Sentenza n. 1409/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento prot. 31055 del 23/12/2025 in forza del quale il Ministero della Cultura-Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino, nelle more della definizione del procedimento teso alla demolizione della “chiesa vecchia della Santissima Trinità”, ha imposto l’esecuzione di interventi “provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato”, nonché opere di conservazione, ai sensi degli artt. 27 e 30 D. Lgs. 42/2004;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto della Soprintendenza che, nelle more della definizione del procedimento per l’autorizzazione alla demolizione parziale di una chiesa tutelata, richiamava gli obblighi di conservazione e invitava all’esecuzione degli interventi provvisori indispensabili a evitare danni al bene
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di tutela)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Parrocchia ha impugnato l’atto della Soprintendenza deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Secondo la ricorrente, il richiamo agli artt. 27 e 30 del d.lgs. 42/2004 avrebbe imposto interventi di messa in sicurezza e vere e proprie opere di conservazione, che avrebbero dovuto essere adottate mediante la procedura prevista dagli artt. 32 e 33 del medesimo decreto. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’atto fosse privo di contenuto provvedimentale e non immediatamente lesivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità. Dalla formulazione dell’atto risulta che la Soprintendenza, riscontrando la diffida della Parrocchia volta a ottenere la conclusione del procedimento per l’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. 42/2004, si è limitata a richiamare gli obblighi di conservazione già gravanti ex lege sul proprietario del bene culturale ai sensi degli artt. 27 e 30, invitando a porre in essere, nelle more del procedimento, le azioni necessarie per la salvaguardia del bene e della pubblica e privata incolumità. L’atto non ha quindi imposto ex novo obblighi conservativi mediante l’esercizio di un autonomo potere amministrativo, ma ha natura ricognitiva e diffidatoria. In quanto assimilabile a una diffida in senso stretto, non è immediatamente lesivo né vincola la successiva azione amministrativa; il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata in relazione al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o culturale relativa al progetto di demolizione parziale e risanamento del bene.
art. 27 d.lgs. 42/2004
nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione
La norma disciplina gli interventi provvisori urgenti per evitare danni al bene tutelato; nel caso concreto il richiamo alla disposizione è stato ritenuto ricognitivo degli obblighi gravanti sul proprietario e non costitutivo di nuovi obblighi.
art. 30 d.lgs. 42/2004
I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione
La norma pone direttamente in capo ai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali l’obbligo di garantirne la conservazione; l’atto impugnato si è limitato a richiamare tale obbligo preesistente.
artt. 32 e 33 d.lgs. 42/2004
Sono indicate dalla ricorrente come disposizioni che avrebbero dovuto essere applicate per imporre interventi conservativi; il TAR ha escluso che l’atto impugnato avesse effettivamente natura impositiva.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e senza opposizioni.
Massime di principio
- Un atto amministrativo che si limiti a richiamare obblighi già direttamente previsti dalla legge a carico del destinatario, senza costituirne di nuovi né vincolare la successiva azione amministrativa, ha natura meramente ricognitiva e non è, di regola, immediatamente impugnabile per carenza di lesività.
- La diffida in senso stretto consiste nel formale avvertimento rivolto a chi è già tenuto a un obbligo in forza di una legge, di una sentenza, di un atto amministrativo o di un contratto; essa non ha carattere novativo dell’obbligo e, non essendo immediatamente lesiva, non è autonomamente impugnabile.
- Il proprietario, possessore o detentore privato di un bene culturale è direttamente tenuto per legge a garantirne la conservazione; il richiamo amministrativo a tale obbligo non equivale, di per sé, all’imposizione di interventi conservativi mediante uno specifico procedimento autoritativo.
- L’interesse a ricorrere contro un atto amministrativo manca quando l’atto non produce una lesione attuale e concreta della sfera giuridica del destinatario, rinviando eventuali effetti sfavorevoli a successivi provvedimenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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