Sentenza del 01/03/2019 n. 6118 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE "Stock options" - Modifiche introdotte dal d.l. n. 223 del 2006 - Applicazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente) - Esclusione - Fondamento - Momento rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina - Affidamento del contribuente tutelabile - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRPEF, come reddito di lavoro dipendente, dell'incremento di valore realizzato mediante l'esercizio delle stock options nel dicembre 2006. Sosteneva che dovesse applicarsi il regime agevolato vigente nel 2004, quando le opzioni erano state attribuite, e non quello introdotto dal D.L. n. 262 del 2006, entrato in vigore prima dell'esercizio delle opzioni. Invocava inoltre l'art. 3 dello Statuto del contribuente, il principio di affidamento, il divieto di doppia imposizione e il riconoscimento del valore fiscalmente rivalutato delle opzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, ai fini dell'individuazione della disciplina fiscale applicabile alle stock options, è rilevante il momento dell'esercizio dell'opzione e dell'effettiva assegnazione delle azioni, non quello della precedente offerta o attribuzione del diritto. Pertanto, essendo state esercitate le opzioni il 15 dicembre 2006, trovava applicazione la disciplina introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, che subordinava l'agevolazione a ulteriori condizioni non soddisfatte dal contribuente. L'incremento di valore doveva quindi essere tassato come reddito di lavoro dipendente. La rivalutazione fiscale effettuata nel 2005 non era utilizzabile, poiché la relativa disciplina riguardava plusvalenze derivanti da redditi diversi di natura finanziaria e non plusvalenze imputabili a reddito di lavoro dipendente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lett. g-bis)
La disposizione agevolativa esclude, al ricorrere di determinate condizioni, l'imputazione a reddito di lavoro dipendente dell'incremento di valore delle azioni relativo alle stock options.
La disciplina applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio dell'opzione e dell'assegnazione delle azioni, poiché è in tale momento che si realizza il presupposto impositivo e che le azioni entrano nel patrimonio del dipendente.
D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006
Ha introdotto ulteriori condizioni per l'accesso al regime agevolato delle stock options.
Le nuove condizioni si applicano alle opzioni esercitate dopo l'entrata in vigore della normativa, anche se il diritto di opzione era stato attribuito in precedenza.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 (Statuto del contribuente)
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.
La regola di differimento prevista per i tributi periodici non si applica alle modifiche delle condizioni di un'agevolazione relativa a un'imposta sostitutiva di natura istantanea. Non vi è inoltre violazione dell'affidamento, poiché al momento dell'offerta il contribuente non poteva avere certezza dell'incremento futuro del valore delle azioni.
Legge n. 448 del 2001, art. 5, e D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 4
Consentono la rideterminazione del valore di acquisto di titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, ai fini della determinazione di determinate plusvalenze finanziarie.
La rivalutazione fiscale opera nell'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria e non può ridurre la base imponibile di un reddito qualificato come reddito di lavoro dipendente derivante da stock options.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 163
Divieto di doppia imposizione.
Il divieto non consente di trasferire il valore rivalutato da un diverso regime impositivo, quando la plusvalenza è fiscalmente qualificata come reddito di lavoro dipendente e non come reddito diverso di natura finanziaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
Nel processo tributario l'onere di specificità è rispettato anche quando l'Amministrazione ripropone le difese di primo grado non esaminate, purché contesti adeguatamente la decisione impugnata o il suo difetto di motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per le stock options, occorre distinguere tra attribuzione del diritto di opzione ed esercizio dell'opzione: di regola, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio e dell'assegnazione effettiva delle azioni.
- L'attribuzione gratuita dell'opzione, se non produce ancora un incremento patrimoniale imponibile, non consolida automaticamente il regime fiscale vigente in quel momento.
- Una modifica normativa intervenuta prima dell'esercizio dell'opzione può applicarsi anche a piani già attribuiti, se il presupposto impositivo si perfeziona successivamente.
- Il principio di affidamento non garantisce l'immutabilità delle agevolazioni fiscali quando il vantaggio dipende da un evento futuro e incerto, come l'aumento del valore delle azioni.
- Le norme sulla rivalutazione dei titoli, finalizzate al calcolo di plusvalenze finanziarie, non sono automaticamente utilizzabili per determinare il reddito di lavoro dipendente derivante da stock options.
- Per stabilire il regime fiscale applicabile è essenziale qualificare correttamente la natura del reddito e individuare il momento esatto di realizzazione del presupposto impositivo.
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