Circolare numero 17 del 16-1-2002
La legge finanziaria 2002 ha stabilito l’aumento delle maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002. Vengono fornite le indicazioni sulle modalità di applicazione della nuova disposizione e sull’invio agli interessati della comunicazione per la richiesta dell’aumento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le prime istruzioni operative per l’aumento delle maggiorazioni sociali previsto dalla legge finanziaria 2002, destinato a portare il reddito mensile proprio fino a 516,46 euro. Sono indicati beneficiari, requisiti di età e reddituali, redditi rilevanti ed esclusi, modalità di individuazione dei possibili aventi diritto, invio della comunicazione Richiesta RED.Mil2, raccolta delle dichiarazioni tramite CAF e soggetti convenzionati, nonché il trattamento dei casi particolari e delle pensioni già integrate provvisoriamente. Sono inoltre riportati gli allegati con tabelle di riduzione dell’età e i modelli di comunicazione e dichiarazione reddituale.
Incremento delle maggiorazioni sociali fino a 516,46 euro dal 1° gennaio 2002
Incremento delle maggiorazioni sociali fino a 516,46 euro
La circolare illustra l’applicazione dell’articolo 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che ha innalzato, dal 1° gennaio 2002, la misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro. L’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’individuazione degli aventi diritto, la raccolta delle dichiarazioni reddituali e la ricostituzione delle pensioni interessate.
Ambito di applicazione e beneficiari
L’aumento spetta ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, dei fondi sostitutivi, della pensione sociale, dell’assegno sociale e della prestazione INVCIV. Sono richiamati anche i trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 381/1970 (invalidi civili), dell’articolo 19 della legge n. 118/1971 (sordomuti) e le pensioni dei ciechi civili.
L’importo della maggiorazione è escluso dalla formazione dell’imponibile IRPEF ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 449/1998.
Requisiti di età
Il requisito ordinario è il compimento di 70 anni di età. La norma prevede una riduzione dell’età fino a un massimo di 5 anni, nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione o frazione pari o superiore a due anni e mezzo. L’allegato 1 riporta la corrispondenza tra settimane di contribuzione, anni di riduzione ed età dalla quale spetta l’aumento:
- fino a 129 settimane: nessuna riduzione, età 70 anni;
- da 130 a 389 settimane: 1 anno di riduzione, età 69 anni;
- da 390 a 649 settimane: 2 anni, età 68 anni;
- da 650 a 909 settimane: 3 anni, età 67 anni;
- da 910 a 1169 settimane: 4 anni, età 66 anni;
- da 1170 settimane in poi: 5 anni, età 65 anni.
Per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione INVCIV e titolari di pensione di inabilità ex lege n. 222/1984, l’aumento spetta a partire dai 60 anni di età.
Requisiti reddituali
L’aumento spetta se il reddito annuo del richiedente è inferiore a 6.713,98 euro, pari a 13 milioni di lire. Per i beneficiari coniugati e non separati legalmente ed effettivamente, il reddito complessivo del nucleo coniugale deve essere inferiore a 11.271,39 euro, pari a lire 21.824.000.
La maggiorazione viene riconosciuta in misura tale da non far superare i suddetti limiti. Per il 2002 devono essere considerati i redditi presuntivi dell’anno in corso, che gli interessati devono autocertificare anche sulla base dei redditi percepiti nel 2001.
Redditi rilevanti ed esclusioni
Ai fini del calcolo rilevano, per il titolare e per il coniuge, tutti i redditi assoggettabili a IRPEF, sia a tassazione corrente sia separata, i redditi tassati alla fonte e i redditi esenti. La circolare precisa che devono essere considerati i redditi conseguiti nell’anno per il quale si richiede la maggiorazione.
Sono invece esclusi:
- il reddito della casa di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l’importo delle indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dalla legge n. 388/2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici erogati da enti pubblici non aventi carattere di continuità.
Procedura operativa per l’attribuzione
Per l’attribuzione del beneficio l’INPS segue un procedimento analogo a quello già utilizzato per le dichiarazioni RED:
- individua, tramite gli archivi, i soggetti potenzialmente aventi diritto;
- invia al domicilio la comunicazione Richiesta RED.Mil2;
- riceve la dichiarazione reddituale da CAF o professionisti convenzionati, ovvero direttamente dalle sedi;
- acquisisce telematicamente i dati negli archivi centrali;
- aggiorna il data base delle pensioni integrando i redditi dichiarati con quelli delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati;
- procede alla ricostituzione centrale della pensione per determinare il nuovo importo e gli eventuali arretrati.
