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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 528/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona diffamata)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato con cinque motivi la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 5 luglio 2017, pronunciata in sede di rinvio ai fini civili. La controversia traeva origine da una lettera inviata il 19 dicembre 2002 dal resistente, allora sindaco, al Prefetto di Taranto: la missiva prospettava la possibilità di revocare al ricorrente il porto d’armi, riferendo che questi avrebbe tenuto comportamenti aggressivi in luoghi pubblici, circostanza che sarebbe stata nota anche al comandante della stazione dei Carabinieri. Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni per diffamazione. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda, ritenendo la condotta giustificata dall’adempimento di un dovere. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 394 c.p.c. per la mancata acquisizione di atti che, secondo il ricorrente, erano già stati prodotti; il secondo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi concernenti le affermazioni contenute nella missiva; il terzo e il quarto contestavano l’applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p.; il quinto deduceva la violazione del principio fissato dalla sentenza rescindente, che aveva demandato al giudice civile un nuovo accertamento, in particolare sulla falsità dei fatti riferiti nella lettera.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la sentenza d’appello era perplessa sulla mancata acquisizione di atti che, alla luce della precedente decisione di legittimità, dovevano considerarsi già acquisiti e avevano costituito la base delle valutazioni nella vicenda penale. Ha accolto congiuntamente anche il terzo, il quarto e il quinto motivo: il giudice di rinvio non aveva svolto il nuovo esame del materiale probatorio richiesto dalla sentenza rescindente, segnatamente quanto alla falsità dei fatti riportati nella missiva, e aveva riconosciuto la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere senza adeguato supporto o motivazione. La Corte ha richiamato il principio per cui il dovere del pubblico ufficiale di riferire fatti costituenti reato non esclude la responsabilità civile per diffamazione se vengono riferiti fatti generici e non accertati, senza indicazione delle fonti di prova, accompagnati da giudizi offensivi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c.

    Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata acquisizione di atti è fondato, in quanto la sentenza in esame, nella parte iniziale della motivazione, è perplessa in punto di mancata acquisizione di atti che, viceversa, dalla sentenza di questa Corte (Sez. V penale del 26/09/2014 n. 40007) dovevano già ritenersi acquisiti e sui quali i giudici di merito della complessiva vicenda penale hanno fondato i loro giudizi.

    Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla decisione rescindente e non può trattare come non acquisiti atti che quella decisione presuppone già acquisiti.

  • art. 51 c.p.

    La sentenza in scrutinio non ha in alcun modo proceduto a rivalutazione del materiale probatorio già acquisito in atti secondo quanto demandatole dal giudice di legittimità, ritenendo comunque integrata, senza alcun idoneo supporto, o quantomeno senza fornire adeguata motivazione sul punto, la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p..

    La causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere non può essere riconosciuta in modo automatico: il giudice civile di rinvio deve compiere la rivalutazione probatoria demandata e motivare adeguatamente la ricorrenza dei suoi presupposti.

  • art. 622 c.p.p.

    La Corte di appello di Lecce ha violato la sentenza di questa Corte (Sez. V n. 400007 del 2014), che le aveva demandato il compito di procedere, ai fini civili, sulla base della previsione di cui all’art. 622 c.p.p., a nuovo accertamento in ordine al contenuto della lettera del 19 dicembre 2002 segnatamente sotto il profilo della falsità dei fatti riportati nella detta missiva (punto 4 della motivazione della sentenza n. 40007/2014 della Sez. V penale).

    Quando il rinvio ai fini civili è disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., il giudice di rinvio deve svolgere il nuovo accertamento civile indicato dalla decisione rescindente, qui relativo al contenuto della missiva e alla falsità dei fatti in essa riferiti.

  • art. 595, comma 3, c.p.

    La missiva del 19 dicembre 2002, a firma del P. ed inviata al Prefetto della Provincia di Taranto costituiva, infatti, il mezzo attraverso il quale venne portato a compimento il reato di diffamazione ritenuto sussistente dal Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie.

    La Corte considera la missiva indirizzata al Prefetto il mezzo attraverso cui sarebbe stata realizzata la diffamazione già ritenuta sussistente dal giudice penale; nel giudizio civile di rinvio restava da svolgere l’accertamento richiesto dalla decisione rescindente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In ragione dell’accoglimento del ricorso, la Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La disposizione individua il contributo unificato assunto come parametro per l’eventuale importo aggiuntivo; nel caso deciso, la Corte esclude che ricorrano i presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio deve attenersi alle statuizioni della decisione rescindente e svolgere gli accertamenti di fatto che essa gli demanda; non può eludere tale compito né discostarsi dai presupposti processuali e probatori già fissati dalla Corte di cassazione.
  • Il dovere del pubblico ufficiale di riferire fatti potenzialmente costituenti reato non esclude di per sé la responsabilità civile per diffamazione: può permanere responsabilità quando siano riferiti fatti generici e non accertati, senza indicazione delle fonti di prova, e siano espressi giudizi offensivi.
  • La causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere non può ritenersi sussistente senza un adeguato accertamento dei relativi presupposti e una motivazione idonea, specialmente quando il giudice di rinvio sia stato chiamato a rivalutare il materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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