Sentenza n. 233/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: (i) della determina della CUC Lago Occhito del 6 dicembre 2025 n. 435, con la quale è stata aggiudicata in favore di On Electric la “gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di bike sharing (full service) con fornitura e posa in opera di ciclostazioni e biciclette a pedalata assistita – progetto STOP&ENJOY NELLA PUGLIA IMPERIALE” (CIG: B71117B294); (ii) di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ivi incluso il verbale di aggiudicazione del 13 ottobre 2025 (cfr. doc. 2), il verbale di verifica di congruità dell’offerta del 24 ottobre 2025 (cfr. doc. 3) a firma del responsabile della fase di affidamento Ing. Salvatore Miranda e la determina della CUC Occhito del 18 dicembre 2025 n. 445 di rettifica di errore materiale; PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della società ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della Gara, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con subentro della stessa nel contratto; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di bike sharing alla controinteressata, con impugnazione degli atti connessi, inclusi il verbale di aggiudicazione, il verbale di verifica di congruità dell’offerta e la rettifica di errore materiale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione deducendo cinque gruppi di censure. In primo luogo, ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria fosse indeterminata e contraddittoria per la descrizione delle modalità organizzative, del ricorso ad accordi con imprese locali e a partner tecnici, nonché per la dichiarazione di non subappaltare contenuta nel DGUE; secondo la ricorrente, tali elementi avrebbero integrato un subappalto necessario non dichiarato, in violazione dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di par condicio e autoresponsabilità. In secondo luogo, ha contestato la verifica di anomalia, sostenendo che i costi della manodopera indicati dall’aggiudicataria fossero inferiori alla stima della stazione appaltante e che le giustificazioni sulla maggiore efficienza organizzativa fossero generiche, illogiche e non idonee a spiegare il ribasso; ha inoltre censurato la correzione di alcune imprecisioni nei prospetti relativi alle fasi operative. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dei requisiti tecnici minimi previsti dal disciplinare e dal capitolato per le biciclette, i sistemi di sicurezza, l’integrazione MaaS e il servizio di assistenza full service, sostenendo in particolare che le ore di manutenzione dichiarate fossero insufficienti rispetto all’estensione territoriale del servizio. In quarto luogo, ha contestato l’applicazione del CCNL commercio anziché del CCNL metalmeccanico indicato dalla legge di gara, nonché l’asserita mancata verifica dell’equivalenza delle tutele e l’insufficienza della retribuzione annua lorda indicata per una qualifica. In quinto luogo, ha lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria per omessa comunicazione della fusione per incorporazione di una società controllata, intervenuta dopo la partecipazione e l’aggiudicazione, ritenendo che l’operazione incidesse sui requisiti morali e sugli obblighi informativi dell’operatore economico. Sono state formulate anche domande di conseguimento dell’aggiudicazione, subentro nel contratto eventualmente stipulato e risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dopo avere informato le parti. Ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione di carenza d’interesse sollevata dalla controinteressata, perché il ricorso era infondato nel merito. Ha respinto il primo motivo, distinguendo tra subappalto necessario o qualificante, cui si ricorre quando l’operatore non possiede autonomamente i requisiti richiesti, e subappalto facoltativo, che costituisce una scelta organizzativa ed economica dell’impresa già qualificata. L’aggiudicataria possedeva autonomamente i requisiti di capacità tecnica e professionale e gli accordi con imprese locali e partner tecnici costituivano elementi organizzativi, non subappalto necessario. La dichiarazione di non subappaltare non rendeva quindi invalida l’offerta, pur potendo incidere sull’eventuale autorizzazione al subappalto in fase esecutiva. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che i costi indicati nelle tabelle ministeriali costituiscono un parametro medio e possono essere ridotti se lo scostamento è giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale. Lo scostamento dai costi stimati dalla stazione appaltante, pari a circa il 9,42%, era stato spiegato mediante l’impiego di personale già formato, strutture interne, magazzino centralizzato e accordi con installatori locali. Le imprecisioni nei prospetti erano errori aritmetici emendabili, corretti senza alterare la struttura dell’offerta né il monte ore complessivo. La verifica di anomalia appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non risultavano manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o macroscopici errori. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo l’offerta tecnica conforme alle specifiche minime del capitolato per biciclette, marcatura CE, codice della strada, normativa tecnica, sistemi GPS e Smart Lock e integrazione MaaS. Anche la contestazione sulle ore di manutenzione è stata ritenuta basata su calcoli teorici, superati dal modello di efficientamento logistico e dalle economie di scala e di scopo illustrate dall’aggiudicataria e valutate dal RUP. Ha respinto il quarto motivo, affermando che l’art. 11 del d.lgs. 36/2023 consente di indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante quando siano garantite tutele complessivamente equivalenti. Il CCNL commercio applicato dall’aggiudicataria risultava, sulla base del raffronto prodotto, complessivamente equivalente al CCNL metalmeccanico; l’equivalenza non richiede identità di ogni singola voce e può tenere conto, tra l’altro, del diverso numero di mensilità. Anche la verifica di equivalenza rientra nella discrezionalità tecnica, non superata da vizi manifesti. Ha respinto il quinto motivo, rilevando che la fusione per incorporazione, intervenuta dopo la partecipazione e dopo l’aggiudicazione, era un’operazione societaria neutra rispetto ai requisiti morali. L’incorporante aveva conservato soggettività e requisiti e la società incorporata era già interamente controllata dall’aggiudicataria, senza elementi negativi rilevanti ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 2.500,00 a ciascuna tra stazione appaltante e controinteressata; le spese sono state compensate nei confronti dell’Agenzia, avuto riguardo al suo ruolo marginale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, dopo avere sentito o informato le parti.
