Sentenza del 05/06/2015 n. 2043 - Comm. Trib. Prov. Lecce
ACCERTAMENTO - Sottoscrizione del dirigente illegittimo - Onere della prova - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che fosse stato sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale degli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 37/2015. La questione riguardava anche l'individuazione del soggetto gravato dall'onere di provare la legittimazione del sottoscrittore.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta fondata. L'atto sottoscritto da un soggetto privo del necessario potere o della qualifica richiesta è affetto da nullità assoluta ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990. Quando il contribuente contesta specificamente la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, spetta all'Agenzia delle entrate dimostrare che il funzionario firmatario apparteneva alla carriera direttiva e disponeva della legittimazione alla sottoscrizione. In mancanza di tale prova, l'atto di accertamento non può essere validamente mantenuto.
Norme richiamate
Art. 21-septies, legge 7 agosto 1990, n. 241
L'atto amministrativo adottato in assenza di un elemento essenziale, come il potere di sottoscrizione del soggetto competente, è nullo.
Art. 42, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, l'Amministrazione deve provarla.
Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
Sono stati dichiarati illegittimi gli incarichi dirigenziali conferiti dall'Agenzia delle entrate senza previo concorso, con conseguenze sulla validità degli atti sottoscritti da soggetti privi della necessaria qualifica o delega.
Massime di principio
- La contestazione della legittimazione del firmatario deve essere specifica e riferita alla violazione dei requisiti previsti dalla legge per la sottoscrizione dell'atto.
- Una volta sollevata validamente la contestazione, spetta all'Amministrazione dimostrare la qualifica, l'appartenenza alla carriera direttiva e, se necessario, la delega del funzionario sottoscrittore.
- La mera apposizione della firma sull'atto non prova, da sola, l'esistenza del potere di sottoscrizione.
- Se l'Amministrazione non fornisce la prova della legittimazione del firmatario, l'atto può essere dichiarato nullo e non può fondare validamente la pretesa tributaria.
- La valutazione concreta dipende dalla disciplina applicabile ratione temporis, dal contenuto della contestazione e dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione.
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