L’operazione è stata identificata con una nuova rilevanza autonoma, la n. 24, denominata "Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002)".
Decorrenza della prestazione
Se sussistono i requisiti reddituali, l’aumento decorre dal 1° gennaio 2002 oppure dal mese successivo a quello di compimento dell’età, se tale evento è successivo al 31 dicembre 2001.
Individuazione dei soggetti e categorie escluse
L’individuazione delle pensioni interessate avviene mediante scorrimento degli archivi sulla base di età, importi delle pensioni del titolare e del coniuge, e redditi presenti negli archivi reddituali. La circolare specifica che non viene inviata alcuna comunicazione ai titolari di sole prestazioni appartenenti a categorie per le quali non è prevista la maggiorazione sociale richiamata dall’articolo 38.
Sono inoltre esclusi dall’invio della comunicazione, tra gli altri, i titolari di pensioni supplementari, di pensioni cristallizzate per reddito, di pensioni parzialmente integrate e di pensioni con importo zero o con sola indennità.
Per i pensionati inabili sono previsti controlli specifici sulla base delle categorie di pensione, delle condizioni di invalidità e dei dati memorizzati negli archivi. Per i titolari di prestazioni liquidate con contribuzione, l’età è verificata in relazione alla riduzione prevista in funzione dei contributi posseduti.
Comunicazione agli interessati e residenti all’estero
Ai pensionati residenti in Italia ritenuti potenzialmente beneficiari viene spedita, a partire dalla metà di gennaio, la comunicazione Mod. RichiestaRED.Mil2, insieme al Mod. TipoREDMilione, che indica le tipologie di redditi da dichiarare e contiene il foglio per la lettura ottica dei codici a barre. La stringa del modello riporta sempre la rilevanza 24, il codice operazione 3 e l’anno di reddito 2002.
Anche ai pensionati residenti all’estero viene inviata una comunicazione specifica, con richiesta di dichiarazione reddituale da trasmettere alla sede INPS competente; per la compilazione possono avvalersi di Patronati e Consolati.
Dichiarazione reddituale e aggiornamento degli archivi
Le dichiarazioni, sia trasmesse telematicamente dai CAF e dai soggetti abilitati sia rese direttamente alle sedi, devono essere inoltrate immediatamente agli archivi centrali dell’INPS, per consentire l’aggiornamento dei dati e il ricalcolo delle prestazioni.
L’INPS rende disponibile il software per l’acquisizione e il controllo delle dichiarazioni sul proprio sito Internet, mentre alle sedi saranno forniti i programmi per l’acquisizione dei dati.
La conoscenza dello stato civile è considerata indispensabile:
- se la variazione è intervenuta prima del 1° gennaio 2002, l’informazione deve essere acquisita dai CAF e dai soggetti abilitati;
- se la variazione è successiva al 1° gennaio 2002, intervengono le sedi INPS;
- l’acquisizione è obbligatoria se l’informazione manca nel data base delle pensioni;
- se lo stato civile è "2" (coniugato), è obbligatoria anche l’acquisizione dei dati del coniuge.
Convenzione con CAF e professionisti
L’attività si svolge nell’ambito della convenzione stipulata con CAF e professionisti in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 28 febbraio 2001. Restano quindi valide le condizioni previste dalla convenzione.
Pensioni già interessate da attribuzione provvisoria
La circolare ricorda che, con le modalità indicate nella circolare n. 225 del 20 dicembre 2001, l’aumento è stato già attribuito provvisoriamente a oltre 600.000 pensionati sulla base dei dati disponibili negli archivi. L’importo risulta memorizzato nel campo GP5HG02E con codice GP5HG01 pari a 439.
Sul Mod. ObisM inviato ai pensionati interessati è riportato un literal che segnala il carattere provvisorio dell’attribuzione. Ulteriori istruzioni operative saranno fornite con successiva comunicazione.
Domande presentate direttamente dagli interessati
I pensionati che ritengano di averne diritto ma non abbiano ricevuto la comunicazione Richiesta RED/Mil2 possono presentare la dichiarazione reddituale con il Mod. CERT.RED. La procedura AS/400 è in aggiornamento per consentire anche l’acquisizione delle dichiarazioni presentate direttamente dai pensionati; non è quindi previsto, in questa fase, l’inserimento in EAD75.
A seguito dell’accertamento del diritto, la maggiorazione è riconosciuta dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo al compimento dell’età.
