Cassazione Civile, Ordinanza n. 06719/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce nel procedimento concorsuale di un fallimento esteso alla società e ai soci illimitatamente responsabili. Nel piano di riparto parziale il curatore aveva escluso la collocazione ipotecaria di un credito in relazione alla sottomassa immobiliare del socio (Lotto 24), collocandolo in chirografo. La società ricorrente sosteneva di essere creditrice ipotecaria sia della massa sociale sia del socio-terzo datore e contestava il rigetto del reclamo contro il riparto. I motivi di ricorso erano tre: (1) omesso esame e violazione degli artt. 93 e 148 l. fall., per avere il giudice ritenuto erroneamente che fosse stata proposta una sola domanda di insinuazione anziché domande distinte per società e soci e per non avere esteso automaticamente l’ipoteca alla sottomassa del socio; (2) omessa motivazione e violazione degli artt. 111 e 111-quater l. fall., perché il credito sarebbe stato ammesso in via ipotecaria nello stato passivo ma poi escluso in riparto pur essendo stato venduto l’unico bene gravato; (3) violazione dell’art. 148 l. fall. e delle norme sulla partecipazione al concorso, per avere il decreto impugnato ritenuto necessaria l’opposizione del privilegio ipotecario nello stato passivo anche nei confronti del socio poi fallito in estensione, nonostante la originaria qualifica di terzo datore di ipoteca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa all’interpretazione del decreto di esecutività dello stato passivo, perché non era stato trascritto il provvedimento di ammissione ma solo la domanda del creditore; lo ha invece reputato infondato quanto alla pretesa estensione automatica dell’ipoteca ex art. 148 l. fall., chiarendo che l’automaticità della domanda opera per i crediti che traggono titolo dal medesimo rapporto e, in generale, per il privilegio generale, ma non per le garanzie speciali su beni determinati, come pegni e ipoteche. Il secondo motivo è stato respinto perché, una volta ammesso un credito con prelazione su beni specifici, la verifica dell’esistenza di quei beni spetta alla fase del riparto; la mancanza del bene non incide sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione. Il terzo motivo è stato respinto perché il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla partecipazione al riparto senza domanda di ammissione riguarda il creditore ipotecario del terzo datore che risponde per un debito altrui; nel caso concreto, invece, il soggetto ipotecato era divenuto debitore diretto per effetto dell’estensione del fallimento, sicché il creditore partecipava al concorso formale come creditore diretto del fallito. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110, comma 4, l. fall.
reclamo ex art. 110, comma quarto, l. fall.
Norma richiamata quale base del reclamo avverso il piano di riparto nell’ambito fallimentare.
artt. 36 e 110, comma 3, l. fall.
reclamo ex artt. 36 e 110, terzo comma, l. fall.
Norme richiamate per contestare il piano di ripartizione parziale del curatore.
art. 148 l. fall.
art. 148 l. fall.; comma terzo
Il principio di automaticità dell’insinuazione nel fallimento della società si estende ai soci, ma non opera per pegni e ipoteche su beni specifici, perché queste garanzie sono accessorie a un distinto rapporto e gravano su sottomasse differenti.
art. 93 l. fall.
Richiamato come norma sulla domanda di insinuazione al passivo, ma la Corte rileva che ai fini decisivi conta il decreto di esecutività dello stato passivo e non la sola domanda.
art. 111 l. fall.
artt. 111 e 111-quater l. fall.
Richiamato in relazione alla collocazione dei crediti nel riparto; la Corte ribadisce che la verifica del bene gravato si compie nella fase distributiva.
art. 111-quater l. fall.
artt. 111 e 111-quater, secondo comma, l. fall.
La prelazione su beni specifici viene riconosciuta in sede di ammissione, mentre in riparto si verifica la concreta esistenza del bene su cui essa grava.
art. 52, comma 2, l. fall.
art. 52, secondo comma, l. fall.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla necessità di partecipare al concorso; la Corte lo coordina con la disciplina della verifica del passivo e del riparto.
art. 107, comma 3, l. fall.
art. 107, terzo comma, l. fall.
Richiamato in relazione alla vendita e al riparto del ricavato, quale contesto della verifica delle prelazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Censura per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Censura per omesso esame di fatto decisivo; la Corte la respinge o la dichiara inammissibile secondo i singoli profili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
inserito dall’art. 1, comma n. 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel fallimento della società di persone e dei soci, l’automaticità dell’estensione della domanda di insinuazione al passivo opera in via generale per il credito derivante dal medesimo rapporto e per il privilegio generale, ma non si estende automaticamente alle garanzie reali speciali costituite su beni determinati, come pegno e ipoteca, che richiedono una specifica considerazione della relativa sottomassa.
- Le ipoteche e gli altri privilegi speciali sono legati a beni specifici: l’assenza o la mancata individuazione del bene gravato non elimina la causa del credito né la natura della prelazione, ma incide soltanto sulla fase esecutiva e distributiva del riparto.
- Nel giudizio di legittimità in materia di stato passivo e riparto, ai fini della censura sulla collocazione del credito rileva il decreto di esecutività dello stato passivo, non la sola domanda di insinuazione; la doglianza è inammissibile se non sono specificamente trascritti i provvedimenti rilevanti.
- Il principio per cui il creditore ipotecario del terzo datore può concorrere nel riparto senza previa insinuazione riguarda il soggetto che garantisce un debito altrui; se, invece, il garante diventa debitore diretto per effetto del fallimento in estensione, il creditore partecipa al concorso come creditore diretto del fallito e non come semplice creditore di terzo garante.
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