Circolare numero 24 del 23-1-2002
Sintesi delle principali novità ed altre disposizioni in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito aventi effetto nell’anno 2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le principali misure agevolative e di sostegno al reddito rilevanti per il 2002, con particolare riferimento alle novità della legge finanziaria 2002. Vengono illustrati lo sgravio totale triennale per nuove assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno, l’estensione degli sgravi per le imprese armatoriali, la disciplina dei Piani di inserimento professionale e alcune disposizioni che non trovano più applicazione nel 2002 o che risultano in attesa di ulteriori proroghe e chiarimenti. In più punti si richiama la necessità di un’autorizzazione della Commissione europea o di successivi provvedimenti operativi per rendere effettivi alcuni benefici.
Incentivi all’occupazione e sostegno al reddito per l’anno 2002
Incentivi all’occupazione e sostegno al reddito per il 2002
La circolare offre un quadro sintetico delle principali misure contributive e di sostegno al reddito rilevanti per l’anno 2002. Il contenuto è focalizzato sulle novità introdotte dalla legge finanziaria 2002, sulle proroghe o cessazioni di alcuni benefici e sulle modalità operative connesse a specifiche agevolazioni.
Sgravio totale triennale per nuove assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno
L’art. 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riconosce per il 2002 uno sgravio contributivo totale, per la durata di tre anni dalla data di assunzione, a favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il beneficio spetta per i nuovi assunti del 2002, a condizione che le assunzioni determinino un incremento delle unità effettivamente occupate rispetto al 31 dicembre 2001.
Lo sgravio riguarda i contributi dovuti all’Istituto sulle retribuzioni soggette a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È previsto anche per i lavoratori iscritti all’ENPALS, limitatamente alle contribuzioni minori, e si estende alle società cooperative di lavoro per i nuovi soci lavoratori con rapporto assimilabile al lavoro dipendente.
Il comma 3 dell’art. 44 estende inoltre il beneficio, nei limiti della disciplina de minimis, anche ai datori di lavoro operanti in Abruzzo e Molise e in alcuni territori circoscrizionali confinanti con le aree Obiettivo 1, purché ricorrano le condizioni indicate dalla norma. Tuttavia, l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e ai vincoli derivanti dalla disciplina comunitaria; la circolare rinvia quindi a successive istruzioni operative dopo l’intervento autorizzativo.
Sgravi contributivi per le imprese armatoriali
L’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001 prevede per l’anno 2002, a favore delle imprese armatrici italiane, l’estensione fino al 43% dei benefici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Lo sgravio compete per le navi che svolgono attività di cabotaggio, anche non esclusivamente per l’intero anno, con esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che abbiano con esso convenzioni o contratti di servizio. Anche in questo caso l’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e ai relativi vincoli, con rinvio a successive disposizioni operative.
Piani di inserimento professionale e conguaglio delle indennità
L’art. 52, comma 72, della legge n. 448/2001 dispone che, nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001, continuino ad applicarsi anche per il 2002 le disposizioni in materia di Piani di inserimento professionale regionali e interregionali previste dall’art. 15 della legge n. 451/1994 e successive modificazioni.
La circolare richiama l’esigenza di consentire ai soggetti utilizzatori di effettuare le operazioni di conguaglio delle indennità relative ai giovani impegnati nei Piani. A tale fine, le Sedi devono attivare le opportune sinergie con i competenti Servizi per l’impiego. Per rimborso e conguaglio restano confermate le modalità già in uso.
Misure che non trovano applicazione nel 2002
La circolare segnala che, per l’anno 2002, non è stata prevista la copertura finanziaria del beneficio collegato alle assunzioni dalle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano meno di 15 dipendenti. Pertanto, per l’anno in corso, tale beneficio non trova applicazione.
Contribuzione per CIGS e mobilità nei settori interessati
Per le imprese commerciali con organico da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e per le imprese di vigilanza, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, già prorogata fino al 31 dicembre 2001, non è stata riprodotta per il 2002.
La circolare richiama tuttavia l’art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, che consente, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la proroga di trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente, mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In conseguenza di quanto sopra, dal periodo di paga "gennaio 2002" la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2 non richiede il contributo dello 0,90 di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990 né la contribuzione dello 0,30% di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991. La circolare precisa però che tali contribuzioni potranno essere richieste nell’anno in corso qualora intervengano provvedimenti di proroga dei trattamenti CIGS e mobilità.
