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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08274/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento della continuazione tra reati contro il patrimonio (furti) e reati connessi (evasionI) affermando che le condotte erano omogenee, temporalmente sovrapponibili e unificate dalla dipendenza da sostanze stupefacenti (documentata da relazione del Sert e dall'affidamento in prova terapeutico). L'ordinanza impugnata aveva liquidato la questione con affermazioni generiche senza confrontarsi con la precedente sentenza di cognizione (sentenza sub 19) che aveva già riconosciuto l'unificazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per fatti commessi nello stesso arco temporale, e senza motivare adeguatamente l'incidenza dello stato di tossicodipendenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Torino con rinvio per nuovo giudizio a diversa persona del Tribunale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero di giudicare, non può ignorare o trascurare senza motivazione specifica una precedente valutazione di merito che aveva riconosciuto un disegno unitario ex art. 81 cod. pen.; ha inoltre rilevato l'omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza, dedotto e documentato. Ha dunque ordinato un nuovo esame alla luce dei criteri indicati, omettendo dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Si tratta della norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione. La Corte afferma che il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma non può ignorare senza motivazione specifica valutazioni già espresse in fase di cognizione; può discostarsene solo con adeguata motivazione e, comunque, può riconoscere la continuazione anche parzialmente per reati collocati in contesti unitari.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione/identità di disegno criminoso. La sentenza di merito (sub 19) aveva già ritenuto unificati diversi fatti ex art. 81; la Corte sottolinea che quella valutazione, pur non essendo vincolante in sede esecutiva, deve essere considerata e debitamente motivata se si intende discostarsene.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ordina l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sentenze richiamate)

    es. Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019

    Principi consolidati: il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con precedenti valutazioni di merito sul disegno unitario; lo stato di tossicodipendenza, se specificamente dedotto e documentato, è circostanza rilevante e non può essere omessa o svalutata senza adeguata giustificazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha libertà di valutazione sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ma non può ignorare senza motivazione specifica decisioni di merito che hanno già riconosciuto un disegno unitario ex art. 81 cod. pen.; ogni discostamento richiede argomentazione puntuale.
  • La mera contiguità temporale non determina automaticamente la continuazione, ma costituisce elemento rilevante se unita a omogeneità del modus operandi, identità di finalità o documentati fattori unificanti (es. tossicodipendenza).
  • Lo stato di tossicodipendenza, se documentato con atti specialistici (relazione Sert, provvedimenti di cura, misure alternative), è circostanza rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione e deve essere valutato e motivato dal giudice.
  • Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione anche solo in relazione ad alcuni reati (accoglimento parziale) quando emergano elementi di maggiore vicinanza temporale, spaziale o funzionale tra alcune condotte.
  • In caso di ricorso avverso un provvedimento esecutivo, è utile al ricorrente allegare le sentenze di cognizione, la documentazione clinica e la cronologia temporale e spaziale dei fatti per favorire il confronto motivato richiesto dalla giurisprudenza.

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