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Circolare

Circolare numero 20 del 21-1-2002

Destinatari, requisiti e condizioni per l’erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'estensione, per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004, dell'indennizzo previsto per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Definisce destinatari, requisiti anagrafici e contributivi, condizioni di cessazione, importo, durata, incompatibilità, modalità di presentazione delle domande e istruttoria da parte delle sedi INPS e del Comitato di gestione. Sono inoltre allegati i moduli di domanda, detrazione d'imposta e scheda istruttoria.

Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale ex articolo 72 legge n. 448/2001

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale ex articolo 72 legge n. 448/2001

La circolare disciplina l'applicazione dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, esteso dall'articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ai soggetti che maturano i requisiti nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004. Il beneficio opera secondo le modalità già previste dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e dalle successive estensioni normative.

Ambito soggettivo e destinatari

L'indennizzo riguarda:

  • gli esercenti attività commerciale al minuto in sede fissa, anche se abbinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
  • gli esercenti attività commerciale su aree pubbliche;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La base normativa richiamata è l'articolo 1 del D.Lgs. 207/1996, che aveva istituito l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale nel periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1998, nonché l'articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva esteso il beneficio ad alcune ulteriori categorie per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per il periodo considerato, l'indennizzo spetta ai soggetti indicati che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

  • 62 anni di età per gli uomini;
  • 57 anni di età per le donne;
  • almeno 5 anni di iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, in qualità di titolari o coadiutori.

Condizioni per la concessione ed effetti della cessazione

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla cessazione definitiva dell'attività e ai relativi adempimenti amministrativi. In particolare, nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 occorre:

  • cessare definitivamente l'attività commerciale;
  • riconsegnare al Comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o per la somministrazione di alimenti e bevande, o entrambe in caso di attività abbinata;
  • per le attività avviate con il D.Lgs. 114/1998, presentare al Comune la comunicazione di cessazione (mod. COM 1);
  • ottenere la cancellazione dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • per la somministrazione di alimenti e bevande, cancellarsi anche dal registro degli esercenti il commercio (REC), ove ancora applicabile;
  • per agenti e rappresentanti di commercio, cancellarsi dal ruolo provinciale tenuto presso la Camera di commercio.

La circolare precisa che, per il commercio al minuto, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha abrogato l'obbligo di iscrizione al REC con effetto dal 24 aprile 1999, con conseguente venir meno anche dell'obbligo di cancellazione per tali attività.

Misura, durata ed erogazione

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione commercianti.

La prestazione:

  • decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  • dura fino alla fine del mese in cui il beneficiario compie 65 anni se uomo o 60 anni se donna;
  • cessa comunque dal primo giorno del mese successivo alla ripresa di un'attività lavorativa, dipendente o autonoma.

L'erogazione avviene con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche della Gestione commercianti.

Utilità del periodo di godimento ai fini pensionistici

Il periodo durante il quale viene percepito l'indennizzo è utile esclusivamente ai fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione, da calcolare nell'ambito della Gestione commercianti.

Incompatibilità e obblighi del beneficiario

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Non è invece prevista una incompatibilità automatica con eventuali trattamenti pensionistici percepiti dall'interessato; pertanto, il fatto di essere titolare di pensione non esclude la possibilità di ottenere l'indennizzo, se sussistono gli altri requisiti.

Il beneficiario deve comunicare all'INPS la ripresa di un'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento. L'omessa o incompleta comunicazione di fatti rilevanti ai fini del diritto alla prestazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme indebitamente riscosse.

Domanda, documentazione e modulistica

La domanda va presentata alla sede INPS territorialmente competente utilizzando il modulo allegato, da riprodurre localmente. Sono comunque considerate utilmente presentate anche le domande non redatte sul modulo ufficiale.

Alla domanda devono essere allegati:

  • la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
  • la documentazione che prova la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
  • la documentazione che prova la cancellazione dal registro delle imprese;
  • la dichiarazione sul diritto alle detrazioni d'imposta secondo il facsimile allegato 2.

