Sentenza n. 1484/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso formulata in data 30.12.2025 nei riguardi dell’A.T.M. – Azienda Trasporti Messina S.p.A.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso documentale relativa a un sinistro stradale occorso durante il servizio di guida di un autobus
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente dell’A.T.M. – Azienda Trasporti Messina S.p.A., ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 30 dicembre 2025. L’istanza riguardava la documentazione relativa a un sinistro stradale occorso il 26 novembre 2025 durante il servizio di guida del BUS 814, comprendente fotografie del mezzo prima, durante e dopo le riparazioni, foglio guasti, fatture per pezzi di ricambio, smaltimento e materiali di consumo, indicazione dei tempi di riparazione e della data di rimessa in linea, stima dei danni e atti connessi o conseguenziali al procedimento disciplinare. Dopo la notifica del ricorso, l’Azienda ha trasmesso via PEC parte della documentazione e ha prodotto in giudizio la restante documentazione in suo possesso, dichiarando che i documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 dell’istanza non esistevano. Il ricorrente, preso atto dell’integrale evasione dell’istanza, ha insistito esclusivamente per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’istanza di accesso fosse stata integralmente evasa mediante la trasmissione via PEC e la produzione in giudizio della documentazione esistente, nonché mediante la dichiarazione di inesistenza dei documenti residui, senza contestazioni del ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e le ha poste a carico dell’Azienda resistente. Il ritardo nella risposta non è stato ritenuto giustificabile, poiché l’Azienda ha fornito riscontro solo dopo la notifica del ricorso e non risulta avere comunicato tempestivamente le difficoltà istruttorie. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- La materia del contendere nell’azione avverso il silenzio sull’istanza di accesso cessa quando l’amministrazione, anche dopo la proposizione del ricorso, mette a disposizione tutta la documentazione esistente e chiarisce l’inesistenza degli ulteriori documenti richiesti, senza contestazioni residue dell’istante.
- In caso di cessazione della materia del contendere per intervenuta evasione dell’istanza di accesso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base della condotta tenuta prima e durante il giudizio.
- Il ritardo dell’amministrazione nel riscontrare un’istanza di accesso non è giustificato dalla complessità o dalla pluralità delle richieste quando l’amministrazione non abbia comunicato tempestivamente all’istante le difficoltà istruttorie e abbia fornito il riscontro soltanto dopo la notifica del ricorso.
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