Riduzione contributiva nell’edilizia
La riduzione contributiva per l’edilizia, ripristinata per il triennio 1999-2001 dall’art. 45, comma 18, della legge n. 144/1999 sulle quote diverse da quelle del FPLD, non risulta prorogata per l’anno in corso. La circolare ricorda che, per l’anno 2001, il relativo decreto attuativo era ancora in corso di emanazione e che le istruzioni operative per il recupero del beneficio sarebbero state fornite dopo la pubblicazione del decreto interministeriale.
Sgravi per il Mezzogiorno cessati o esauriti
In chiusura, la circolare precisa che alcune misure agevolative per il Mezzogiorno e per le zone assimilate hanno cessato di produrre effetti. In particolare:
- lo sgravio previsto dall’art. 14 della legge n. 183/1976, già limitato ai lavoratori che ne beneficiavano prima del 1° dicembre 1991, è cessato definitivamente dal 1° dicembre 2001;
- lo sgravio capitario introdotto dall’art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997 ha cessato di produrre effetti al 31 dicembre 2001.
Nel complesso, la circolare evidenzia che per il 2002 molte agevolazioni restano condizionate a futuri atti autorizzativi o provvedimenti di proroga, mentre altre risultano espressamente non più operative.
Punti principali
Sgravio totale triennale per nuove assunzioni nel Mezzogiorno
L’art. 44 della legge n. 448/2001 riconosce, per i nuovi assunti nel 2002 e per tre anni dalla data di assunzione, uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, purché l’assunzione determini un incremento rispetto alle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001. Il beneficio si applica ai contributi dovuti all’Istituto sulle retribuzioni soggette a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ed è esteso anche ai lavoratori iscritti all’ENPALS limitatamente alle contribuzioni minori. La misura spetta inoltre alle società cooperative di lavoro per i nuovi soci lavoratori con rapporto assimilabile al lavoro dipendente. Il comma 3 prevede un’estensione, nei limiti del de minimis, anche ad Abruzzo e Molise e ad alcuni territori confinanti con le aree Obiettivo 1, ma l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Sgravi contributivi per le imprese armatoriali
L’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001 prevede, per il 2002, l’estensione fino al 43% dei benefici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998, a favore delle imprese armatrici italiane. Lo sgravio riguarda le navi che svolgono attività di cabotaggio, anche non esclusivamente per l’intero anno, con esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese con esso legate da convenzioni o contratti di servizio. Anche questo beneficio resta subordinato all’autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea.
Piani di inserimento professionale e conguaglio delle indennità
L’art. 52, comma 72, della legge n. 448/2001 conferma, nei limiti delle risorse finanziarie impegnate entro il 31 dicembre 2001, l’applicazione anche per il 2002 delle disposizioni sui Piani di inserimento professionale regionali e interregionali di cui all’art. 15 della legge n. 451/1994 e successive modificazioni. Le Sedi devono attivare le opportune sinergie con i Servizi per l’impiego per consentire ai soggetti utilizzatori di effettuare le operazioni di conguaglio delle indennità relative ai giovani inseriti nei Piani. Per rimborso e conguaglio restano confermate le modalità già note.
Liste di mobilità per licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Per il 2002 non è stata prevista la copertura finanziaria del beneficio collegato alle assunzioni da liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti. Di conseguenza, per l’anno in corso il beneficio non trova applicazione.
Finanziamento CIGS e mobilità per alcuni settori
Per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici e le imprese di vigilanza, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, prorogata fino al 31 dicembre 2001, non è stata riprodotta per il 2002. La circolare segnala tuttavia che l’art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001 consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di disporre proroghe di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, fino al 31 dicembre 2002 e anche in deroga alla normativa vigente. Dal periodo di paga "gennaio 2002" la procedura DM10/2 non richiede quindi il contributo dello 0,90 ex art. 9 della legge n. 407/1990 né la contribuzione dello 0,30% ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, salvo eventuali futuri provvedimenti di proroga.
Riduzione contributiva nell’edilizia
La riduzione contributiva per l’edilizia, ripristinata per il triennio 1999-2001 dall’art. 45, comma 18, della legge n. 144/1999 sulle quote diverse da quelle del FPLD, non risulta prorogata per l’anno in corso. La circolare precisa che per il 2001 era in corso l’emanazione del relativo decreto attuativo e che le disposizioni operative per il recupero del beneficio sarebbero state impartite successivamente alla pubblicazione del decreto interministeriale.
Sgravi per il Mezzogiorno e zone assimilate cessati
In materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno viene ricordato che: lo sgravio previsto dall’art. 14 della legge n. 183/1976, già limitato ai lavoratori che ne beneficiavano anteriormente al 1° dicembre 1991, è cessato definitivamente dal 1° dicembre 2001; inoltre, al 31 dicembre 2001 ha cessato di produrre effetti lo sgravio capitario introdotto dall’art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997.
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