art. 120, comma 6, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione semplificata della controversia in materia di contratti pubblici.
art. 119 d.lgs. 36/2023
Rilevante per la distinzione tra subappalto necessario o qualificante e subappalto facoltativo; la dichiarazione di non subappaltare non determina di per sé l’esclusione quando l’operatore possiede autonomamente i requisiti.
art. 6.3 del Disciplinare di gara
Individua i requisiti di capacità tecnica e professionale, ritenuti autonomamente posseduti dall’aggiudicataria.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
Consente di giustificare costi della manodopera inferiori alla stima della stazione appaltante quando il minor importo dipenda da una più efficiente organizzazione aziendale, senza incidere sui minimi salariali inderogabili.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica di congruità dell’offerta; il giudice ha ritenuto adeguata la valutazione svolta dalla stazione appaltante.
art. 16 del Disciplinare di gara
Prevede il rispetto, a pena di esclusione, delle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara; il TAR ha ritenuto rispettati tali requisiti.
art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
Richiamato per la contestazione relativa al mancato rispetto delle caratteristiche minime dell’offerta tecnica, ritenuta infondata.
art. 11 d.lgs. 36/2023
gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente
Ammette l’indicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante quando il trattamento economico e normativo sia complessivamente equivalente; non è necessaria l’identità di ogni singola voce.
artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
Rilevano per i requisiti morali e le cause di esclusione; la fusione posteriore all’aggiudicazione, in assenza di fattori critici o esternalità negative, non incide sui requisiti dichiarati né impone l’esclusione.
Massime di principio
- Il ricorso a imprese terze per attività di posa, manutenzione o supporto operativo costituisce subappalto necessario o qualificante solo quando l’operatore economico non possiede autonomamente i requisiti di qualificazione prescritti dalla legge di gara; se tali requisiti sono autonomamente posseduti, il ricorso a terzi può integrare una scelta organizzativa riconducibile al subappalto facoltativo e non determina di per sé l’esclusione per mancata dichiarazione di subappalto necessario.
- La dichiarazione di non subappaltare contenuta nel DGUE, quando l’operatore possiede autonomamente i requisiti di partecipazione, non rende invalida l’offerta; può tuttavia legittimare il rifiuto della stazione appaltante di autorizzare il subappalto nella fase esecutiva, qualora l’operatore intenda successivamente farvi ricorso.
- I valori delle tabelle ministeriali sui costi della manodopera costituiscono parametri medi e non minimi salariali inderogabili. Il concorrente può indicare costi inferiori se dimostra che lo scostamento deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e non comporta violazione dei minimi salariali.
- La verifica di anomalia dell’offerta e la verifica dell’equivalenza delle tutele del CCNL applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o macroscopico errore di valutazione.
- L’equivalenza tra CCNL non richiede la perfetta identità di ogni singola voce retributiva o normativa, ma va valutata in termini complessivi, considerando il trattamento economico e normativo globale, anche alla luce di elementi compensativi come il diverso numero di mensilità.
- Una fusione per incorporazione intervenuta dopo la partecipazione e l’aggiudicazione non impone l’esclusione dell’aggiudicatario quando l’incorporante conserva soggettività e requisiti e l’operazione, riguardando una società già interamente controllata, non introduce fattori critici o elementi negativi rilevanti ai fini dei requisiti morali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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