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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 956/2024 resa dal Tribunale di Marsala, sez. Lavoro, che ha condannato il MIM al pagamento della carta del docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per totali euro 3.000;

Giustizia amministrativa202501037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 956/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente per sei annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero al riconoscimento della carta del docente, nella misura di euro 500 per ciascuna delle annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 3.000. Ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto ragioni ostative all'adempimento. Il giudice ha verificato l'ammissibilità dell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, attestata dalla cancelleria il 18 giugno 2025, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, essendo stata la sentenza notificata all'amministrazione il 16 dicembre 2024. Il ricorso è stato notificato il 22 giugno 2025 e depositato il 23 giugno 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente per le sei annualità indicate, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari, senza compenso aggiuntivo. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: il Ministero deve corrispondere, per ogni giorno di ulteriore ritardo decorrente dalla notificazione della sentenza sino all'integrale pagamento, una somma pari agli interessi legali sulla somma liquidata nel titolo esecutivo. La penalità maturata rientra nel mandato del commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza e disciplinano l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, rispettato nel caso concreto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Richiamato quale disposizione introduttiva della disciplina relativa alla non spettanza di un compenso aggiuntivo al commissario ad acta.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in materia di penalità di mora.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione.
  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli un ulteriore termine per l'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando l'inadempimento sia ingiustificato, l'attività richiesta dal giudicato non presenti particolare complessità e non emergano ragioni ostative; per le condanne pecuniarie può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
  • La penalità di mora decorre dalla notificazione della sentenza che la dispone sino all'integrale pagamento e, una volta decorso il termine assegnato per l'adempimento spontaneo, può essere riscossa anche nell'ambito dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando trovi applicazione, per analogia, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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