Cassazione Penale, Ordinanza n. 04928/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e meramente reiterativo di quello d'appello, già disatteso con motivazione coerente dalla corte territoriale, e che il ricorrente non si fosse confrontato con tale motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il motivo dedotto riguardava l'asserita omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che non fosse stata adeguatamente spiegata la ragione per negare la non punibilità per tenuità. La Corte ha però rilevato che la censura era generica e sostanzialmente riproduttiva di quella già proposta in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la violazione protratta della misura per un significativo lasso temporale e la circostanza che l'imputato avesse chiesto la sostituzione della misura più gravosa.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in relazione a una condotta di evasione protratta per un importante lasso temporale; la Corte valorizza, ai fini del diniego, la non minima offensività desumibile dalla durata della violazione e dal comportamento dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare la censura già proposta in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta illecita si protragga per un apprezzabile lasso temporale e presenti elementi sintomatici di non lieve offensività.
- La deduzione di omessa motivazione non è sufficiente se la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione coerente e specifica sul punto contestato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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