiva.
Riscossione coattiva e riparto degli oneri
Per la riscossione coattiva il decreto prevede, per i vari ambiti provinciali, un aggio base complessivo compreso tra 7,4% e 9,5%, cui si aggiunge lo 0,83% per vetustà, se dovuto, e l’eventuale aggio supplementare. La quota a carico del debitore è fissata nel limite massimo del 4,65% della somma iscritta a ruolo. Per i crediti ceduti, il 2% è a carico della S.C.C.I. e la parte residua a carico dell’INPS; per i crediti non ceduti e per i ruoli coattivi dell’INPS il residuo grava sull’Istituto.
Anticipazione dell’aggio e rendicontazione
L’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede un’anticipazione della remunerazione pari all’1% del carico dei ruoli consegnati. Per i tributi erariali le modalità operative sono rinviate a un apposito decreto interministeriale; per gli altri ruoli l’aggio è trattenuto dal concessionario al momento del versamento all’ente impositore. La circolare precisa che, poiché i decreti sono stati pubblicati quando la riscossione era già iniziata, non è stata effettuata alcuna anticipazione sui ruoli emessi e occorre procedere a verifiche, recuperi, rimborsi e alla ripartizione degli importi tra INPS e società di cartolarizzazione secondo il contratto di cessione.
Crediti cartolarizzati INPS e trattamento oltre i termini
Per i crediti INPS ceduti si applica l’aggio ridotto se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Decorso tale termine, si applica l’aggio pieno della riscossione coattiva, comprensivo dell’aggio a carico del debitore del 4,65%. Il contratto di cessione richiamato dalla circolare prevede inoltre che l’INPS sopporti gli oneri degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione oltre il 2% dei crediti ceduti riscossi e recuperati, nonché l’onere dell’anticipazione della remunerazione ex art. 17, comma 5.
Regime IVA sugli aggi
Il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 13, comma 16, della L. n. 488/1998 è esteso anche alla remunerazione dovuta dalla società cessionaria ai concessionari e, quindi, agli aggi ex art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999. L’IVA sugli aggi va quindi applicata solo ai ruoli contenenti crediti non oggetto di cessione.
Regione Siciliana
Per la Regione Siciliana viene richiamato il decreto dell’Assessorato del Bilancio e delle Finanze pubblicato sulla G.U. regionale del 19 gennaio 2001, n. 30, che adotta sostanzialmente gli stessi criteri del decreto interministeriale 4 agosto 2000. Anche in ambito siciliano sono confermati anticipazione dell’aggio, aggio di vetustà e aggio a carico del contribuente nelle stesse misure nazionali, con suddivisione dei concessionari in quattro fasce in base alla produttività.
Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 193/2001
Il D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 25 maggio 2001, ha integrato l’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 con i commi 7-bis e 7-ter. In caso di sgravio totale o parziale disposto dall’ente creditore, al concessionario spetta un compenso da determinarsi con successivo decreto; sulle somme riconosciute non dovute non spetta l’aggio. Le spese di notifica della cartella sono poste a carico del debitore nella misura di lire 6.000, salvo aggiornamento ministeriale.
Tabella degli aggi e classi di incremento
La circolare riporta le tabelle provinciali degli aggi per i diversi ambiti territoriali, con valori specifici per ogni provincia. Inoltre indica le fasce di incremento per l’aggio supplementare: in generale il 3% fino al 5% in base alla crescita delle riscossioni, articolata in quattro classi di produttività; sono riportate anche tabelle riepilogative con diversi scaglioni di incremento e corrispondenti percentuali di aggio.
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