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Ordinanza

Ordinanza n. 6513/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensiva - del giudizio di non idoneità emesso dall'Aeronautica Militare - Istituto Di Medicina Aerospaziale, Centro aeromedico per la selezione psicofisiologica emesso in data 26.01.2026, comunicato in pari data, con il quale la ricorrente è stata giudicata “non idonea quale maresciallo dell'Aeronautica Militare a mente DM. 04/06/2014 3/Av Ei Codice 31 elenco generale, stante le motivazioni sotto indicate: riferita allergia a parietaria, ulivo, pelo gatto”; -di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto e non conoscibile; E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Giustizia amministrativa202602833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità sanitaria al concorso per marescialli dell'Aeronautica Militare, fondato sulla riferita allergia a parietaria, ulivo e pelo di gatto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e il conseguente accertamento del diritto a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, il giudizio di non idoneità emesso il 26 gennaio 2026 dall'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare nell'ambito della procedura selettiva per il reclutamento di 70 marescialli di terza classe in servizio permanente. L'inidoneità è stata pronunciata ai sensi del d.m. 4 giugno 2014, codice 31 dell'elenco generale, in ragione della riferita allergia a parietaria, ulivo e pelo di gatto. Dal testo risultano censure rivolte alla sussistenza e alla consistenza della causa di non idoneità sanitaria, da verificare alla luce delle regole del bando e della direttiva tecnica applicabile; il dettaglio dei singoli motivi non è riportato nell'ordinanza.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare nel merito. Ritenendo che le censure e la documentazione prodotta rendessero necessario un approfondimento tecnico, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., affidandola al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Sanitario, tramite una commissione scelta in relazione all'accertamento da eseguire, con facoltà di avvalersi di specialisti esterni ove necessario. La verificazione dovrà accertare, previa acquisizione delle regole tecniche dell'Amministrazione, l'esistenza e la consistenza della causa di non idoneità sanitaria posta a fondamento del giudizio impugnato. Il Ministero dovrà fornire il bando, le regole tecniche e la documentazione sanitaria; le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima e potranno partecipare con consulenti di fiducia, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione motivata e documentata e il verbale dovranno essere depositati telematicamente presso la Sezione, possibilmente entro il 29 maggio 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026; le spese della verificazione saranno liquidate dal verificatore. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • artt. 19, 20 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione quale mezzo di acquisizione di un accertamento tecnico rilevante ai fini della decisione.

  • d.m. 4 giugno 2014

    È richiamato quale disciplina in base alla quale l'Amministrazione ha formulato il giudizio di non idoneità sanitaria, con riferimento al codice 31 dell'elenco generale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per la protezione dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità sanitaria concorsuale dipende dalla sussistenza e dalla consistenza di una condizione medica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. prima di decidere la controversia.
  • La verificazione su un giudizio di inidoneità sanitaria deve essere orientata dalle regole del bando e dalla direttiva tecnica applicabile, che il verificatore deve acquisire e utilizzare per accertare la concreta rilevanza della condizione medica rispetto ai requisiti di idoneità.
  • Nel disporre una verificazione tecnica, il giudice può prescrivere garanzie partecipative quali il preavviso dell'operazione alle parti, la facoltà di nominare consulenti di fiducia e l'obbligo di verbalizzare i relativi rilievi.
  • La relazione di verificazione deve contenere un parere motivato e documentato sulla sussistenza e sulla consistenza della causa di inidoneità, in modo da fornire al giudice gli elementi tecnici necessari per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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