Cassazione Civile, Ordinanza n. 23381/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa per l'anno 2008, con il quale venivano determinati maggiori ricavi in rettifica. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo inizialmente accoglimento in primo grado e poi un parziale accoglimento dell'appello dell'amministrazione finanziaria in secondo grado. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio ha presentato prima una richiesta di rinvio per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione bis) e, successivamente, ha documentato l'adesione alla definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater), producendo la comunicazione dell'agente della riscossione con rideterminazione del debito residuo e la quietanza del pagamento della prima rata. Ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. L'amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata dei carichi ex art. 1, commi 231, 235 e 236, legge n. 197 del 2022, rilevando che il contribuente aveva validamente aderito alla procedura, che l'agente della riscossione aveva dato riscontro positivo e che risultava documentato il pagamento della prima rata. La declaratoria di estinzione ha reso superfluo l'esame dei motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico delle parti secondo quanto statuito nel provvedimento, con compensazione non espressamente dettagliata nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 1, comma 231, d.l. n. 197 del 2022
i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni
La norma attribuisce al debitore un diritto potestativo di definizione agevolata dei carichi, con estinzione del debito alle condizioni previste dalla legge e senza pagamento di interessi e sanzioni.
art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
L'agente della riscossione, ricevuta la dichiarazione del debitore, deve comunicare l'importo dovuto e il piano di pagamento; tale riscontro è parte del perfezionamento della procedura.
art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022
Prevede una specifica ipotesi di estinzione dei giudizi pendenti collegata al perfezionamento della definizione agevolata e alla prova dei pagamenti eseguiti.
art. 1, comma 244, d.l. n. 197 del 2022
È richiamato per evidenziare la corrispondenza sostanziale con le precedenti procedure di rottamazione e per estendere i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 6, comma 4, d.l. n. 193 del 2016
È richiamato in via comparativa quale precedente disciplina della definizione agevolata, utile per ribadire che la situazione sostanziale è regolata dalla comunicazione dell'esattore e che l'inadempimento incide sugli effetti della procedura.
art. 1 d.l. n. 148 del 2017
È menzionato nella fase antecedente per la riapertura dei termini della precedente definizione agevolata (rottamazione bis).
art. 375 c.p.c.
È richiamato nel precedente rinvio a nuovo ruolo, per la ritenuta non definibilità allo stato del giudizio durante la pendenza dei termini per la definizione agevolata.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei carichi, quando seguita dal riscontro dell'agente della riscossione e dalla prova del pagamento previsto, può determinare l'estinzione del giudizio pendente relativo al medesimo carico tributario.
- La definizione agevolata non incide solo sul piano sostanziale, riducendo la pretesa tributaria alle somme dovute secondo legge, ma produce anche un effetto processuale di estinzione del giudizio, subordinato al perfezionamento della procedura.
- Non è coerente con la ratio della definizione agevolata proseguire il giudizio sull'atto impositivo mentre si beneficia della procedura che consente di estinguere il carico con pagamento ridotto; perciò l'adesione perfezionata giustifica la chiusura del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, l'atto impugnato non acquista efficacia di giudicato nel senso ordinario, poiché la disciplina sostitutiva della pretesa resta quella risultante dalla procedura agevolativa.
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