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Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 1355/2025 del Tribunale di Torino Sez. Lavoro, pubblicata il 28.5.2025, passata in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione.

Giustizia amministrativa202503187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 1355/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, recante la condanna al pagamento di somme e delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino passata in giudicato, chiedendo il pagamento delle somme liquidate e delle spese legali distratte in favore dei difensori. La sentenza era stata notificata al Ministero mediante PEC, in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c.; inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali per ordinare l'esecuzione del giudicato. Ha ingiunto al Ministero di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, le somme liquidate nella sentenza del Tribunale di Torino. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dell'amministrazione le spese e gli oneri dell'attività commissariale, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario in quanto dipendente pubblico operante nell'ambito dei compiti istituzionali. Ha accolto soltanto nei confronti della signora Valentina Venuti la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Ha invece respinto, per ragioni di equità sostanziale, la domanda di penalità di mora proposta in favore dei difensori, poiché il loro credito trae titolo esclusivamente dalla pronuncia del giudice ordinario, è assistito da garanzie e può essere fatto valere nei confronti del rappresentato. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro per compensi professionali, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali a favore di una delle creditrici giudiziali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto sussistente prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha fondato la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Ha giustificato la dimidiazione dei parametri per la liquidazione delle spese di lite, poi ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente prodotto e notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento, anche in assenza di contestazione dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione.
  • In presenza di omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inadempimento, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • La penalità di mora può essere negata, per ragioni di equità sostanziale, con riguardo a crediti accessori spettanti ai difensori antistatari quando l'obbligazione trovi titolo esclusivo nella pronuncia giudiziale, sia assistita da garanzie e possa essere fatta valere nei confronti del rappresentato.
  • Quando il commissario ad acta sia un dipendente pubblico e l'attività commissariale sia connessa ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non spetta un compenso aggiuntivo per l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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