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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04547/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRPEF/IRES e IRAP per omessa indicazione di componenti positivi di reddito e per indebita deduzione di costi; sul presupposto della ristretta base sociale erano poi stati emessi avvisi anche nei confronti dei due soci, per maggiori redditi di capitale da presunta distribuzione di utili extracontabili. I ricorsi dei contribuenti erano stati accolti solo parzialmente in primo grado, e la CTR aveva rigettato gli appelli di entrambe le parti. In cassazione i contribuenti hanno proposto sei motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente; vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sulla valutazione probatoria; violazione del divieto di doppie presunzioni; omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione sulla relata; violazione della disciplina sulla motivazione dell'atto impositivo e dello statuto del contribuente per il richiamo al PVC. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso perché, pur avendo i ricorrenti dichiarato che la sentenza era stata notificata, nel fascicolo non era stata depositata copia della sentenza con la relata di notifica, come richiesto dall'art. 369 c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile d'ufficio. Ha ritenuto che la mera produzione della sentenza, senza la relata di notifica, non soddisfacesse l'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. quando la parte ricorrente affermi che la sentenza impugnata sia stata notificata. Ha inoltre escluso che potesse operare la sanatoria tramite successivo deposito o tramite acquisizione del fascicolo, poiché il ricorso era stato proposto oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza e la controparte era rimasta intimata. Non sono state liquidate spese, per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositarne copia munita della relata di notifica; la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti rende improcedibile il ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente il recupero illimitato dell'omissione del deposito della relata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    norma richiamata dai ricorrenti per articolare i motivi di ricorso, ma non esaminata nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dai ricorrenti per denunciare nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione e omessa pronuncia.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi della decisione della CTR.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità o apparenza della motivazione della sentenza.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma violata nella contestazione relativa alla prova e deducibilità dei costi.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sull'accertamento tributario.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dai ricorrenti in tema di accertamento IVA e utilizzazione degli elementi probatori.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai poteri di accertamento IVA.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per dedurre la violazione dei limiti all'accertamento presuntivo e al ragionamento induttivo.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione del divieto di doppie presunzioni.

  • artt. 148 e 149 c.p.c.

    richiamati in relazione alla dedotta inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 3 L. n. 890 del 1982

    richiamato per contestare la regolarità della notificazione dell'atto impositivo.

  • artt. 7 e 12 L. n. 212 del 2000

    richiamati per censurare il difetto di motivazione e il mancato rispetto delle garanzie statutarie del contribuente.

  • artt. 3, 9 e 10 L. n. 241 del 1990

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sulla motivazione e sull'azione amministrativa.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo sulla motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte lo richiama per affermare che nel processo tributario il termine di sessanta giorni per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017

    la Corte esclude l'operatività della sospensione semestrale dei termini di impugnazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, copia della sentenza munita della relata di notifica ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
  • La mancanza della relata di notifica non è sanata dalla sola produzione della sentenza né dal richiamo al fatto che il documento sia astrattamente reperibile nel fascicolo, salvo le limitate ipotesi in cui il documento risulti già legittimamente nella disponibilità del giudice secondo i principi delle Sezioni Unite.
  • Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza; se il ricorso è notificato oltre il termine breve calcolato dalla pubblicazione della decisione, l'omesso deposito della relata non può essere neutralizzato da successive produzioni oltre il termine di legge.
  • Nel processo tributario, la verifica della procedibilità del ricorso per cassazione precede l'esame dell'ammissibilità e del merito dei motivi di impugnazione.
  • L'improcedibilità comporta la definizione del giudizio senza esame delle censure di merito e, in difetto di attività difensiva della parte intimata, non dà luogo alla liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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