Allegati e modelli
Gli allegati contengono gli strumenti operativi per la gestione della pratica:
- Allegato 1: tabella delle settimane di contribuzione e della corrispondente riduzione dell’età;
- Allegato 2: tabella aggiornata delle rilevanze, con la nuova rilevanza 24;
- Allegato 3: modello Richiesta RED.Mil2 con istruzioni al pensionato;
- Allegato 4: modello Tipo REDMilione con l’elenco dei redditi del titolare e del coniuge da dichiarare;
- Allegato 5: Mod. CERT.RED per la dichiarazione da parte del pensionato e l’attestazione del CAF o del professionista;
- ulteriore modello Mod. REDMilione con scheda riepilogativa dei redditi di titolare e coniuge.
Indicazioni di tutela e collaborazione
La circolare sottolinea l’importanza della collaborazione di Patronati, Sindacati dei pensionati e associazioni di categoria degli invalidi civili per la corretta individuazione degli aventi diritto, considerata la complessità delle variabili da verificare: età, contribuzione, inabilità e reddito. Inoltre, viene richiamato che nessuno è autorizzato a presentarsi a domicilio dei pensionati promettendo una più rapida erogazione dell’aumento.
Punti principali
Finalità dell’intervento normativo
La legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 38, ha previsto dal 1° gennaio 2002 l’aumento delle maggiorazioni sociali fino a garantire un importo mensile pari a 516,46 euro. La circolare fornisce le prime istruzioni operative in attesa di ulteriori chiarimenti applicativi.
Beneficiari e requisiti di età
L’aumento spetta ai titolari di pensione a carico dell’AGO, dei fondi sostitutivi, della pensione sociale, dell’assegno sociale e della prestazione INVCIV, oltre ad altre categorie richiamate dalla norma. In linea generale occorrono 70 anni di età, riducibili fino a 65 in presenza di contribuzione; per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti e titolari di prestazione INVCIV, nonché per i titolari di pensione di inabilità ex lege n. 222/1984, il requisito è di 60 anni.
Requisiti reddituali e redditi rilevanti
Il reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a 6.713,98 euro; per i coniugati non legalmente e non effettivamente separati il reddito cumulato con quello del coniuge deve essere inferiore a 11.271,39 euro. Rilevano i redditi assoggettabili IRPEF, a tassazione corrente o separata, i redditi tassati alla fonte e i redditi esenti, sia del titolare sia del coniuge, con riferimento all’anno per il quale si chiede l’aumento; per il 2002 valgono quindi i redditi presuntivi dell’anno in corso.
Redditi esclusi dal calcolo
Sono esclusi il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennizzo per vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, l’importo delle indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dalla finanziaria 2001, i trattamenti di famiglia e gli eventuali sussidi economici pubblici non continuativi.
Procedura di individuazione e raccolta delle dichiarazioni
L’INPS individua i possibili aventi diritto tramite scorrimento degli archivi, invia la comunicazione Richiesta RED.Mil2 e riceve le dichiarazioni reddituali tramite CAF, professionisti convenzionati o, in alcuni casi, direttamente dalle sedi. I dati vengono trasmessi telematicamente all’INPS, memorizzati negli archivi, integrati con le pensioni del Casellario centrale e usati per la ricostituzione centrale delle prestazioni.
Decorrenza, casi particolari e comunicazioni
L’aumento decorre dal 1° gennaio 2002, oppure dal mese successivo al compimento dell’età se questo avviene dopo il 31 dicembre 2001. È prevista una specifica comunicazione anche per i pensionati residenti all’estero. Per alcuni soggetti l’invio della comunicazione è escluso, ad esempio per pensioni supplementari, cristallizzate per reddito, parzialmente integrate o con importo zero/sola indennità.
Modelli, codici e allegati
La circolare introduce la nuova rilevanza '24' per l’Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002). Gli allegati contengono la tabella delle riduzioni di età in funzione della contribuzione, la tabella delle rilevanze reddituali, e i modelli Richiesta RED.Mil2, Tipo REDMilione, CERT.RED e le dichiarazioni specifiche per titolare e coniuge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 15 gen 2002Circolare numero 14 del 15-1-2002
- Circolare · 15 gen 2002Circolare numero 15 del 15-1-2002
- Circolare · 15 gen 2002Circolare numero 16 del 15-1-2002
- Circolare · 18 gen 2002Circolare numero 18 del 18-1-2002
- Circolare · 11 gen 2002Circolare numero 13 del 11-1-2002
- Circolare · 21 gen 2002Circolare numero 21 del 21-1-2002
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →