Cassazione Penale, Ordinanza n. 14133/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa per più reati contestati in concorso. Ha dedotto inosservanza o erronea applicazione delle norme incriminatrici e delle regole sul concorso di persone, richiamando l'art. 23 L. 110/1975, l'art. 648 c.p., l'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, l'art. 697 c.p., oltre agli artt. 444, comma 2, e 129 c.p.p. Ha inoltre lamentato manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo in sostanza che il giudice non avrebbe adeguatamente verificato i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la correttezza della decisione resa in sede di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate non rientrassero tra quelle deducibili nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attenevano all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha inoltre ribadito che, in mancanza di elementi concreti emergenti dagli atti o dalle deduzioni delle parti, la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può essere anche sintetica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato quale base del patteggiamento; la Corte sottolinea la natura pattizia del rito e la conseguente limitazione delle censure proponibili contro la sentenza di applicazione della pena.
art. 448 c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che il giudizio negativo sulla sussistenza di cause di non punibilità richiede una motivazione specifica solo se dagli atti emergono concreti elementi in tal senso; altrimenti è sufficiente una motivazione anche implicita sull'avvenuta verifica.
art. 616 c.p.p.
Usato per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 23 L. 110/1975
Norma incriminatrice richiamata nel ricorso e nella sentenza di patteggiamento; non oggetto di autonoma valutazione di merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nel ricorso e nella sentenza di patteggiamento; non oggetto di autonoma valutazione di merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata nel ricorso e nella sentenza di patteggiamento; non oggetto di autonoma valutazione di merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 697 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nel ricorso e nella sentenza di patteggiamento; non oggetto di autonoma valutazione di merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi di ricorso sono tassativi e non possono investire genericamente l'illogicità della motivazione o la correttezza complessiva del patto pattizio.
- La motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non richiede un apparato argomentativo esteso quando dagli atti non emergano elementi concreti che facciano prospettare una causa di non punibilità; è sufficiente una motivazione sintetica, anche implicita, attestante l'avvenuta verifica.
- La natura negoziale del patteggiamento comporta che l'imputato, aderendo alla pena concordata, rinuncia a contestare l'accusa nei limiti incompatibili con il rito, non potendo dedurre censure che mettano in discussione il patto accettato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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