Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6204/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’accertamento relativo all’anno 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le rimanenze finali e recuperato a tassazione un maggior imponibile di Euro 23.771 ai fini IRPEF, dei contributi INPS e dell’IRAP. La ricostruzione dell’Ufficio era collegata anche alla contabilizzazione, in un esercizio precedente, di somme ricevute da Confidi Commercio come acconti per la vendita di fabbricati, il cui trasferimento risultava da atti pubblici stipulati in seguito. La Commissione tributaria provinciale di Sassari aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale di Cagliari, sezione staccata di Sassari, con sentenza depositata il 13 marzo 2012, aveva accolto l’appello, rilevando che nel ricalcolo delle rimanenze l’Ufficio aveva escluso, senza giustificazione, i costi di acquisizione del terreno sul quale era sorto il fabbricato. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 109, comma 2, lett. a), e 92, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, ha sostenuto che gli acconti non costituivano ricavi nell’esercizio del loro incasso e che, in assenza di ricavi di competenza, i costi di costruzione avrebbero dovuto essere iscritti tra le rimanenze e dedotti quando fossero stati stipulati gli atti di vendita. Con il secondo, ha denunciato manifesta illogicità e carenza della motivazione, contestando che la CTR avesse fondato la decisione su una perizia di parte priva di valore probatorio. Il contribuente aveva proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità dell’atto per mancata rituale notificazione del processo verbale di constatazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale. Quanto al primo, ha rilevato che l’Agenzia non aveva specificamente confutato le ragioni della CTR circa l’incompletezza della valutazione delle rimanenze, in particolare l’omessa considerazione del costo del terreno; inoltre, la deduzione relativa ai costi di costruzione era priva di autosufficienza, perché non erano stati riprodotti gli atti necessari a verificarla. La Corte ha precisato che gli acconti non sono ricavi ai fini della competenza e che la valutazione delle rimanenze deve considerare le componenti rilevanti, contrapponendo le rimanenze finali a quelle iniziali. Quanto al secondo motivo, la censura era priva di autosufficienza perché non riproduceva il contenuto della perizia contestata; in ogni caso, una perizia stragiudiziale, pur non essendo prova, può costituire una motivata opinione e il giudice di merito può utilizzarne gli elementi, motivando adeguatamente la decisione. La CTR aveva spiegato le ragioni della propria valutazione senza recepire acriticamente la perizia, e l’Agenzia aveva sostanzialmente contrapposto una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente, relativo alla notificazione del processo verbale di constatazione, è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986

    posto che gli acconti non sono ricavi, in quanto, ai sensi del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, “ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data (…) della stipulazione dell’atto per gli immobili”

    Per gli immobili, ai fini della competenza, i corrispettivi delle cessioni e le spese di acquisizione si considerano conseguiti o sostenute alla data di stipulazione dell’atto; l’incasso di acconti prima di tale data non costituisce, di per sé, conseguimento di ricavi.

  • art. 92, comma 1, D.P.R. n. 917/1986

    i giudici di appello hanno correttamente inserito gli importi in questione nel meccanismo valutativo predisposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 1, ponendoli in aumento alle rimanenze finali e quindi contrapponendoli alle rimanenze iniziali (costituite dalle rimanenze dell’anno precedente), censurandone altresì l’incompleta individuazione e valutazione da parte dell’Ufficio che non aveva nemmeno tenuto conto, trascurando il costo del terreno permutato, di tutte le componenti che concorrono a determinare il maniera reale il valore delle stesse.

    La valutazione delle rimanenze deve comprendere tutte le componenti rilevanti per determinarne il valore reale e attendibile e deve essere effettuata considerando le rimanenze finali in rapporto a quelle iniziali.

  • art. 39, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 600/1973

    L’ufficio, infatti, accertato che la ditta ricorrente per l’anno 2005 aveva erroneamente dichiarato i ricavi non conteggiando un importo già registrato nel 2004 e riferito ad alcune fatture relative ad acconti ricevuti dalla Confidi Commercio in relazione alla vendita di alcuni fabbricati, il cui trasferimento di proprietà risultava da atto pubblico stipulato nel 2005, aveva provveduto ad effettuare un accertamento in maniera analitica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. b), rideterminando dunque le rimanenze finali.

    La disposizione è richiamata quale base dell’accertamento analitico e della conseguente rideterminazione delle rimanenze finali; la Corte non ne enuncia ulteriori criteri interpretativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia si duole della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. a), e art. 92, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che nell’anno 2004 il ricorrente non aveva concretamente stipulato alcun atto di vendita di immobili, avendo tuttavia ricevuto, indicandoli come ricavi nella dichiarazione, degli acconti relativi ad atti di vendita stipulati nell’anno 2006.

    La norma è indicata come parametro processuale della censura di violazione di legge; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché non critica specificamente le ragioni della decisione impugnata e, per una parte, è privo di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la manifesta illogicità e carenza di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 avendo la sentenza impugnata posto a fondamento della decisione una perizia di parte, alla quale non potrebbe essere attribuito alcun valore probatorio.

    La norma è indicata come parametro della censura motivazionale. La Corte la dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza e rileva che la CTR aveva motivato adeguatamente la valutazione degli elementi contenuti nella perizia.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza fiscale relativa agli immobili, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto; gli acconti incassati prima di tale data non sono ricavi per il solo fatto di essere stati percepiti.
  • La rideterminazione delle rimanenze deve considerare tutte le componenti che concorrono al loro valore reale e attendibile, comprese le componenti di costo pertinenti, e deve confrontare le rimanenze finali con quelle iniziali.
  • La perizia stragiudiziale di parte non costituisce prova, ma rappresenta una motivata opinione sulle questioni controverse; il giudice di merito può utilizzarne gli elementi nella valutazione complessiva, purché motivi adeguatamente le ragioni della propria adesione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata o, per consentire la verifica della doglianza, non riproduce gli atti e i documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.