Cassazione Penale, Sentenza n. 39745/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 dicembre 2024, chiedendo la retrodatazione di tale seconda ordinanza alla data di esecuzione della prima (11 gennaio 2024) ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. La tesi difensiva sosteneva l'esistenza di una connessione qualificata tra i reati (concorso formale/continuazione/connessione teleologica) e che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero comunque desumibili dagli atti già in epoca anteriore, essendo la stessa indagine diretta da una unica regia della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e poi il Tribunale di Napoli avevano invece ritenuto che i due provvedimenti riguardassero procedimenti diversi dinanzi a autorità diverse, che il delitto di rapina e sequestro (capi B e D) fosse sostanzialmente distinto dalle altre condotte (per modalità, soggetti coinvolti e violenza) e che gli elementi probatori decisivi per la seconda ordinanza non fossero desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima ordinanza o al tempo del rinvio a giudizio del primo procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che non ricorrono i presupposti per la retrodatazione della seconda ordinanza: i procedimenti erano pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; non sussisteva una connessione qualificata rilevante ai fini dell'art. 297, comma 3, c.p.p. tra il reato di rapina/sequestro e le altre fattispecie contestate; gli elementi giustificativi della seconda misura non erano desumibili dagli atti già al momento dell'adozione della prima ordinanza o al rinvio a giudizio del primo procedimento. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., mantenendo la permanenza della misura cautelare in capo all'indagato.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in presenza di connessione qualificata; la Corte interpreta che la retrodatazione opera automaticamente se le misure sono nello stesso procedimento; se emesse in procedimenti diversi occorre provare la connessione qualificata e, quando richiesto, la desumibilita' dagli atti alla data del primo provvedimento
art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Individua le forme di connessione qualificata (concorso formale, reato continuato e connessione teleologica); la Corte ricorda che solo tali ipotesi sono rilevanti ai fini della retrodatazione ex art. 297, comma 3
art. 310 cod. proc. pen.
Riguarda il rito e i poteri del giudice del riesame; citato come fondamento procedurale per il rigetto dell'appello cautelare
art. 303 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla retrodatazione e alle modalità di impugnazione delle ordinanze cautelari; utilizzata nel ragionamento sulla richiesta difensiva
art. 335 cod. proc. pen.
Registro delle notizie di reato; la Corte precisa che per identificare l'unicità o diversità dei procedimenti deve farsi riferimento alla formale iscrizione nel registro ex art. 335
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per responsabilità processuale; applicata per disporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamato dalle parti in ordine alla competenza territoriale collegata al luogo del reato più grave; la Corte richiama la necessità di motivare adeguatamente la competenza territoriale nelle valutazioni di connessione
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) opera solo se sussiste una connessione qualificata tra i reati (concorso formale, continuazione o connessione teleologica).
- Se le misure cautelari sono emesse in procedimenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione è possibile solo con prova della connessione qualificata e, se invocata la desumibilità, deve risultare dagli atti che i gravi indizi fossero gia' effettivamente apprezzabili all'epoca della prima ordinanza o del rinvio a giudizio.
- La semplice conoscenza storica di elementi indiziari non è sufficiente: occorre che il compendio probatorio consentisse all'autorità di formulare un apprezzamento prognostico meditato sulla concludenza degli indizi (desumibilità non = mera conoscibilità).
- La valutazione della sussistenza della connessione qualificata e della desumibilità dagli atti è questione di fatto riservata ai giudici di merito; il sindacato di legittimità verifica la logicità, coerenza e congruenza della motivazione, non rifà le valutazioni probatorie.
- Per difesa strategica in casi analoghi: documentare che i procedimenti erano formalmente unici (iscrizione nel registro ex art. 335), produrre e mettere in evidenza atti dai quali risulti chiaramente e tempestivamente la portata indiziaria già prima della prima ordinanza, e spiegare perché le condotte rientrano in una delle ipotesi di connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica).
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