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Sentenza

Sentenza n. 14494/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7388/2025, pubblicata il 24 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 14873/2025.

Giustizia amministrativa202602804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva ordinato l'emissione della Carta del docente e l'accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a erogare la prestazione prevista dall'art. 1 della legge n. 107/2015, previa emissione della Carta del docente e accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del titolo. Risultavano inoltre decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all'amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. In presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta nel giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e all'OIV del Ministero per le valutazioni di competenza, considerata la reiterata inerzia amministrativa in controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la disposizione cui la sentenza civile ha ricondotto la prestazione della Carta del docente spettante alla ricorrente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni, risultato decorso nel caso concreto, prima dell'esecuzione coattiva dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo l'amministrazione limitarsi a darvi esecuzione integrale.
  • Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione del titolo, la pretesa del creditore può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non è automatica: il giudice può escluderla allo stato e riservarne l'applicazione a una successiva fase qualora persista l'inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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