Cassazione Civile, Ordinanza n. 20953/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione a precetto proposta contro l'intimazione di pagamento della banca. In concreto deducevano: l'erronea quantificazione della somma intimata e degli onorari, per indeterminatezza del tasso d'interesse e mancata indicazione dell'ISC; la nullità del contratto posto a base del titolo esecutivo per violazione degli artt. 474 c.p.c., 1418 c.c., 1325 n. 4 c.c. e norme TUB; il superamento dei limiti di usura, anche con riguardo agli interessi moratori e al tasso effettivo globale; la violazione di buona fede e correttezza per la condotta complessiva della banca; inoltre, con il primo motivo, contestavano anche la prova della cessione del credito in favore della società intervenuta, lamentando che non fosse stato prodotto il contratto di cessione né una valida procura della cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che l'impugnazione era tardiva. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 12 aprile 2021, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 12 novembre 2021; trattandosi di opposizione all'esecuzione, è stato ritenuto applicabile il termine semestrale di impugnazione, con esclusione della sospensione feriale. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 615 c.p.c.
richiamato perché la controversia era qualificata come opposizione all'esecuzione
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione e sull'interesse ad agire
art. 111 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova sulla cessione del credito
art. 474 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sul titolo esecutivo
art. 1418 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta nullità del contratto
art. 1325 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento ai requisiti essenziali del contratto
art. 116 t.u.b.
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina del credito
art. 117 t.u.b.
richiamato nel motivo di ricorso sulla forma e trasparenza contrattuale
art. 1175 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto
art. 1375 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto
art. 2 L. n. 108/1996
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere il superamento dei limiti usurari
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di dare atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
non citato espressamente nel dispositivo trascritto, ma il richiamo al contributo unificato presuppone la disciplina del testo unico spese di giustizia
Massime di principio
- Quando l'impugnazione riguarda una opposizione all'esecuzione, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello semestrale e non opera la sospensione feriale, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato oltre tale termine.
- La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione incide sul regime dei termini di impugnazione e prevale anche se il ricorrente deduce ulteriori questioni di merito sul titolo, sull'ammontare del credito o sulla validità della cessione.
- In sede di cassazione, il mancato rispetto del termine di impugnazione impedisce l'esame dei motivi di merito, anche quando essi attengano a cessione del credito, usura, trasparenza del contratto o correttezza dell'azione della banca.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e l'obbligo di dare atto, nel dispositivo, del presupposto per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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