Cassazione Penale, Sentenza n. 28103/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bologna che li aveva dichiarati colpevoli di vari furti in abitazione rideterminando le pene. Marinkovic Miki e Duric Gimmi censurano l'assenza di motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che il riconoscimento del risarcimento e delle attenuanti avrebbe dovuto tradursi in un esame specifico della responsabilità per ciascun episodio. Duric Kristijan deduce tre motivi distinti di nullità/mancanza di motivazione relativi a singoli capi di imputazione (capo 9, capo 11, capo 14), contestando la valorizzazione probatoria della mera presenza nelle vicinanze delle abitazioni svaligiate, l'uso della stessa autovettura come elemento indiziario e l'assunzione non dimostrata del cambio di veicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Miki e Gimmi il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto l'appello non aveva contestato la responsabilità ma solo il trattamento sanzionatorio; inoltre la dichiarazione di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non risultava emergente dagli atti (erano invece presenti confessioni e risarcimenti). Per Kristijan i motivi sono stati ritenuti reiterativi e aspecifici: i giudici di merito avevano correttamente valorizzato una pluralità di circostanze convergenti (ritrovamento dell'auto Alfa Romeo 147 usata in altri furti, presenza in zona e ammissioni/risarcimenti dei coimputati) che legittimavano la conferma delle condanne. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'obolo alla cassa delle ammende quantificato in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Riferita alle cause di non punibilità: la Corte ha ritenuto che, ove la causa di proscioglimento non emerga dagli atti e la responsabilità non sia stata contestata in appello, non sussiste obbligo di motivare l'applicazione d'ufficio di tale causa; nel caso gli elementi di fatto non supportavano la non punibilità.
sentenza Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018
Richiamata per il principio sul rapporto fra principio devolutivo dell'appello e dovere di motivazione: il giudice d'appello è tenuto a motivare sui profili specificamente impugnati; in assenza di censura specifica l'obbligo di motivazione è limitato.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Citando la norma che consente al giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio su benefici di legge e circostanze attenuanti; la Corte sottolinea però che tale potere non estende l'obbligo di riesaminare questioni non contestate in appello.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito)
Richiamato per la disciplina del procedimento trattato senza intervento delle parti con conclusioni scritte; la causa è stata trattata secondo le previsioni emergenti dalle norme di urgenza e dalle successive modifiche.
art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023 n.215 (norme di coordinamento)
Richiamate per spiegare la continuità di applicazione delle disposizioni procedurali straordinarie relative al trattamento delle impugnazioni entro termini fissati.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna alle spese del grado di cassazione e per prevedere l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
Massime di principio
- Se l'appello non contesta la responsabilità penale ma solo il trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello non è obbligata a rinnovare la motivazione sulla colpevolezza: il giudice cassazionale limita l'esame ai profili effettivamente impugnati.
- La mera presenza dell'imputato nelle vicinanze del luogo del reato può essere valutata come elemento indiziario valido se accompagna un mosaico probatorio convergente (stesso veicolo impiegato in più reati, ammissioni, riscontri temporali e spaziali).
- Perché la corte riconosca d'ufficio una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve emergere chiaramente dagli atti; se la circostanza rilevante non è documentata e la responsabilità non è stata contestata, la richiesta è generica e destinata a fallire.
- In cassazione i motivi generici, reiterativi o aspecifici che ripropongono censure già valutate in fatto dai giudici di merito sono destinati all'inammissibilità: occorre puntualizzare nuovi profili di diritto o vizi di motivazione rilevanti.
- Il peso delle prove indiziarie dipende dalla loro concatenazione logica e dalla pluralità di elementi che le corroborano; singoli elementi deboli (es. sola presenza di un'auto in zona) possono assumere valore probatorio se inseriti in un quadro probatorio coerente.
- Le impugnazioni in Cassazione richiedono specificità e analisi degli errori di diritto o di motivazione: contestazioni vaghe circa la valutazione complessiva dei fatti sono in genere inefficaci.
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