Cassazione Civile, Ordinanza n. 06181/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Tre familiari di un soggetto deceduto avevano promosso un'azione risarcitoria nei confronti di una azienda sanitaria locale e della Regione, presumibilmente per fatti connessi alla gestione sanitaria del loro congiunto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame proposto dagli attori. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di entrambe le controparti; la sola azienda sanitaria locale ha accettato la rinuncia, chiedendo l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dai ricorrenti e dell'accettazione da parte della controricorrente, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che tale conseguenza non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti del processo, una volta accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha carattere eccezionale e sanzionatorio e, come tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; non si applica alla rinuncia al ricorso.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese salvo diversa regolazione consentita dalle parti nei limiti processuali previsti.
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