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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12626B n. 31192 del 07/05/2024

ECOSUNTEK-SERGIO MARINANGELI/+ENERGIA

AGCMC12626B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo congiunto di +Energia S.p.A. da parte del Gruppo Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade S.r.l., e di Sergio Marinangeli. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, rileva il superamento delle soglie di fatturato applicabili ratione temporis e constata che l’operazione è stata realizzata senza preventiva comunicazione, in violazione dell’art. 16, comma 1. Per tale ragione contesta la violazione e avvia il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione ex art. 19, comma 2, L. 287/1990.

Ecosuntek S.p.A./Sergio Marinangeli - acquisizione del controllo congiunto di +Energia S.p.A.: contestata omessa notifica preventiva e avvio procedimento sanzionatorio

Ecosuntek / Sergio Marinangeli / +Energia: acquisizione del controllo congiunto e contestazione di omessa notifica

Il provvedimento riguarda l’operazione mediante cui il Gruppo Ecosuntek, tramite Eco Trade S.r.l., e Sergio Marinangeli hanno acquisito il controllo congiunto di +Energia S.p.A. L’AGCM non valuta nel merito gli effetti concorrenziali dell’operazione, ma constata che la concentrazione era soggetta a notifica preventiva e che tale obbligo non è stato rispettato, avviando quindi il procedimento sanzionatorio.

Parti

Ecosuntek S.p.A. è la holding operativa del Gruppo Ecosuntek, attivo:

  • nella produzione e nell’approvvigionamento all’ingrosso, incluso il trading, di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici connessi in bassa e media tensione;
  • nella vendita di gas naturale all’ingrosso e a clienti finali di piccole e medio/grandi dimensioni;
  • nella produzione e commercializzazione di certificati d’origine e nella bioedilizia.

Ecosuntek controlla Eco Trade S.r.l., che è la società acquirente diretta di +Energia. Eco Trade svolge attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso sia dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici detenuti da società del gruppo, sia di energia acquistata da terzi sul mercato; opera inoltre nella vendita di gas naturale e nella commercializzazione di certificati d’origine.

Sergio Marinangeli è una persona fisica titolare di una partecipazione non di controllo pari al 46,775% in +Energia S.p.A. Il fatturato della società da lui controllata nel 2022 è indicato in [19.000-20.000] euro.

+Energia S.p.A. è attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici in bassa e media tensione. La società detiene certificati d’origine, acquistandoli solo per fini di autocertificazione verso la clientela della provenienza da fonte rinnovabile dell’energia venduta; non detiene partecipazioni in altre società. Nel 2022 ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 204,3 milioni di euro.

Descrizione dell’operazione

L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di +Energia da parte di Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, e di Sergio Marinangeli. Il provvedimento indica che, prima dell’operazione, nessuno dei soggetti coinvolti esercitava il controllo antitrust su +Energia. In data 31 ottobre 2023 sono stati stipulati tre accordi e, a seguito del perfezionamento dell’operazione avvenuto l’8 gennaio 2024, il capitale di +Energia risulta detenuto da Eco Trade per il 46,775%, da Sergio Marinangeli per il 46,775% e da Mariano Musci per il 6,45%.

Inoltre, in pari data è stato sottoscritto un patto parasociale ed è stato approvato un nuovo statuto della Target, in virtù dei quali Eco Trade e Sergio Marinangeli hanno acquisito il controllo congiunto su +Energia. Il testo disponibile non riporta ulteriori dettagli sostanziali sugli accordi, essendo presenti omissioni per ragioni di riservatezza.

Qualificazione giuridica

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa.

L’Autorità precisa che l’operazione rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 e non nelle condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento CE n. 139/2004. Essa era quindi soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché nel 2022:

  • il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate ha superato 532 milioni di euro;
  • il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate ha superato 32 milioni di euro.

Violazione dell’obbligo di notifica e avvio del procedimento

L’Autorità rileva che la concentrazione, realizzata il 31 ottobre 2023 e perfezionata l’8 gennaio 2024, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell’art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990.

Per tale motivo l’AGCM delibera:

  • di contestare a Ecosuntek S.p.A. e a Sergio Marinangeli la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva in relazione all’acquisizione del controllo congiunto di +Energia;
  • di avviare il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 19, comma 2, L. 287/1990, per l’inottemperanza all’obbligo di notifica.

Aspetti procedurali

Il provvedimento indica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara de Mari. Le parti possono prendere visione degli atti presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento 2 di Concorrenza, nonché presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentite entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 689/1981. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Punti principali

Parti e attività svolte

Ecosuntek S.p.A. è la holding operativa del Gruppo Ecosuntek, attivo nella produzione e nell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, nonché nella produzione e commercializzazione di certificati d’origine e nella bioedilizia. Eco Trade S.r.l., controllata da Ecosuntek, opera nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale e nella commercializzazione di certificati d’origine. Sergio Marinangeli è una persona fisica titolare di una partecipazione non di controllo del 46,775% in +Energia S.p.A. +Energia è attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici in bassa e media tensione.

Operazione realizzata

L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di +Energia da parte di Ecosuntek, tramite Eco Trade, e di Sergio Marinangeli. Il perfezionamento è avvenuto l’8 gennaio 2024; il capitale di +Energia risulta detenuto da Eco Trade (46,775%), Sergio Marinangeli (46,775%) e Mariano Musci (6,45%).

Qualificazione giuridica e obbligo di notifica

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. L’operazione rientra nell’ambito della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, in quanto nel 2022 il fatturato totale nazionale dell’insieme delle imprese interessate ha superato 532 milioni di euro e almeno due imprese interessate hanno superato individualmente 32 milioni di euro.

Violazione contestata ed esito procedurale

L’Autorità rileva che la concentrazione, realizzata il 31 ottobre 2023 e perfezionata l’8 gennaio 2024, non è stata preventivamente comunicata. Per questo delibera di contestare la violazione dell’art. 16, comma 1, a Ecosuntek S.p.A. e a Sergio Marinangeli e di avviare il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 19, comma 2, L. 287/1990.

Garanzie procedurali e termine

Il provvedimento indica come responsabile del procedimento la dott.ssa Chiara de Mari, riconosce alle parti la possibilità di prendere visione degli atti, di presentare scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentite entro trenta giorni dalla notifica. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Come è indicizzato

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