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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05451/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento del proprio credito, già liquidato dal Tribunale fallimentare per onorari di curatrice, riconoscendone la prededuzione e dunque la soddisfazione immediata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in ragione del fatto che l'attivo fallimentare era stato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Sosteneva che l'art. 111 legge fallimentare (ora art. 6 CCI) e l'art. 61 d.lgs. 159/2011, richiamati dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p., dovessero garantire la prededuzione anche nella procedura di prevenzione/penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso non fondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il credito della curatrice sia prededucibile nella procedura concorsuale (fallimentare) ma che tale prededuzione abbia natura procedurale e non si trasferisca automaticamente in una diversa procedura (qui, la procedura di prevenzione/penale) quando, per effetto del sequestro, l'attivo fallimentare venga assorbito e la procedura concorsuale si chiuda ai sensi dell'art. 64 comma 7 d.lgs. 159/2011. La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza (incluse pronunce delle Sezioni Unite) che attribuiscono prevalenza alla misura cautelare reale finalizzata alla confisca e richiedono che, per ottenere la prededuzione nella procedura di prevenzione, il credito sia espressamente qualificato dalla legge o sia sorto "in occasione o in funzione" del procedimento di prevenzione; nel caso di specie tali condizioni non ricorrevano, per cui la prededuzione è stata esclusa e il pagamento negato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 54

    Prevede che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione, liquidi, certi ed esigibili e non contestati, possano essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto; la Corte interpreta che tale prededuzione si applica solo a crediti sorti "in occasione o in funzione" del procedimento di prevenzione o espressamente qualificati dalla legge.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52 comma 5

    L'unico caso espressamente previsto dal decreto come prededucibile in modo specifico riguarda l'indennizzo per lo scioglimento o estinzione di contratti di godimento; la pronuncia ne evidenzia la natura tassativa rispetto ai casi di prededuzione automaticamente trasferibili.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 59

    Affida al giudice delegato il compito di verificare le domande dei terzi e di decidere ammissioni e cause di prelazione: nella procedura di prevenzione il giudice delegato valuta i crediti e la loro eventuale prededuzione secondo le regole del decreto.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 61 comma 3

    "Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato..."

    La Corte interpreta questa norma nel senso che la prededuzione si riconosce solo se la legge lo prevede espressamente o se il credito è eziologicamente connesso agli scopi della procedura di prevenzione; non basta che il credito fosse prededucibile in una procedura concorsuale diversa.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (richiamo al d.lgs. 159/2011)

    "Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159..."

    Disciplina l'applicabilità, nella misura cautelare reale penale, delle disposizioni in materia di tutela dei terzi del codice antimafia; la Corte ne trae il principio che la disciplina del d.lgs. 159/2011 regola l'interferenza tra sequestro penale e procedure concorsuali ma senza produrre una trasferibilità automatica della prededuzione tra procedure distinte.

  • art. 111 legge fallimentare (ora art. 6 CCI)

    Riconosce la prededuzione per compensi del curatore all'interno della procedura concorsuale; la Corte sottolinea però che tale previsione opera soltanto nella procedura concorsuale in cui il credito è sorto e non garantisce la prededuzione in una successiva procedura penale/di prevenzione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 64 comma 7

    Stabilisce che, se il sequestro ha per oggetto l'intera massa attiva fallimentare, il tribunale dichiara la chiusura del fallimento; la Corte lo interpreta come causa della cessazione della prededuzione nella procedura fallimentare e dell'avvio della liquidazione nell'ambito penale/di prevenzione.

  • art. 317 del CCII

    Riafferma che i criteri di prevalenza e i rapporti tra misure cautelari reali e gestione concorsuale sono regolati dalle disposizioni del d.lgs. 159/2011; la Corte lo utilizza per evidenziare la cornice normativa che attribuisce prevalenza alla misura penale in funzione di confisca nei limiti ivi indicati.

Massime di principio

  • La prededuzione ha natura procedurale: essa attribuisce una precedenza processuale all'interno della procedura in cui il credito è sorto e non si trasferisce automaticamente in una diversa procedura (es. da fallimento a procedura di prevenzione/penale).
  • Se l'attivo fallimentare è completamente assorbito da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca e il fallimento viene dichiarato chiuso ex art. 64 comma 7 d.lgs. 159/2011, la liquidazione dei crediti prosegue nella sede penale/di prevenzione secondo le regole del decreto e senza conservare la prededuzione riconosciuta nel fallimento.
  • Per ottenere la prededuzione nella procedura di prevenzione è necessario che il credito sia o espressamente qualificato come prededucibile dalla legge oppure sia sorto "in occasione o in funzione" del procedimento di prevenzione (collegamento funzionale, non occasionale, agli scopi della procedura).
  • La prevalenza della misura cautelare reale finalizzata alla confisca può comportare il sacrificio dei creditori privati nei limiti indicati dal d.lgs. 159/2011; la giurisprudenza delle Sezioni Unite conferma questa prevalenza, specie in materia di reati tributari.
  • In situazioni analoghe il curatore/creditore dovrebbe: a) verificare se esiste una norma che qualifichi espressamente il credito come prededucibile nella procedura di prevenzione; b) dimostrare la funzionalità eziologica del credito agli scopi della procedura di prevenzione (attività svolta durante l'amministrazione giudiziaria sotto sequestro); c) proporre istanze al giudice delegato ex art. 59 d.lgs. 159/2011 e valutare rimedi alternativi (es. azioni dirette per ottenere il pagamento, impugnazioni dei provvedimenti di sequestro se illegittimi).

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