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Circolare

Circolare numero 23 del 23-1-2002

Importi massimi da corrispondere nell’anno 2002 ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell’assegno per attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica, per effetto della rivalutazione ISTAT 2001, i nuovi importi per il 2002 relativi a trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, indennità ordinaria di disoccupazione e assegno per attività socialmente utili. Indica anche le soglie di retribuzione mensile per l’applicazione del secondo massimale e specifica le misure al lordo e al netto della riduzione del 5,54% prevista dalla legge n. 41/1986, nonché le esclusioni e le conferme di importo per alcune prestazioni particolari.

Aggiornamento 2002 di massimali e importi di prestazioni di sostegno al reddito

Aggiornamento 2002 dei massimali e degli importi delle prestazioni

La circolare definisce gli importi applicabili per il 2002 a varie prestazioni di integrazione e sostegno al reddito, in conseguenza della variazione ISTAT dei prezzi al consumo rilevata per l’anno 2001. Vengono indicati i massimali lordi e netti, la soglia di retribuzione per l’accesso al massimale più elevato e le regole specifiche per alcune prestazioni del settore edile e per i trattamenti di disoccupazione e attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono incrementati dal 1° gennaio di ciascun anno dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In applicazione della variazione accertata per il 2001, per il 2002 i massimali risultano pari a:

  • euro 776,12 lordi e euro 733,12 netti per il primo massimale;
  • euro 932,82 lordi e euro 881,14 netti per il secondo massimale.

Per i trattamenti concessi a imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, tali importi sono maggiorati del 20% ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549:

  • euro 931,34 lordi e euro 879,74 netti;
  • euro 1.119,38 lordi e euro 1.057,37 netti.

La retribuzione mensile oltre la quale si applica il secondo massimale è fissata, dal 1° gennaio 2002, in euro 1.679,07.

Indennità di mobilità

Per l’indennità di mobilità, da riferire ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2001 e con riguardo alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi, si applicano i medesimi massimali previsti per l’integrazione salariale:

  • euro 776,12 lordi e euro 733,12 netti;
  • euro 932,82 lordi e euro 881,14 netti.

Anche per questa prestazione la soglia retributiva per il massimale più elevato è fissata in euro 1.679,07.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

La circolare precisa che i massimali dell’indennità di mobilità trovano applicazione anche per i lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Resta invece invariato per il 2002 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, pari a euro 579,49, che al netto della riduzione del 5,54% corrisponde a euro 547,39.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, alla quale non si applica la riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono fissati in euro 776,12 ed euro 932,82.

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, nonché per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 2001, si confermano invece gli importi già stabiliti per tale anno nella circolare n. 31 del 6 febbraio 2001.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile per attività socialmente utili, rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, è fissato dal 1° gennaio 2002 in euro 463,35. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,54%.

Per i lavori di pubblica utilità eventualmente ancora in corso ai sensi del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, la circolare chiarisce che non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; l’assegno resta quindi pari a euro 413,16 mensili.

Punti principali

Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale vengono aggiornati dal 1° gennaio 2002 in base all’80% della variazione ISTAT accertata per il 2001. I massimali risultano pari a euro 776,12 e euro 932,82 lordi, corrispondenti a euro 733,12 e euro 881,14 netti dopo la riduzione del 5,54%. Per il settore edile e lapideo per intemperie stagionali i massimali sono aumentati del 20%: euro 931,34 e euro 1.119,38 lordi, pari a euro 879,74 e euro 1.057,37 netti. La soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del secondo massimale è fissata a euro 1.679,07 dal 1° gennaio 2002.

Indennità di mobilità

Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2001, la misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi è soggetta ai medesimi massimali mensili previsti per l’integrazione salariale: euro 776,12 e euro 932,82 lordi, oppure euro 733,12 e euro 881,14 netti. Anche in questo caso, la soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è euro 1.679,07.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

I massimali indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Resta invece fermo per il 2002 l’importo di euro 579,49 per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975, che al netto della riduzione del 5,54% corrisponde a euro 547,39.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, non soggetta alla riduzione del 5,54%, i massimali mensili sono fissati in euro 776,12 e euro 932,82. Per l’indennità non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2001, continuano ad applicarsi gli importi già stabiliti per tale anno nella circolare n. 31 del 6 febbraio 2001.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile per attività socialmente utili, rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997, è pari dal 1° gennaio 2002 a euro 463,35. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,54%. Per i lavori di pubblica utilità eventualmente ancora in corso ai sensi del d.lgs. n. 280/1997, non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fissato a euro 413,16 mensili.

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