Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20953/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione a precetto proposta contro l'intimazione di pagamento della banca. In concreto deducevano: l'erronea quantificazione della somma intimata e degli onorari, per indeterminatezza del tasso d'interesse e mancata indicazione dell'ISC; la nullità del contratto posto a base del titolo esecutivo per violazione degli artt. 474 c.p.c., 1418 c.c., 1325 n. 4 c.c. e norme TUB; il superamento dei limiti di usura, anche con riguardo agli interessi moratori e al tasso effettivo globale; la violazione di buona fede e correttezza per la condotta complessiva della banca; inoltre, con il primo motivo, contestavano anche la prova della cessione del credito in favore della società intervenuta, lamentando che non fosse stato prodotto il contratto di cessione né una valida procura della cessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che l'impugnazione era tardiva. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 12 aprile 2021, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 12 novembre 2021; trattandosi di opposizione all'esecuzione, è stato ritenuto applicabile il termine semestrale di impugnazione, con esclusione della sospensione feriale. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato perché la controversia era qualificata come opposizione all'esecuzione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione e sull'interesse ad agire

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova sulla cessione del credito

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul titolo esecutivo

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta nullità del contratto

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso con riferimento ai requisiti essenziali del contratto

  • art. 116 t.u.b.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina del credito

  • art. 117 t.u.b.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla forma e trasparenza contrattuale

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 2 L. n. 108/1996

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere il superamento dei limiti usurari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di dare atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    non citato espressamente nel dispositivo trascritto, ma il richiamo al contributo unificato presuppone la disciplina del testo unico spese di giustizia

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda una opposizione all'esecuzione, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello semestrale e non opera la sospensione feriale, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato oltre tale termine.
  • La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione incide sul regime dei termini di impugnazione e prevale anche se il ricorrente deduce ulteriori questioni di merito sul titolo, sull'ammontare del credito o sulla validità della cessione.
  • In sede di cassazione, il mancato rispetto del termine di impugnazione impedisce l'esame dei motivi di merito, anche quando essi attengano a cessione del credito, usura, trasparenza del contratto o correttezza dell'azione della banca.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e l'obbligo di dare atto, nel dispositivo, del presupposto per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoMutuo
RamiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.