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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35819/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 25/01/2023 del Tribunale di Bologna (giudice dell'esecuzione) che aveva respinto la sua istanza di dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo per illegittimità della revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ex art. 656, comma 5, c.p.p. Il motivo del ricorso era che la notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione era stata effettuata solo al difensore d'ufficio che lo aveva assistito in fase di cognizione e non direttamente al condannato, il quale era stato espulso e si era trasferito in Tunisia: secondo il ricorrente, ciò avrebbe reso necessaria la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., posto che la mancata conoscenza dell'ordine da parte del condannato gli avrebbe impedito di richiedere misure alternative.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., richiamando anche la notifica tramite art. 159 c.p.p. in caso di dichiarazione di irreperibilità del condannato. È stato affermato che la dichiarazione di irreperibilità esclude l'obbligo di rinnovare la notifica secondo l'art. 656, comma 8-bis; il giudice non è tenuto a ricerche esplorative all'estero in assenza di un domicilio estero noto agli atti al momento della dichiarazione di irreperibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen., comma 5

    "l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio(...)"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la notifica al difensore che ha assistito nella fase del giudizio è valida anche quando si tratti del difensore d'ufficio; essa legittima la consegna dell'ordine di esecuzione al difensore in presenza di dichiarazione di irreperibilità del condannato.

  • art. 656 cod. proc. pen., comma 8-bis

    Prevede l'obbligo di rinnovare la notifica al condannato in talune situazioni; la Corte chiarisce che tale obbligo non opera quando il condannato è stato dichiarato irreperibile, salvo che il domicilio estero risulti già dagli atti al momento della dichiarazione.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore in caso di irreperibilità del condannato; la Corte conferma che tale meccanismo rende efficace la notifica dell'ordine di esecuzione al difensore nominato o che ha assistito il soggetto.

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte applica tale disposizione condannando il ricorrente alle spese.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Richiamate dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, ma la Corte non ha ritenuto che la loro violazione emergesse dai fatti posti a fondamento del ricorso.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Invocato dal ricorrente per presunta lesione del diritto a un giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazione alla luce della corretta applicazione delle regole di notifica e della dichiarazione di irreperibilità.

Massime di principio

  • La notifica dell'ordine di esecuzione al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio è valida anche se si tratta del difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.
  • La dichiarazione di irreperibilità del condannato esclude l'obbligo di rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, salvo che il domicilio estero del condannato risulti già agli atti al momento della dichiarazione.
  • Il giudice non è tenuto a compiere ricerche esplorative o indagini internazionali non esigibili e di mera esplorazione; sono richieste ricerche ragionevoli e proporzionate agli elementi noti.
  • Se il domicilio o il luogo di residenza all'estero è noto e annotato agli atti prima della dichiarazione di irreperibilità, la rinnovazione della notifica e ulteriori cautele possono risultare obbligatorie per garantire la conoscenza effettiva dell'ordine.
  • In situazioni simili il ricorrente deve documentare in modo chiaro e precoce la mancata conoscenza dell'ordine e l'esistenza di un domicilio noto all'autorità per ottenere una diversa valutazione; altrimenti la notifica al difensore e la dichiarazione di irreperibilità sono in genere considerate sufficienti.

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