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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33644/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 17/02/2023 con cui il giudice ha restituito gli atti alla Procura per nullità dell'avviso di conclusione delle indagini. Il motivo dell'impugnazione era l'assunta "abnormità" del provvedimento: essendo la notificazione stata eseguita al difensore quale domiciliatario dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., la ripetizione della stessa modalità di notifica da parte dell'Ufficio requirente provocherebbe un circolo vizioso insuperabile; perciò il Procuratore chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto (il Collegio lo ha dichiarato infondato). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che, a seguito della segnalazione del difensore circa la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, ha rimesso gli atti alla Procura per la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini. La Corte ha inoltre precisato che il principio delle Sezioni Unite che limita l'idoneità della nomina di domicilio del difensore d'ufficio riguarda l'atto di citazione a giudizio e non la fase precedente, soggetta all'ordinario statuto delle notificazioni (art. 161, comma 4, c.p.p.). Infine, si è esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato: la rimessione degli atti rientra nei poteri discrezionali del giudice e non determina una stasi irrimediabile del processo, potendo la Procura procedere alla rinnovazione della notificazione o adottare altri atti idonei.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notificazione al difensore quale domiciliatario è ammessa nella fase precedente al dibattimento e costituisce modalità valida di notifica; la sua legittimità è rilevante per le notifiche degli atti preliminari come l'avviso di conclusione delle indagini.

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nel confronto con la giurisprudenza; la limitazione operata dalle Sezioni Unite sulla nomina di domicilio del difensore d'ufficio riguarda specificamente la notifica dell'atto di citazione a giudizio, non le notifiche preprocesuali.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Darwish)

    Decisione che esclude l'idoneità della sola elezione di domicilio del difensore d'ufficio ai fini della dichiarazione di assenza di conoscenza solo con riferimento alla notifica dell'atto di citazione in giudizio; non estendibile automaticamente alla fase delle notifiche pre-azioni.

  • Sez. n. 21816 del 25/01/2021 (Diagne)

    Conferma che l'orientamento delle Sezioni Unite relativo alla notifica della citazione in giudizio non si applica in modo pieno alle notifiche della fase precedente; ribadisce la legittimità delle notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4.

  • Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Stabilisce che la rimessione degli atti al pubblico ministero non costituisce necessariamente 'abnormità': è esercizio di poteri riconosciuti al giudice e non impedisce che l'ufficio inquirente rinnovi la notificazione o adotti altri provvedimenti utili.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e richiamo art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Norme richiamate per giustificare la procedura mediante trattazione scritta del ricorso; indicano la disciplina emergenziale e la possibilità di decidere con rito scritto nelle materie indicate.

Massime di principio

  • Se il difensore segnala che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo, il giudice del dibattimento può rimettere gli atti al pubblico ministero per consentire la regolarizzazione della notificazione; ciò rientra nella sua discrezionalità e non configura di per sé abnormità.
  • La notificazione al difensore quale domiciliatario ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è generalmente valida nella fase delle indagini e delle attività preliminari; le limitazioni poste dalle Sezioni Unite riguardano specificamente la notificazione dell'atto di citazione a giudizio.
  • La nozione di "abnormità" è stringente: va esclusa quando il provvedimento sia riconducibile ai poteri riconosciuti al giudice e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. La rimessione degli atti per nullità di notifica rientra normalmente in tali poteri.
  • La Procura, anche dopo la rimessione degli atti, può rinnovare la notificazione o adottare altri mezzi idonei a far acquisire la conoscenza del processo all'indagato; l'eventuale rischio di un circolo vizioso non basta a qualificare il provvedimento del giudice come abnorme.
  • Nelle contestazioni sulla validità della notificazione è importante documentare la prova dell'effettiva conoscenza o della sua mancanza; il giudice valuta caso per caso la sussistenza della nullità e l'opportunità di rimandare gli atti al PM.

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