Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un precetto notificato da una società per il pagamento di somme riconosciute da una precedente sentenza relativa a lavori di ristrutturazione edilizia commissionati da un privato. Il destinatario del precetto proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, vizi della procura, errori nel conteggio di alcune voci del credito e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Nel giudizio di opposizione la società opposta formulava anche una domanda riconvenzionale per le spese di un accertamento tecnico preventivo. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere per parte delle domande e compensava parzialmente le spese; la società proponeva appello limitatamente alle spese. La Corte d'appello riformava la decisione sulle spese, compensando integralmente quelle di primo grado, disponendo la restituzione delle somme già versate al difensore antistatario della società e regolando diversamente anche le spese del secondo grado. In cassazione il soccombente in appello deduceva: 1) la nullità della citazione in appello per violazione del termine minimo a comparire, in quanto tra notifica dell'atto di appello e udienza indicata intercorrevano solo 75 giorni, senza decreto di abbreviazione; 2) la violazione delle norme sulle spese e sulla rinuncia agli atti, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente riesaminato il merito della vicenda processuale e che, a fronte delle rinunce della controparte alle somme contestate e alla riconvenzionale, dovevano essere poste a carico del rinunciante le spese ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel giudizio di appello non fosse stato rispettato il termine minimo di comparizione di 90 giorni previsto dall'art. 163-bis c.p.c., richiamato dall'art. 359 c.p.c. La violazione ha determinato la nullità della citazione in appello, non sanata dalla contumacia dell'appellato, e quindi la nullità della sentenza impugnata. Il secondo motivo, attinente al merito della regolamentazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché rinnovi la citazione e decida nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità processuale è veicolabile come motivo di ricorso per cassazione.
art. 163-bis, comma 1 e 2, c.p.c.
Nel giudizio di appello deve essere rispettato il termine minimo a comparire di 90 giorni, salvo abbreviamento disposto nei casi previsti.
art. 164, comma 1 e 2, c.p.c.
La violazione del termine a comparire determina nullità della citazione, che il giudice deve rilevare d'ufficio e può imporre la rinnovazione; se la parte appellata è contumace, la nullità non risulta sanata.
art. 342 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente come parametro dei controlli sull'atto di appello, ma la decisione accoglie il ricorso per la diversa ragione del termine a comparire.
art. 359 c.p.c.
Estende al giudizio di appello il termine minimo a comparire previsto per la citazione introduttiva.
art. 91 c.p.c.
Invocato nel motivo sulle spese, per la regola della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Invocato per contestare la compensazione delle spese.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che thema decidendum e probandum fossero già definiti nel giudizio di primo grado.
art. 306, ultimo comma, c.p.c.
Invocato per sostenere che la parte rinunciante agli atti o alle domande debba rimborsare le spese alle altre parti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato a sostegno della doglianza di ultrapetizione o erroneo esame del thema decidendum.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare il modo in cui la Corte d'appello avrebbe valutato il materiale di causa.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e degli atti di causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello deve essere osservato il termine minimo a comparire di 90 giorni: la sua violazione determina nullità della citazione e della successiva sentenza.
- La nullità della citazione in appello per mancato rispetto del termine a comparire è rilevabile d'ufficio e non si sana per il solo fatto che l'appellato resti contumace.
- Quando il vizio processuale assorbe la decisione, le doglianze attinenti al merito, incluse quelle sulla regolazione delle spese, restano assorbite e non vengono esaminate.
- In presenza di cassazione con rinvio per nullità della citazione, il giudice di rinvio deve rinnovare il contraddittorio e provvedere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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