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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1014/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (art. 10bis d.lgs. 286/98) sostenendo che i giudici di merito avevano omesso di pronunciare favorevolmente sulla richiesta di messa alla prova. Due censure: (1) inosservanza/errata applicazione di norme per non aver esaminato l'istanza di messa alla prova e aver erroneamente interpretato la nota UEPE del 22/09/2023; (2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché la Corte avrebbe considerato solo la prima parte della nota UEPE (dove si rilevava l'impossibilità temporanea di elaborare il programma) senza valutare la parte successiva che ipotizzava la possibilità di darvi corso in epoca successiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa non avesse efficacemente contrastato la motivazione dei giudici di merito, secondo cui la sospensione del procedimento per la messa alla prova era impraticabile per due ragioni principali: (a) l'imputato era sottoposto a regime detentivo derivante da una condanna definitiva con fine pena il 30/03/2026, il che rendeva impossibile sottoporre l'imputato a un programma trattamentale extramurario nei tempi utili; (b) la nota UEPE attestava la mancata reperibilità di un ente disponibile ad accogliere l'imputato anche in epoca successiva. Inoltre il secondo motivo è stato dichiarato insufficiente per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la difesa allegato la parte integrale della relazione UEPE che assumeva non valutata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10bis d.lgs. n.286/1998

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato all'imputato; la condanna per tale fattispecie è stata confermata in sede di merito e costituisce il fatto che ha dato luogo alla richiesta di messa alla prova.

  • art. 62bis d.lgs. n.274/2000

    Norma che ha consentito la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione e divieto di rientro nel territorio dello Stato come pena sostitutiva nella sentenza di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Previsioni processuali invocate dal ricorrente per i motivi di ricorso in cassazione (lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme; lett. e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha valutato tali censure come inammissibili o manifestamente infondate alla luce della motivazione dei giudici di merito e della incompletezza documentale del ricorso.

  • artt. 464-bis e ss. c.p.p.

    Norme che disciplinano la messa alla prova. La Corte ha ritenuto che, per le condizioni concrete del caso (regime detentivo con fine pena posteriore e assenza di ente disponibile), la sospensione del procedimento per la sottoposizione alla messa alla prova fosse impraticabile.

  • sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata rispetto alla determinazione delle spese e alle ipotesi di esclusione della colpa nella causa di inammissibilità; la Corte ha escluso l'applicabilità di ipotesi di esclusione della colpa e ha quindi condannato il ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La messa alla prova può essere rifiutata se, per ragioni concrete e documentate, risulta impossibile realizzare il programma trattamentale nei tempi utili, ad esempio quando l'imputato è in detenzione e la fine pena è successiva a un periodo tale da rendere impraticabile l'esecuzione extramuraria prima della scadenza rilevante.
  • Se l'UEPE segnala difficoltà nell'elaborazione del programma, è fondamentale che la motivazione dei giudici valuti sia le criticità temporanee sia la possibilità di svolgere il programma in epoca successiva; tuttavia, se viene anche accertata la mancata reperibilità di enti disponibili, la richiesta di messa alla prova può comunque essere ritenuta impraticabile.
  • In cassazione il ricorso deve essere 'autosufficiente': se si censura l'omessa valutazione di documenti (es. nota UEPE), il ricorrente deve allegare integralmente le parti rilevanti per consentire alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza.
  • Non è sufficiente contestare parzialmente la motivazione dei giudici di merito: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni decisive poste a fondamento della decisione (fatti e valutazioni concrete) altrimenti sarà considerato eccentrico e inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più elementi convergenti (es. regime detentivo con fine pena posteriore e assenza di servizi disponibili), il ricorrente deve proporre soluzioni alternative concrete e praticabili per dimostrare che la messa alla prova fosse effettivamente realizzabile.

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