Cassazione Civile, Ordinanza n. 14423/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate a un'istanza di rimborso dell'addizionale IRES versata per l'anno d'imposta 2008 ai sensi dell'art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società, ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 16, 17 e 18 dell'art. 81, non producesse effetti retroattivi perché la stessa Corte aveva differito l'efficacia della decisione al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 136, primo comma, Cost., 30, comma 3, L. n. 87 del 1953 e del principio generale desumibile anche dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, sostenendo che le disposizioni dichiarate incostituzionali dovessero comunque considerarsi inapplicabili ai rapporti ancora in corso, compreso quello oggetto di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., rilevando che la censura della società si poneva in contrasto con un orientamento consolidato già affermato da questa Corte. In particolare, è stato richiamato il principio secondo cui le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, quando la loro efficacia sia differita al giorno successivo alla pubblicazione, non spiegano effetti ex tunc, neppure nei giudizi pendenti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81 d.l. n. 112 del 2008
Disposizione istitutiva dell'addizionale IRES per il settore energetico, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, ma con efficacia differita dalla Corte costituzionale.
L. n. 133 del 2008
Norma di conversione del d.l. n. 112 del 2008 cui si riferisce l'addizionale IRES contestata.
sentenza Corte costituzionale n. 10 del 2015
La declaratoria di illegittimità costituzionale non ha effetti retroattivi per la parte in cui la stessa Corte abbia differito l'efficacia della decisione al giorno successivo alla pubblicazione.
art. 136, primo comma, Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.
art. 30, comma 3, L. n. 87 del 1953
Invocato quale base normativa del principio sull'efficacia delle decisioni della Corte costituzionale.
art. 65 r.d. n. 12 del 1941
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio generale sull'efficacia delle sentenze costituzionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Usato dalla Corte come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, essendo la censura contraria a un orientamento consolidato.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale di trattazione della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia sia espressamente differita non producono effetti retroattivi, neppure nei giudizi ancora pendenti, quando la stessa decisione ne limiti temporalmente l'efficacia al giorno successivo alla pubblicazione.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. se il ricorrente non offre argomenti idonei a confutare specificamente quel principio.
- Il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale opera nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, ma non consente di estendere automaticamente gli effetti della decisione costituzionale oltre il limite temporale fissato dalla Corte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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