Inoltre, secondo il caso concreto, vanno allegati:

  • la prova della riconsegna dell'autorizzazione al Comune oppure la dichiarazione del Comune con la data di cessazione dell'attività, per chi ha avviato l'attività con il D.Lgs. 114/1998;
  • la prova della cancellazione dal REC per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la prova della cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

Termini di presentazione e procedimento istruttorio

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, della legge n. 448/2001. Il Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale può anticipare la chiusura del termine in caso di esaurimento delle risorse.

La sede INPS competente deve, entro 30 giorni dalla ricezione:

  • istruire le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;
  • verificare la completezza della documentazione;
  • verificare i requisiti di ammissibilità;
  • trasmettere alla Direzione Centrale delle Prestazioni la scheda istruttoria originale, con parere motivato, insieme alla copia della domanda e dell'estratto contributivo.

Le schede istruttorie devono poi essere inoltrate con cadenza bimestrale, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione. La decisione definitiva spetta al Comitato di gestione, nei limiti delle risorse del Fondo e seguendo l'ordine cronologico delle domande pervenute alle sedi INPS.

Modulistica allegata

La circolare allega:

  • il Mod. IND COM/207-448 per la domanda di indennizzo;
  • il Mod. DETR per le detrazioni d'imposta per l'anno 2002;
  • la scheda istruttoria da utilizzare nell'iter di valutazione della pratica.

I moduli riportano le informazioni da dichiarare, tra cui i dati anagrafici del richiedente, l'attività svolta, le date di cessazione e di cancellazione dagli eventuali registri, l'eventuale titolarità di pensioni e gli elementi utili per la determinazione delle detrazioni fiscali.

Punti principali

Estensione normativa dell'indennizzo

L'articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 estende l'indennizzo già previsto dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

Destinatari dell'agevolazione

L'indennizzo riguarda gli esercenti attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata alla somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività commerciale su aree pubbliche, nonché, per l'estensione già prevista dalla legge n. 449/1997, gli agenti e rappresentanti di commercio e gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Requisiti per ottenere l'indennizzo

Possono accedere all'indennizzo i soggetti che, tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, abbiano compiuto 62 anni se uomini o 57 anni se donne e risultino iscritti da almeno 5 anni, alla data di cessazione dell'attività, nella Gestione commercianti dell'INPS in qualità di titolari o coadiutori.

Condizioni per l'erogazione

L'erogazione richiede la cessazione definitiva dell'attività, la riconsegna dell'autorizzazione al Comune oppure, per le attività avviate con il D.Lgs. 114/1998, la comunicazione di cessazione (mod. COM 1), la cancellazione dal registro imprese e, ove dovuta, la cancellazione dal REC o dal ruolo provinciale agenti e rappresentanti di commercio. Per il commercio al minuto si precisa che l'obbligo di iscrizione/cancellazione dal REC è venuto meno dal 24 aprile 1999 per effetto del D.Lgs. 114/1998.

Misura, durata e decorrenza

L'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione commercianti. Spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda fino alla fine del mese in cui il beneficiario compie 65 anni se uomo o 60 anni se donna. Cessa comunque dal primo giorno del mese successivo alla ripresa di un'attività lavorativa, autonoma o subordinata.

Incompatibilità e obblighi di comunicazione

L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, ma non con l'eventuale percezione di trattamenti pensionistici. Il beneficiario deve comunicare all'INPS entro 30 giorni la ripresa dell'attività lavorativa; in caso di omissione o incompletezza della comunicazione possono essere recuperate le somme indebitamente percepite.

Domanda e documentazione

La domanda va presentata alla sede INPS territorialmente competente, preferibilmente sul modulo allegato, ma sono considerate utilmente presentate anche le domande non redatte sul modulo. Devono essere allegati dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, prova della cessazione definitiva, prova della cancellazione dal registro imprese e dichiarazione sulle detrazioni d'imposta; inoltre, a seconda del caso, vanno allegati i documenti sulla riconsegna dell'autorizzazione/comunicazione al Comune, sulla cancellazione dal REC o dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti.

Termini, istruttoria e decisione

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2005. Il Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale può anticipare la chiusura del termine se le risorse si esauriscono. La sede INPS istruisce le domande entro 30 giorni secondo l'ordine cronologico, verifica completezza e requisiti e trasmette la scheda istruttoria con parere motivato alla Direzione centrale Prestazioni; il Comitato decide definitivamente nei limiti delle risorse del Fondo.

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